Per la dichiarazione fraudolenta la nozione di «documenti» è ampia
Il GIP presso il Tribunale di Torino parifica alle fatture le distinte di acquisto dei valori bollati sulla base di una risoluzione ministeriale
L’art. 2 del DLgs. n. 74/2000 punisce l’indicazione nelle dichiarazione annuali d’imposta di elementi passivi fittizi quando ciò avvenga avvalendosi non solo di fatture, ma anche di “altri documenti relativi ad operazioni inesistenti”; medesima espressione ricorre nell’art. 8, laddove è presa in esame la condotta di chi non utilizza, ma emette o consegna a terzi tali documenti.
Mentre la nozione di fattura, di cui il DLgs. n. 74/2000 non fornisce alcuna definizione, è pacificamente rinvenibile nell’art. 21 del DPR n. 633/1972 – norma che ora richiama anche la fattura elettronica – molto più incerto è il significato da attribuire alla nozione di “altro documento” che compare nelle citate disposizione del DLgs. n. 74/2000 e quindi
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