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OPINIONI

Nel bilancio delle società di persone criteri di valutazione «liberi»

La riproposizione dello schema modulare della normativa giuscontabile delle società di capitali non appare pensata per le società di persone

/ Raffaele MARCELLO

Lunedì, 31 luglio 2017

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Pubblichiamo l’intervento di Raffaele Marcello, Consigliere del CNDCEC con delega alla revisione legale e al sistema di amministrazione e controllo.

La prima adozione delle disposizioni del DLgs. 139/2015 ha evidenziato una serie di inevitabili problematiche applicative e operative.
I nuovi principi contabili nazionali pubblicati nel dicembre 2016 hanno reso possibile un passaggio soft alle nuove regole. Tuttavia, permangono una serie di criticità di natura più prettamente giuridica e pratica a cui i documenti dell’Organismo Italiano di Contabilità non possono, per loro natura e finalità, dare soluzione.

Una tematica ultimamente dibattuta concerne la modalità di estensione delle norme del codice civile dedicate alle società di capitali in materia di bilancio anche alle società di persone.
In particolare, si ricorda che l’art. 2217 comma 2 c.c. afferma che “nelle valutazioni di bilancio l’imprenditore deve attenersi ai criteri stabiliti per i bilanci delle società per azioni, in quanto applicabili”.

Il riferimento ai criteri di valutazione è preoccupante in virtù del fatto che il citato DLgs. 139/2015 ha previsto norme differenziate a seconda delle dimensioni quantitative delle società di capitali che redigono il bilancio.
In estrema sintesi, si ricorda che le società di piccole dimensioni possono (facoltà) ex art. 2435-bis c.c. non adottare il criterio del costo ammortizzato, mentre le micro imprese non possono (divieto) contabilizzare ex art. 2435-ter c.c. gli strumenti finanziari derivati ai sensi dell’art. 2426 comma 1 n. 11-bis c.c., fatta eccezione per il caso in cui optino, ai fini civilistici, per il regime semplificato di cui all’art. 2435-bis c.c. o per il regime “ordinario” di cui all’art. 2423 e ss. c.c.

Sul tema ho già avuto modo di esprimermi ritenendo che le società di persone dovrebbero poter scegliere il criterio di valutazione, evidentemente tra quelli indicati nel codice, in ragione di specifiche opportunità ai propri fini informativi.
Credo che, nonostante vi siano più interpretazioni plausibili sul tema, la soluzione originariamente indicata sia sempre da ritenersi, a mio modo di vedere, la più appropriata.

Le società di persone hanno volutamente obblighi informativi più ridotti rispetto alle società di capitali, anche se, come giusto che sia, il “conto dei profitti e delle perdite” deve dimostrare “con evidenza e verità” il risultato economico d’esercizio (art. 2217 comma 2 c.c. ).
Nel perseguire tale finalità, quindi, sembra logico consentire alle società di persone di fare uso di criteri di valutazione adeguati al perseguimento del fine.

Obblighi informativi ridotti per le società di persone

Nella lettura applicativa della norma le disposizioni delle società per azioni sono adottate “in quanto applicabili” proprio nella logica di rappresentazione appropriata del risultato, senza prevedere un richiamo puntuale ai “criteri” che le società di capitali possono (o devono) applicare in ragione delle soglie quantitative.

Nulla osta in linea teorica (nella pratica mi sembra improbabile) a che una società di persone, indipendentemente dai volumi dimensionali, decida per propria scelta di utilizzare il costo ammortizzato o contabilizzare gli strumenti finanziari derivati.
Tuttavia, anche le società di persone di maggiori dimensioni dovrebbero poter “continuare” a contabilizzare gli strumenti finanziari derivati come previsto sino ai bilanci dell’esercizio 2015, ossia accantonando le perdite probabili (come previsto anche dall’OIC 31), anziché seguire le già richiamate norme dell’art. 2426 comma 1 n. 11-bis c.c. (OIC 32).

La riproposizione dello schema modulare della normativa giuscontabile delle società di capitali non appare, in sostanza, sensata e pensata per le società di persone.
Forse le società di persone hanno perso appeal nel corso degli ultimi decenni. Tuttavia, le soluzioni inerenti la tematica trattata potrebbero, ad ogni modo, essere meglio chiarite dal legislatore, così come altre problematiche potrebbero essere riconsiderate magari tramite una riforma organica, al fine di adeguare le disposizioni al passare del tempo.

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