Sanzione ridotta per gli invii delle liquidazioni IVA entro il 3 ottobre
Ravvedimento in caso di comunicazioni omesse, errate o incomplete
L’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è sanzionata, a livello amministrativo, in base al disposto dell’art. 11 comma 2-ter del DLgs. 471/97:
- la sanzione “piena” è di importo da 500 a 2.000 euro,
- può essere ridotta alla metà (quindi, da 250 a 1.000 euro) se entro i quindici giorni successivi alla scadenza di legge, sono trasmessi i dati in precedenza errati o mancanti (in tutto o in parte).
Dunque, con riferimento alla comunicazione delle liquidazioni periodiche relative al secondo trimestre 2017, il cui termine di invio scade oggi 18 settembre 2017 (in quanto primo giorno feriale successivo alla scadenza ordinaria del 16 settembre):
- la sanzione ridotta si applica per le correzioni/integrazioni effettuate sino al 3 ottobre ...