Comunicazione dei rapporti per gli operatori finanziari in liquidazione
Nell’ultimo aggiornamento delle FAQ in materia, l’Agenzia delle Entrate ha precisato gli adempimenti comunicativi per tali soggetti
A seguito della cancellazione dall’elenco degli operatori finanziari di cui all’art. 106 del TUB, tenuto dalla Banca d’Italia, l’operatore che si trovi in stato di liquidazione volontaria o sia assoggettato a una procedura concorsuale è tenuto ad adottare specifici comportamenti in merito alla comunicazione dei rapporti finanziari, secondo quanto specificato dal punto 5 del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 10 febbraio 2015.
Nell’ambito delle cessazioni dell’attività finanziaria con fase di liquidazione volontaria o con svolgimento della procedura concorsuale vengono distinti il periodo di gestione straordinaria da quello successivo alla cancellazione che, a seconda dei casi, si verifica con il deposito del bilancio finale di liquidazione o con
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