Tardivo versamento dimezzato al 15% anche per l’IRAP
Ma il DLgs. 158/2015 non ha modificato l’art. 34 del DLgs. 446/97, che non rinvia alla disciplina generale
L’art. 13 del DLgs. 471/97 punisce la condotta di chi non esegue, in tutto o in parte, i versamenti dei tributi entro le prescritte scadenze, con una sanzione del 30% o del 15% per ogni importo non versato.
Sempre per effetto della norma richiamata, “salva l’applicazione dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo”.
Tale articolo è stato di recente modificato dal DLgs. 158/2015: ora si prevede che la sanzione non sia del 30%, ma del 15%, se il ritardo nel versamento è contenuto nei 90 giorni. Il dimezzamento della sanzione, pure in detta ipotesi, ...