Agli atti di costituzione del diritto di superficie su terreni agricoli si applica l’aliquota dell’imposta di registro del 9% contemplata dal primo periodo dell’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86 e non quella del 15% di cui al terzo periodo del medesimo articolo. Lo sancisce l’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 23, pubblicata ieri, allineandosi, così, alla posizione della Corte di Cassazione (Cass. nn. 27293/2024 e 3461/2021) e superando i propri precedenti orientamenti (circ. 19 dicembre 2013 n. 36, § 8; risposta a interpello 3 luglio 2023 n. 365). Il tema è quello dell’individuazione della corretta aliquota dell’imposta di registro applicabile agli atti di costituzione di superficie su terreni agricoli, contratti che nell’ultimo ventennio hanno avuto ampia diffusione in quanto utilizzati per l’edificazione degli impianti fotovoltaici. La questione interpretativa nasce dall’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86, che individua le aliquote dell’imposta di registro applicabili agli atti di “trasferimento immobiliare”, che oggi sono rappresentate:
- dall’aliquota del 2% per i trasferimenti di abitazioni (diverse da A/1, A/8 o A/9) che soddisfano le condizioni di “prima casa” individuate dalla Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86;
- dall’aliquota del 15% per i trasferimenti di terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale (ovvero privi delle condizioni per applicare le agevolazioni per la piccola proprietà contadina di cui all’art. 2 comma 4-bis del DL 194/2009);
- dall’aliquota del 9% negli altri casi (in cui non si applichino agevolazioni). Tuttavia, nel primo periodo, ove l’art. 1 citato fa riferimento all’aliquota del 9% (che è l’aliquota “generica” e residuale) esplicita che essa riguarda gli atti “traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi”. Quindi, letteralmente, il riferimento alla “costituzione” dei diritti reali si trova nel primo periodo dell’art. 1, dedicato all’aliquota del 9%, mentre i successivi periodi fanno riferimento solo al “trasferimento”. In particolare, i periodi successivi al primo, nell’individuare le ulteriori aliquote, contengono la seguente dizione: “se il trasferimento ha per oggetto...”. L’Agenzia delle Entrate ha fornito di questa disposizione un’interpretazione sistematica, secondo cui l’assimilazione tra “trasferimenti immobiliari” e atti “traslativi e costitutivi di diritti reali immobiliari” avrebbe valenza generale (forse per assonanza con il TUIR, ove l’art. 9 comma 5 sancisce effettivamente questa assimilazione, ma nel campo delle imposte dirette) e, quindi, non sia limitata al primo periodo dell’art. 1 della Tariffa, ma si applichi all’intero art. 1, sicché, in pratica, ogni qual volta l’art. 1 parla di “trasferimento” intenderebbe riferirsi anche alla costituzione dei diritti reali. Così, sia nella circ. 19 dicembre 2013 n. 36 che nella più recente risposta a interpello 3 luglio 2023 n. 365, l’Agenzia ha ritenuto applicabile ad atti di costituzione del diritto di superficie su terreni agricoli l’imposta di registro del 15% (si veda “Diritto di superficie su terreno agricolo con registro al 15%” del 4 luglio 2023). Tale impostazione è stata, però, posta in discussione dalla Cassazione, dapprima con riferimento agli atti di costituzione di servitù prediali (Cass. n. 16495/2003), in ragione della particolare natura di tali diritti e, poi, anche con riferimento al diritto di superficie (Cass. nn. 3461/2021 e 27293/2024). In particolare, come ricordato anche dall’Agenzia nella ris. n. 23/2025, la Suprema Corte ha affermato che gli atti di costituzione del diritto di superficie, non essendo equiparabili a “trasferimenti”, scontano l’imposta di registro del 9% e non le altre aliquote (si veda “Costituzione del diritto di superficie su un terreno agricolo con registro ridotto” del 1° marzo 2021). In particolare, in queste sentenze è stato evidenziato come il termine “trasferimento” sia utilizzato dall’art. 1 della Tariffa per indicare “tutti quegli atti che prevedono il passaggio da un soggetto ad un altro della proprietà di beni immobili o della titolarità di diritti reali immobiliari di godimento”, con la conseguenza “che il termine in questione non può essere riferito agli atti che costituiscono diritti reali di godimento” (Cass. n. 16495/2003). In breve, posto che “«il diritto di superficie si «costituisce», e non si «trasferisce»” (Cass. n. 27293/2024), la costituzione del diritto di superficie su terreni non può applicare le norme dettate per gli atti aventi a oggetto il “trasferimento” e sconta, quindi, l’imposta di registro del 9%.
4 aprile 2025
/ Anita MAURO