Con la circolare n. 3, pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate ha fatto il punto sulle principali novità introdotte nel DLgs. 346/90 (c.d. Testo unico dell’imposta sulle successioni e donazioni) dal DLgs. 139/2024, cui si deve l’attuazione della razionalizzazione delle imposte indirette diverse dall’IVA, secondo i principi dettati dalla legge delega fiscale (art. 10 della L. 111/2023). Come si evince dalla lettura della premessa, il documento diffuso dall’Amministrazione finanziaria si prefigge l’obiettivo di fornire agli Uffici istruzioni operative al fine di garantirne l’uniformità di azione. La realizzazione di tale scopo passa attraverso un riepilogo degli interventi modificativi disposti dal legislatore delegato e temporalmente applicabili alle successioni aperte e alle donazioni fatte a partire dal 1° gennaio 2025; riepilogo, questo, che coinvolge tanto le vere e proprie novità disposte dal decreto delegato, quanto il mero recepimento di principi e soluzioni applicative già fatte proprie dalla giurisprudenza e dalla prassi dell’Agenzia delle Entrate. Senza pretesa di completezza, al primo gruppo appartiene, innanzitutto, l’introduzione del meccanismo di autoliquidazione dell’imposta di successione da parte del contribuente sulla base dei dati contenuti nella dichiarazione di successione, salvi i successivi controlli di regolarità da parte dell’ufficio, ai quali può far seguito, entro il termine decadenziale di due anni dalla data di presentazione della dichiarazione di successione, la notifica dell’avviso di liquidazione della maggiore imposta eventualmente dovuta. L’Amministrazione finanziaria ricorda che il nuovo meccanismo di calcolo del tributo ha portato con sé anche la ridefinizione dei concetti di imposta principale e complementare, nonché la soppressione del previgente riferimento all’imposta suppletiva. Sul piano più strettamente operativo, la circolare richiama la risoluzione n. 2/2025, con la quale l’Agenzia delle Entrate ha istituito: il codice tributo “1539” denominato “Successioni - Imposta sulle successioni - autoliquidazione”, da utilizzare mediante il modello F24, per consentire il versamento delle somme dovute in sede di presentazione della dichiarazione di successione, autoliquidate da parte dei soggetti obbligati al pagamento; e il codice tributo “A139”, denominato “Successioni - Sanzione imposta sulle successioni - Avviso di liquidazione dell’imposta - Art. 33, comma 3, del TUS”, da utilizzare mediante il modello F24, per consentire il versamento delle somme dovute a seguito degli avvisi di liquidazione emessi dagli uffici. La medesima risoluzione ha, inoltre, ridenominato in “1532”, “Successioni - Tasse per i servizi ipotecari e catastali”, il codice tributo per il versamento delle tasse i servizi ipotecari e catastali dovute qualora nella dichiarazione di successione siano ricompresi beni immobili o diritti reali sugli stessi. Tra le modifiche innovative, la circolare n. 3/2025 menziona il nuovo comma 4-bis dell’art. 48 del DLgs. 346/90, ove si stabilisce che, se l’erede, non maggiore di 26 anni, è uno solo e l’eredità contiene immobili (quindi altri beni su cui soddisfarsi), può chiedere lo svincolo dei conti correnti prima della presentazione della dichiarazione di successione attestante l’intervenuto trasferimento della provvista, ma nei limiti in cui gli sia necessario per versare le imposte catastali, ipotecarie e di bollo. Sul punto, le Entrate precisano che:
- il requisito dell’unicità dell’erede si intende soddisfatto anche nel caso in cui vi sia la presenza di altri chiamati all’eredità che, tuttavia, alla data di presentazione della suddetta richiesta, abbiano rinunciato all’eredità stessa;
- il requisito anagrafico deve ritenersi sussistente qualora, alla data della presentazione dell’istanza all’istituto bancario, il richiedente non abbia ancora compiuto 26 anni o, al massimo, li abbia compiuti il giorno della richiesta stessa;
- la categoria catastale degli immobili presenti nell’asse ereditario è del tutto irrilevante ai fine dell’operatività della nuova disposizione;
- lo svincolo delle attività non può essere disposto ai fini del pagamento di tributi diversi rispetto a quelli tassativamente indicati dall’art. 48 del DLgs. 346/90 (ad esempio, l’imposta di successione). Vengono, ancora, segnalati agli Uffici: l’esplicita inclusione dei trasferimenti derivanti dal trust, tra quelli suscettibili di dar luogo all’applicazione delle imposte di successione e di donazione; le modifiche occorse all’art. 6 comma 1 del DLgs. 346/90 in tema di individuazione dell’ufficio competente per l’applicazione dell’imposta di successione; l’espressa abrogazione del coacervo successorio e il mantenimento di quello donativo al solo fine di valutare l’intervenuta erosione delle franchigie per effetto di donazioni anteriori. La ricognizione compiuta dalla circolare in commento coinvolge, infine, anche gli artt. 7 della L. 104/2024, recante “Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore” e 4 del DLgs. 87/2024, il quale ha modificato varie disposizioni in materia di sanzioni relative a violazioni in materia di imposte di successione e donazione, con riferimento alle violazioni commesse a decorrere dal 1° settembre 2024.
17 aprile 2025
/ Carmela NOVELLA