Detrazione del 65% anche senza la comunicazione all’ENEA
Giudici di merito non in linea con l’Agenzia, secondo cui se non si rientra nei termini per la «remissione in bonis» l’omissione comporta la decadenza
Il riconoscimento delle detrazioni IRPEF/IRES del 65% per gli interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici di cui ai commi 344-349 dell’art. 1 della L. 296/2006 è subordinato al rispetto di alcuni adempimenti, previsti sia dalla L. 296/2006 che dal DM 19 febbraio 2007.
Tra le altre cose, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, il contribuente deve trasmettere telematicamente all’ENEA:
- copia dell’attestato di certificazione o di qualificazione energetica, ove richiesti, utilizzando il modello conforme all’Allegato A al DM 19 febbraio 2007;
- la scheda informativa (allegato E o F del DM 19 febbraio 2007), relativa agli interventi realizzati.
Al riguardo, dalla ris. Agenzia delle Entrate 11 settembre 2007 n. 244 (risposta al quesito n. 3) si desume che i ...
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