IL PUNTO
TUTELA DEL PATRIMONIO
Libretto postale cointestato con criticità al decesso di un cointestatario
/ Anita MAURO
I rapporti cointestati possono determinare criticità al momento del decesso di uno dei cointestatari. La sentenza della Cassazione n. 28935/2025 ha esaminato, in particolare, le conseguenze della morte di uno degli intestatari di un libretto postale cointestato con clausola di pari facoltà di rimborso. Nel caso di specie, il libretto era intestato ad una donna e ad uno dei suoi figli. Dopo la morte della donna, il cointestatario otteneva dal Tribunale un decreto ingiuntivo che condannava Poste italiane a versagli il 50% delle somme depositate. Poste Italiane si opponeva, dichiarando che il rifiuto di pagamento delle somme era dovuto all’opposizione allo scorporo che l’altra figlia, anche essa erede della cointestataria deceduta, aveva opposto. La prima questione posta all’attenzione dei giudici di legittimità concerneva la disciplina applicabile. La ricorrente (Poste Italiane) riteneva che alla fattispecie dovesse applicarsi la disciplina anteriore al DM 6 giugno 2002, facendo leva sul fatto che il libretto “originario” era stato acceso nel 1991 e, poi, sostituito nel 2003. La Suprema Corte ritiene il motivo inammissibile, rilevando che non era stato finora contestato il fatto che il rapporto fosse nato prima del 2003, in quanto solo tardivamente la ricorrente afferma che nel 2003 vi fosse stata la “mera sostituzione del documento cartaceo in funzione dell’automatizzazione, e pacifica prosecuzione immutata del rapporto contrattuale di risparmio precedentemente acceso”. Assodato che nel caso di specie risultava applicabile il DM 6 giugno 2002, in quanto il rapporto era sorto nel 2003, la Cassazione rileva che, ex art. 8 del DM:
- qualora i libretti di risparmio postale nominativi siano intestati a più soggetti, “le operazioni possono essere disposte da ciascun intestatario, anche separatamente, salvo patto contrario da notificare a Poste”;
- “i versamenti e i prelevamenti, effettuati da ciascun intestatario separatamente, o dal suo rappresentante debitamente legittimato, liberano pienamente Poste Italiane S.p.a. nei confronti degli altri intestatari, eccettuati i casi di notifica di atti da cui risulti che il credito non è più nella disponibilità di ciascun intestatario”. Quindi, appurato che ciascun cointestatario del libretto può disporre dell’intera somma versata anche separatamente, è necessario stabilire “se il decesso di uno dei cointestatari precluda il rimborso”, posto che ciò consentirebbe a ogni erede che volesse bloccare il prelievo, di raggiungere l’obiettivo notificando semplicemente il decesso, dato che ciò legittimerebbe Poste Italiane a rifiutare il pagamento richiesto dall’intestatario superstite, “finanche laddove detta richiesta sia circoscritta alla metà della somma versata, come avvenuto in questo caso”. I giudici rilevano che, prima del 2002, l’art. 157 del DPR 156/73 contemplava l’opposizione al rimborso del libretto, tra l’altro, da parte dei “coeredi nei casi di controversia sui diritti a succedere” e di “ciascuno degli intestatari sui libretti emessi a nome di più persone”. Tale disciplina è stata, però, superata dal DM 6 giugno 2002 che, all’art. 8 “non contempla più alcuna possibilità di opposizione da parte degli eredi dei cointestatari del libretto, e consente sostanzialmente a Poste Italiane di evitare pagamenti che potrebbero coinvolgerne la disponibilità quale depositario laddove nega che abbia effetto liberatorio il pagamento effettuato in caso di notifica di atti da cui risulti che il credito non è più nella disponibilità di ciascun intestatario”. Secondo la ricorrente, la situazione di “credito non più nella disponibilità di ciascun intestatario”, si verificherebbe in conseguenza della notifica della morte di un cointestatario, Che, quindi, avrebbe l’effetto di “bloccare” il pagamento da parte di Poste. Ma la Cassazione non condivide questa impostazione e chiama in causa gli artt. 1584 e 1298 c.c., per cui:
- “il libretto di deposito cointestato a firme disgiunte istituisce un rapporto obbligatorio, assistito da una presunzione di contitolarità al 50%“;
- “ciascun cointestatario ha un titolo formale di legittimazione a ricevere la prestazione, rafforzato nella specie dalla clausola «pari facoltà di rimborso», che istituisce un rapporto di solidarietà attiva tra i titolari”;
- la solidarietà attiva comporta (ex art. 1295 c.c.), nei rapporti interni, che, alla morte di uno dei concreditori, “il credito (che internamente spetta a costui) «si divide fra gli eredi in proporzione delle quote»“. È importante, quindi, tenere separati i piani della titolarità del credito (che attiene ai rapporti tra i cointestatari) e della legittimazione alla sua riscossione, che attiene, invece, ai rapporti di ciascun cointestatario con i debitori (tra cui Poste italiane). Gli effetti della morte del cointestatario vanno valutati separatamente nei due piani: ai sensi dell’art. 1295 c.c., l’obbligazione solidale, alla morte di uno dei concreditori, “si divide fra gli eredi in proporzione delle quote”, ma ciò non tocca la posizione del cointestatario superstite, anche nel caso in cui il cointestatario superstite sia anche erede. Pertanto, una volta stabilito che l’art. 8 consente in linea di principio al cointestatario di riscuotere l’intero, nessun dubbio può nutrirsi sul suo diritto di pretendere da Poste Italiane la metà della somma versata nel libretto cointestato.