Atti dei dirigenti decaduti sempre e comunque illegittimi
Secondo la Regionale di Milano, il vizio è rilevabile anche in appello
La Commissione tributaria regionale di Milano, con la sentenza n. 2184/13/15 depositata il 19 maggio 2015, afferma espressamente che gli atti impositivi sottoscritti dai c.d. “dirigenti decaduti” non sono validi, e che ciò può anche essere sollevato per la prima volta in appello.
Si ricorda che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 37/2015, dichiarando illegittima la prassi, adottata dalle Agenzie fiscali, di nominare dirigenti senza concorso, ha fatto sorgere il dubbio circa la validità di tutti gli atti impositivi sottoscritti dai menzionati soggetti.
Tanto il Governo quanto l’Agenzia delle Entrate sono stati tranchant nell’affermare che gli atti in questione sono assolutamente legittimi e hanno sconsigliato, con parole forti, di sollevare il motivo in quanto tale
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