Senza PVC cade l’accertamento «a tavolino»
Diversamente, si creerebbe una disparità di trattamento tra i soggetti sottoposti a verifiche interne ed esterne
È nullo l’avviso di accertamento emesso senza la preventiva formazione e consegna del PVC, anche se relativo ad un controllo c.d. “a tavolino”, ovvero effettuato presso gli Uffici dell’Amministrazione finanziaria. È quanto stabilito dalla C.T. Reg. di Firenze, con la recente sentenza n. 1396/2014.
La questione in oggetto fonda le sue radici nella recente giurisprudenza di legittimità secondo cui è nullo il cosiddetto “accertamento anticipato”, ovvero quello emesso prima del decorso di sessanta giorni dal rilascio del PVC, atteso che ciò comporta l’impossibilità di instaurare il contraddittorio preventivamente all’emissione dell’atto impositivo, in violazione dell’art. 12, comma 7 dello Statuto del Contribuente, che, prevendendo il ...