Detassazione ambientale anche senza indicazione di «futuri risparmi»
In assenza di criteri per la valutazione dell’investimento incrementale, è sufficiente la rilevazione del «sovraccosto»
Al fine di fruire della detassazione ambientale (art. 6 commi 13 -19 della L. 388/2000) non occorre la dimostrazione dei “futuri risparmi di spesa”, ma è sufficiente la prova dei “sovraccosti” sostenuti per gli impianti che determinano un impatto ambientale positivo. Questo, in buona sostanza, è quanto affermato dalla C.T. Prov. Reggio Emilia 29 febbraio 2012 n. 19/4/12.
Nel caso di specie, la società, con stabilimenti a ridosso di nuclei edilizi ad alta concentrazione abitativa, si occupava di attività di lavorazione (taglio, previo lavaggio) di forme di formaggio per il confezionamento e/o la produzione di grattugiato. La società aveva realizzato un evaporatore per trattare ed ottenere un’acqua di produzione con basse concentrazioni di inquinanti da poter scaricare ...