Nulla di fatto sull’obbligo di contraddittorio preventivo
La Consulta non esamina il problema dichiarando la questione manifestamente inammissibile
Ieri, mediante tre ordinanze di manifesta inammissibilità (le nn. 187, 188 e 189), è stata “liquidata” la questione relativa alla necessità di contraddittorio preventivo tra le parti, argomento molto sentito nelle c.d. “indagini a tavolino”, in cui alcuna norma, per i tributi non armonizzati, prevede tale obbligo, se non in casi specifici come gli studi di settore.
Il tutto muove dal fatto che, nel diritto nazionale, il preventivo contraddittorio è previsto in maniera espressa solo in alcuni casi, come per gli accessi degli uffici presso la sede dell’attività del contribuente (art. 12 comma 7 della L. 212/2000) oppure per gli accertamenti fondati sull’abuso del diritto (art. 10-bis della L. 212/2000).
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41