«Acquiescenza processuale» ammessa sino alla sentenza
C’è un problema di decorrenza della nuova norma: potrebbe applicarsi anche alle revoche adottate in precedenza
Il DLgs. di riforma della riscossione dei tributi, approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri il 22 settembre, introduce, tra l’altro, quella che potrebbe essere definita una nuova forma di acquiescenza alla pretesa a contenzioso instaurato (si veda “Acquiescenza «estesa» al contenzioso” del 31 agosto 2015).
In base al “nuovo” comma 1-sexies dell’art. 2-quater del DL 564/94, “nei casi di annullamento o revoca parziali dell’atto il contribuente può avvalersi degli istituti di definizione agevolata delle sanzioni previsti per l’atto oggetto di annullamento o revoca alle medesime condizioni esistenti alla data di notifica dell’atto purché rinunci al ricorso. In tale ultimo caso le spese del giudizio restano a carico delle parti ...
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