Illegittimo il rilievo sul transfer pricing senza prova del fine elusivo
La C.T. Reg. Milano si allinea a un orientamento della Corte di Cassazione che qualifica la disposizione come antielusiva
Illegittimo il rilievo in materia di transfer pricing qualora l’Agenzia delle Entrate non dimostri che i prezzi di trasferimento intercompany siano stati determinati con il fine di drenare materia imponibile in Paesi con un regime fiscale più favorevole rispetto a quello italiano. Questo quanto affermato dalla C.T. Reg. di Milano nella sentenza n. 1028 del 10 marzo scorso con la quale i giudici milanesi hanno fatta propria la corrente giurisprudenziale di legittimità secondo la quale le norme in materia di prezzi di trasferimento intercompany hanno natura antielusiva.
Secondo un orientamento giurisprudenziale la norma che disciplina il transfer pricing deve essere “interpretata come clausola antielusiva, in quanto volta ad impedire che, attraverso la manovra dei prezzi, la ricchezza ...
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