Resta punibile il falso in bilancio per mancata esposizione di poste attive
C’è continuità normativa tra la fattispecie previgente e quella disegnata dalla L. 69/2015
La Cassazione, nella sentenza n. 20256, depositata ieri, ribadisce che la nuova formulazione dell’art. 2621 c.c., in tema di false comunicazioni sociali nelle società non quotate, introdotta dall’art. 9 della L. 69/2015, si pone, quanto alla condotta di mancata esposizione in bilancio di poste attive effettivamente esistenti nel patrimonio sociale, in rapporto di continuità normativa con la fattispecie previgente di false comunicazioni in danno di società non quotate (art. 2622 c.c.), determinando una successione di leggi penali ai sensi dell’art. 2 comma 4 c.p. (nel medesimo senso si veda Cass. n. 37570/2015).
Anteriormente alla citata riforma si distinguevano due ipotesi: una contravvenzionale, di cui all’art. 2621 c.c. (false comunicazioni sociali “senza danno”), ...