Sanzioni ridotte per gli studi di settore
Quella per inesatta dichiarazione è esclusa se l’errore non incide su alcuni aspetti, tra i quali l’assegnazione ai cluster e la stima di ricavi o compensi
Tra i diversi aspetti chiariti dalla circ. n. 24 dello scorso 30 maggio, l’Agenzia delle Entrate si è soffermata anche sui profili sanzionatori relativi alle violazioni connesse agli adempimenti dichiarativi ai fini degli studi di settore.
A seguito del riordino del sistema sanzionatorio ad opera del DLgs. 158/2015, a decorrere dal 2016, sono state eliminate le disposizioni che, con specifico riferimento agli studi di settore, prevedevano:
- per i casi di omessa presentazione del modello di comunicazione dei dati rilevanti, la maggiorazione del 50% della sanzione per infedele dichiarazione;
- per i casi di invio del modello con dati omessi e/o errati, oppure con cause di esclusione/inapplicabilità non sussistenti, la maggiorazione del 10% della sanzione per dichiarazione infedele ...
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