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FISCO

Sanatoria per il modello EAS «omesso»

Con la «remissione in bonis» prevista dal DL 16/2012, è sufficiente inviare la comunicazione e versare una sanzione di 258 euro

/ Pamela ALBERTI e Massimo NEGRO

Venerdì, 4 maggio 2012

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L’omessa (o tardiva) comunicazione dei dati fiscalmente rilevanti ai fini dell’applicazione del regime fiscale agevolato di cui all’art. 148 del TUIR e dell’art. 4 del DPR 633/72 per gli enti associativi, da presentare generalmente entro 60 giorni dalla data di costituzione dell’ente, è sanabile grazie all’art. 2 comma 1 del DL 16/2012 convertito.

Si ricorda che l’art. 30, commi 1-3-bis, del DL 29 novembre 2008 n. 185 (conv. L. 28 gennaio 2009 n. 2) ha stabilito che, per beneficiare della non imponibilità, ai fini IRES e IVA, dei corrispettivi, delle quote e dei contributi, gli enti di tipo associativo devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati e le notizie fiscalmente rilevanti, mediante un apposito modello, al fine

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