Per la sospensione della sentenza di appello non conta il fumus boni iuris
Meglio sempre chiedere la sospensione degli effetti sia della sentenza sia dell’atto
Il DLgs. 156/2015, recependo il principio diverse volte affermato dalla Corte Costituzionale, ha previsto che il giudice tributario possa sospendere gli effetti della sentenza di primo grado unitamente all’appello (o con domanda in via separata) così come di quella di secondo grado impugnata in Cassazione. In quest’ultima ipotesi, a decidere sulla sospensione è lo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza, sebbene, per ovvie ragioni, è d’obbligo che, materialmente, il collegio giudicante sia formato da persone fisiche diverse da quelle che hanno deliberato la decisione cui si chiede la sospensione.
Se si tratta di sospensione della sentenza di primo grado, essa può essere chiesta con l’appello principale o incidentale, per cui, sul versante processuale, non sorgono