Studi evoluti disapplicano le società in perdita sistemica se più favorevoli
Congruità e coerenza da valutare in relazione all’applicazione più evoluta, in grado di cogliere la reale posizione del contribuente in modo più corretto
Secondo quanto stabilito dall’art. 2, comma 36-decies del DL n. 138/2011, le società che hanno dichiarato perdite fiscali nei tre periodi d’imposta precedenti (triennio 2009-2011), sono considerate “automaticamente” società in perdita sistemica nel 2012, anche se in tale ultimo periodo d’imposta hanno dichiarato un imponibile fiscale, ovvero abbiano superato in tale anno il test di operatività di cui all’art. 30 della L. n. 724/94.
Tali società, inoltre, devono inoltre tener conto, se rientranti tra quelle di capitali, anche della maggiorazione IRES del 10,5%, che porta di fatto ad un carico complessivo pari al 38%.
Al fine di evitare le pesanti penalizzazioni derivanti dallo status di società in perdita sistemica, è necessario valutare con attenzione la possibilità ...