Fondi rischi e oneri sempre deducibili come accantonamenti
Non rileva la classificazione a Conto economico dei relativi componenti reddituali
I componenti negativi di reddito iscritti in contropartita di un fondo per rischi e oneri sulla base delle indicazioni del documento OIC 31 sono qualificati fiscalmente come accantonamenti, cui si applica la disciplina di cui all’art. 107 del TUIR, ancorché siano classificati in voci del Conto economico diverse da B.12 e B.13. La disciplina richiamata si applica anche agli oneri di attualizzazione dei fondi.
La disposizione è stata prevista in riferimento ai soggetti OIC dal DM 3 agosto 2017, mediante rinvio all’analoga disposizione prevista in riferimento ai soggetti IAS compliant dal DM 8 giugno 2011.
Ai sensi dell’art. 9 di tale decreto, si considerano accantonamenti (e, quindi, assumono rilievo fiscale a tale titolo) i componenti reddituali iscritti in contropartita di passività ...
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