Beni destinati a essere ceduti nell’attivo circolante
In base all’OIC 16, ai fini della riclassificazione la vendita deve essere altamente probabile considerando prezzo e condizioni di mercato
L’OIC 16 prevede che, nel caso in cui un’immobilizzazione materiale sia destinata alla vendita, essa debba essere riclassificata nell’attivo circolante e non debba più essere assoggettata ad ammortamento (§ 19).
Sono molte le imprese che, in periodo di crisi, dismettono macchinari e attrezzature, o destinano a essere venduti immobili non più funzionali all’attività d’impresa.
Aveva suscitato un certo interesse (anche per implicazioni di natura fiscale, qui non approfondite), la differente proposta dell’OIC 16 pubblicato in consultazione, in cui si prevedeva il mantenimento di tali beni tra le immobilizzazioni, identificandole attraverso un “di cui”.
L’OIC 16 poi approvato in via definitiva, invece, seppur con differenti indicazioni, ha nuovamente ...