Il mancato superamento dei ricavi minimi «blocca» il credito IVA
Per la Cassazione, ai fini del diniego del rimborso del credito, non spetta al Fisco la dimostrazione dell’intento elusivo
La disciplina sulle società non operative riconnette le limitazioni all’utilizzo del credito IVA alla mera sussistenza dei presupposti ivi indicati, ovvero al mancato superamento del c.d. test dei ricavi, non gravando sull’Amministrazione finanziaria l’onere di provare l’intento “elusivo” perseguito da parte della società e spettando, invece, al contribuente la dimostrazione delle situazioni oggettive che hanno impedito l’effettuazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA. Sulla base di tale assunto, la Corte di Cassazione, con sentenza 14 aprile 2015 n. 7534, ha quindi accolto il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la pronuncia con cui la C.T. Reg. Bari aveva annullato il diniego di rimborso del credito IVA per l’anno 2006,
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