Ritenute sulle provvigioni con dichiarazione «sanzionata»
Il decreto semplificazioni fiscali modifica l’art. 25-bis del DPR 600/73 e introduce la sanzione da 258 a 2.065 euro
In base all’art. 25-bis del DPR 600/73, la ritenuta d’acconto sulle provvigioni corrisposte, tra gli altri, a mediatori e procacciatori d’affari va eseguita, come regola generale, nella misura del 23% sul 50% delle provvigioni corrisposte.
Ove, però, il percipiente (sostituito) dichiari al committente (sostituto) di avvalersi, per la propria attività, dell’opera di dipendenti o di terzi in via continuativa, la ritenuta è operata nella misura del 23% sul 20% delle provvigioni corrisposte.
Per effetto delle modifiche apportate dal decreto semplificazioni fiscali all’art. 25-bis del DPR 600/73, in attesa di essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale (si veda “Dichiarazione sull’impiego continuativo di dipendenti e terzi, modifiche in vista” del 17 novembre ...