Lo storno del fondo svalutazione crediti in parte dedotto non rileva fiscalmente
In assenza di chiarimenti ufficiali, sembra possibile imputare lo storno prioritariamente al fondo non dedotto
Il documento OIC 15 stabilisce che i crediti devono essere svalutati (al fine di adeguarli al valore di presumibile realizzo ex art. 2426 comma 1 n. 8 c.c.) nell’esercizio in cui si ritiene probabile che il credito abbia perso valore.
In determinate circostanze, le ragioni che, in un esercizio precedente, avevano comportato la svalutazione possono venir meno in tutto o in parte, ad esempio per un miglioramento nella solvibilità del debitore.
In tali casi, il valore del credito deve essere ripristinato, classificando lo storno del fondo svalutazione nella voce A.5 del Conto economico, per i crediti iscritti nell’attivo circolante.
Ciò detto, appare interessante individuare gli effetti del ripristino sotto il profilo fiscale, stante il complesso trattamento impositivo dei crediti (o
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