Il raddoppio dei termini «resiste» alla legge di stabilità 2016
Per i giudici, rimane la disciplina transitoria del DLgs. 128/2015, quindi l’atto è valido anche con denuncia tardiva
La Commissione tributaria provinciale di Firenze, con la sentenza n. 814/2/16 del 06 giugno scorso, smentendo peraltro altre precedenti decisioni della stessa Commissione, ha affermato che la disciplina in tema di raddoppio dei termini, per gli anni precedenti alle modifiche di cui alla legge di stabilità 2016, continua ad operare secondo le modalità già previste nella normativa ratione temporis.
Nel caso di specie la società ricorrente, in via preliminare, eccepiva l’illegittimità degli atti impugnati anche in ragione dello ius superveniens introdotto dall’art. 1, comma 132 della L. n. 208/2015 per gli anni 2005, 2006, 2007 e 2008, essendo avvenuta la loro notifica il 23 dicembre 2014. Secondo parte ricorrente, infatti, per tutti i periodi di imposta antecedenti al 2016, il raddoppio ...