Sponsorizzazioni sportive deducibili anche senza tariffario
Fino a 200.000 euro sono sempre qualificate come spese di pubblicità
L’art. 90 comma 8 della L. 289/2002 introduce una presunzione assoluta circa la natura pubblicitaria delle sponsorizzazioni a favore, tra l’altro, di associazioni e società sportive dilettantistiche. Tali spese, per espressa previsione di legge, rappresentano oneri integralmente deducibili da parte degli sponsor ai sensi dell’art. 108 comma 2 del TUIR entro il limite annuo di 200.000 euro.
Ciò premesso, affinché possa operare la previsione sopra esposta, è necessario che il soggetto fruitore provveda a dimostrare sia la destinazione delle somme erogate (promozione dell’immagine o dei prodotti) sia l’effettivo svolgimento, a fronte dell’erogazione, dell’attività promozionale dell’associazione o società sportiva finanziata (circ. Agenzia delle Entrate