Salvi dal transfer pricing i finanziamenti infruttiferi intercompany
In assenza di altri elementi, tali operazioni non possono nemmeno costituire abuso di diritto
La concessione di un mutuo a titolo gratuito da parte della controllante italiana ad una società controllata estera, con obbligo di restituzione della somma data in prestito, non può assumere alcun rilievo ai fini del transfer pricing che, in tal caso, non può trovare applicazione; né, d’altro canto, tale operazione può costituire un abuso di diritto, in assenza di altri elementi convergenti in tal senso.
È quanto stabilito, in sintesi, dalla Cassazione, con l’interessante sentenza n. 27087/2014.
La pronuncia ha il pregio di analizzare, in riferimento ad una medesima operazione – il finanziamento infruttifero di una società italiana ad un’altra società estera dello stesso gruppo – il suo eventuale profilo elusivo, sia in termini di abuso di diritto che di manipolazione sui prezzi ...
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