Per l’ente non commerciale essenziale la redazione del rendiconto
Esso è richiesto in ogni caso, ossia a prescindere dalle modalità organizzative dell’ente
La sentenza n. 146/3/2016 della C.T. Reg. del Friuli Venezia Giulia offre l’occasione per confermare l’assoluta necessità del rendiconto e per trattare alcuni aspetti riguardanti gli effetti del disconoscimento della natura di ente non commerciale ai fini IVA.
In sintesi, una associazione culturale in regime di L. 398/91 subiva il disconoscimento della natura di ente non commerciale per una serie di problemi legati alla vita associativa e per la mancata redazione ed approvazione del rendiconto economico-finanziario. L’ente ricorreva eccependo quale unico motivo il fatto che nello statuto era indicata la finalità non lucrativa dello stesso e che il disconoscimento doveva passare dall’individuazione di una “società di fatto” con relativo litisconsorzio dei
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