Raddoppio dei termini insensibile alla soglia di punibilità
La Cassazione lo ritiene sussistente se la pretesa viene poi ridotta sotto soglia di punibilità
Ove siano presenti seri indizi circa la commissione di un reato disciplinato dal DLgs. 74/2000, i termini, in relazione all’anno in cui l’illecito è stato commesso, sono raddoppiati.
A partire dall’annualità 2016 (dichiarazioni trasmesse nel 2017), grazie alla L. 208/2015, verrà meno il raddoppio dei termini per violazioni penali, ma, nel contempo, saranno maggiori i termini ordinari di decadenza per l’accertamento (cinque anni e non più quattro per la dichiarazione presentata, sette anni e non più cinque per la omessa).
Varie volte la Corte di Cassazione si è soffermata sull’ambito applicativo del raddoppio, e, in gran parte, sono stati recepiti i principi enunciati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 247 del 2011, principi che si rivelano assai permissivi ...