Inesistenza dei crediti da RU ad ampio raggio per la Cassazione
In breve, per i giudici il credito è inesistente quando mancano le condizioni per fruirne, a prescindere dalla ragione
Per i crediti inesistenti indebitamente compensati, vige una gravosa disciplina sia sul versante procedimentale che sanzionatorio, contenuta negli artt. 27 comma 16 del DL 185/2008 e 13 comma 4 del DLgs. 471/97.
Sintetizzando, se il credito utilizzato in compensazione risulta inesistente, la sanzione è dal 100% al 200% del credito indebitamente compensato, mentre se è solo non spettante la sanzione è del 30%.
Dal punto di vista positivo, detta dicotomia, in ambito fiscale, è stata introdotta dal DLgs. 159/2015: prima, il sistema parlava solo di crediti inesistenti all’ormai abrogato art. 27 comma 18 del DL 185/2008.
A nostro avviso, appare evidente, non solo nel sistema attuale ma anche in quello pregresso, che debba esserci una distinzione tra i crediti inesistenti e tra quelli che inesistenti ...
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