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Assenza assoluta di informazione sullo stesso piano della mancata convocazione

Per il Tribunale di Milano, il differente dato normativo rispetto alle spa si giustifica con la possibilità, nelle srl, di adottare decisioni extrassembleari

/ Maurizio MEOLI

Mercoledì, 5 novembre 2014

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In relazione alle delibere assembleari di srl, la “assenza assoluta di informazione” – per la deduzione della quale l’art. 2479-ter comma 3 c.c. prevede un termine di decadenza “lungo”, triennale – va riferita al procedimento di convocazione in senso proprio e si risolve nel medesimo vizio di nullità previsto per le spa, inerente alla completa mancanza di convocazione; ogni altro vizio relativo a carenze informative va ricondotto alla categoria dell’annullabilità, per la quale il termine di impugnazione è quello “breve” di 90 giorni, previsto dal primo comma dell’art. 2479-ter c.c., decorrente dalla data di trascrizione della delibera nel libro delle decisioni dei soci. A precisarlo è il Tribunale di Milano nella sentenza n. 10077/2014.

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