Controllo ampio nel transfer pricing
L’art. 110 comma 7 del TUIR opera anche a fronte dell’influenza di una società sulle decisioni imprenditoriali di un’altra
Il requisito del controllo, rilevante ai fini dell’applicazione della disciplina del c.d. transfer pricing di cui all’art. 110 comma 7 del TUIR, non può essere ricondotto nei limiti dell’art. 2359 c.c. e sussiste anche a fronte dell’esistenza di circostanze che indicano un’influenza, anche solo potenziale, di una società sulle decisioni imprenditoriali di un’altra. Lo ha stabilito la sentenza della Corte di Cassazione n. 8130, depositata ieri, 22 aprile 2016, la quale ha rigettato, in merito al suddetto requisito soggettivo, il motivo di ricorso presentato da una società italiana avverso la C.T. Reg. che aveva ritenuto legittimo l’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate rettificava, ai fini IRES e IRAP, i redditi dichiarati per ...