IL PUNTO
FISCALITÀ INTERNAZIONALE
In scadenza le dichiarazioni per il 2025 in Francia
/ Gianluca ODETTO
Sono prossimi i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi prodotti in Francia nel 2025, adempimento che interessa anche i cittadini italiani residenti in Francia e i molti residenti italiani titolari di redditi di fonte francese. Come di consueto, le scadenze per l’invio telematico al Fisco francese sono scaglionate con cadenza settimanale a seconda del domicilio della persona; più precisamente:
- per i dipartimenti da 1 a 19 (i quali comprendono, tra l’altro, le zone di confine di Gap e Briançon nelle Hautes-Alpes, Nizza e i Comuni della Costa Azzurra) e per i non residenti, la scadenza è fissata al 21 maggio;
- per i dipartimenti da 20 a 54 (ad esempio, con le città di Tolosa, Bordeaux, Montpellier e Grenoble), la scadenza è al 28 maggio;
- per i restanti dipartimenti (i quali comprendono, tra gli altri, Parigi, Lione e Strasburgo, nonché le zone di confine della Savoia e dell’Alta Savoia), infine, il termine è posto al 4 giugno. Per i modelli già inviati è possibile inoltrare, entro le date sopra indicate, una dichiarazione correttiva nei termini, la quale sostituisce la dichiarazione originariamente inviata. Per la dichiarazione in forma cartacea, il termine è unico (non residenti compresi) e cade al 19 maggio. Le aliquote dell’imposta sul reddito sono invariate rispetto al 2024, anche se gli scaglioni hanno visto una indicizzazione dello 0,9% per compensare parzialmente l’inflazione; ad esempio, l’aliquota del 41% comprende i redditi tra 84.578 euro e 181.917 euro, e quella massima del 45% grava sui redditi superiori a tale ultimo importo. Per i soggetti sposati o legati da un patto civile di solidarietà (PACS) che presentano la dichiarazione congiunta è previsto il meccanismo del quoziente familiare. L’esempio delle istruzioni del Fisco transalpino è quello di una coppia sposata senza figli a carico con un reddito imponibile di coppia di 80.000 euro; questa coppia ha diritto a un quoziente di 2 e, pertanto, calcola l’imponibile nella misura di 40.000 euro (80.000/2), al quale corrisponde un’imposta lorda di 5.104 euro, la quale va poi moltiplicata per due (le persone che formano la coppia) per determinare l’importo effettivamente dovuto, il quale ammonta quindi a 10.208 euro. Di fatto, in più casi il quoziente familiare va a limitare gli effetti della progressività. Per le famiglie con figli a carico, il quoziente aumenta. Ad esempio, se la stessa coppia avesse un figlio a carico, il quoziente spetterebbe nella misura di 2,5, per cui l’imponibile su cui calcolare l’imposta di riferimento si ridurrebbe a 32.000 euro. Tale imposta andrebbe sempre moltiplicata per due, anche se i benefici spettanti rispetto alla coppia senza figli vedono un plafond massimo. Come in Italia, invece, le convivenze di fatto non vedono alcun riconoscimento da parte del Fisco, per cui la dichiarazione è sempre individuale. Per i non residenti vanno considerate alcune particolarità. Esse non riguardano tanto i criteri di territorialità, che l’art. 164 B del Code Général des împots stabilisce con criteri speculari a quelli previsti dall’Italia, e quindi considerando imponibili in Francia in capo ai non residenti i redditi fondiari derivanti da immobili localizzati in Francia, i redditi d’impresa, di lavoro autonomo e di lavoro dipendente derivanti da attività svolte sul territorio francese, le pensioni e le rentes viagères pagate da soggetti residenti in Francia, i dividendi e gli interessi pagati da soggetti altrettanto residenti in Francia e le plusvalenze immobiliari derivanti dalla cessione di immobili localizzati nel territorio francese. Le particolarità riguardano, al contrario, i prelevamenti sociali (che di fatto hanno natura assimilabile alle imposte, come espressamente riconosciuto dalla risposta a interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 161/2018 ai fini della detrazione dalle imposte italiane a norma dell’art. 165 del TUIR): essi, in deroga al principio per cui non sono dovuti in capo ai non residenti, gravano invece sui redditi immobiliari e sulle plusvalenze immobiliari di fonte francese imponibili in capo ai non residenti medesimi. Inoltre, è possibile presentare dichiarazioni congiunte laddove uno dei partner sposati o con PACS sia residente in Francia e l’altro sia un non residente: in tali casi, l’imponibile è calcolato includendo i soli redditi di fonte francese del partner non residente, ma il beneficio del quoziente familiare non viene perso. Rimangono invariate le modalità di prelievo dell’imposta che eventualmente residua dopo i prelievi alla fonte subìti nel corso del 2025: l’Amministrazione transalpina procederà, dalla fine di luglio, a recapitare – anche in questo caso in via telematica – gli avvisi d’imposta che contengono di fatto la liquidazione degli importi dovuti, il cui pagamento deve essere completato entro la fine del 2026; per i residenti italiani, la tempistica risulta coerente con il meccanismo di detrazione “anticipata” (o “prospettica”) previsto dall’art. 165 comma 5 del TUIR, il quale consente lo scomputo delle imposte estere pagate sui redditi del 2025 già nella dichiarazione REDDITI 2026 se il requisito della definitività del pagamento si concretizza entro il 31 ottobre 2027 (data di scadenza per la presentazione della dichiarazione riferita all’annualità successiva).