Dopo l’estinzione, il ritrasferimento degli immobili alla società «passa» ai soci
In caso di società di persone o di fatto, il giudice può quindi trasferire le percentuali di proprietà dei beni ai soci, che ne diventano comproprietari
Nell’ipotesi in cui una società di persone o una società di fatto si estingua prima che il socio amministratore abbia adempiuto all’obbligo di ritrasferirle i beni immobili acquistati in nome proprio, ma per conto dell’ente societario, previsto dall’art. 1706, comma 2 c.c., il diritto al ritrasferimento vantato dalla società si trasmette in contitolarità a tutti i soci che siano tali al momento dell’estinzione. Ne consegue che il giudice, nel disporre l’esecuzione in forma specifica del suddetto obbligo ex art. 2932 c.c., può operare, direttamente in favore dei soci, il trasferimento delle rispettive percentuali di proprietà dei beni, dei quali, quindi, i soci stessi (ivi compreso l’intestatario originario) divengono, in via diretta, comproprietari ...