Storno delle spese di ricerca e di pubblicità con benefici ACE futuri
Il DM 3 agosto 2017 prevede che rilevino invece da subito le riduzioni di patrimonio netto legate all’eliminazione dei costi non più capitalizzabili
Le nuove disposizioni attuative sull’ACE (DM 3 agosto 2017) contengono una norma specifica sui costi di ricerca e di pubblicità che potrebbe determinare effetti di rilievo sull’agevolazione.
L’art. 5 comma 7 del decreto prevede, infatti, che, ai fini della variazione in aumento rileva l’eliminazione dei costi di ricerca e di pubblicità capitalizzabili operata in sede di prima adozione dei nuovi OIC.
A commento della norma, di non semplice interpretazione (si menziona, infatti, una variazione in aumento, quando lo storno di tali costi determina una riduzione del patrimonio netto), la Relazione al DM 3 agosto 2017 chiarisce che lo storno di questi costi comporta un effetto immediato sulle riserve di patrimonio netto, il quale si riflette sulla dinamica delle future componenti ...
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