La sentenza n. 283/2025, con cui il Tribunale di Torino ha dichiarato l’apertura di una procedura familiare di liquidazione controllata del sovraindebitato promossa da due debitori persone fisiche in proprio, membri della stessa famiglia – non conviventi, ma, comunque, versanti in una situazione di sovraindebitamento avente origine comune – ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 66 e 268 ss. del DLgs. 14/2019 (Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, CCII), approfondisce una questione di non poco conto nel contesto delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento disciplinate dal nuovo CCII e, segnatamente, nel contesto delle procedure familiari presentate ai sensi e per gli effetti dell’art. 66 del Codice. La questione di cui si tratta riguarda, nello specifico, l’individuazione della competenza per territorio, allorché i membri della stessa famiglia, come definiti dall’art. 66 comma 2 del CCII, non soltanto non siano conviventi, ma siano addirittura residenti in Comuni in circondari di differenti tribunali e, ciò nonostante, rappresentando, in ogni caso, una situazione di sovraindebitamento avente origine comune, intendano, per detta ragione, avvalersi dello strumento processuale di cui all’art. 66 del CCII e presentare un’unica domanda di accesso a una delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento di cui all’art. 65 comma 1 del CCII avanti a uno dei due Tribunali rispettivamente competenti per le due procedure. Il Tribunale di Torino ha ritenuto che, indipendentemente dal luogo di residenza dei debitori, che risultava rientrante in due differenti circondari di Tribunale, si dovesse, ai fini dell’individuazione della competenza per territorio, attribuire prevalenza al Tribunale adito per primo, così, in un certo senso, privilegiando (anche) la libera scelta del Foro da parte dei debitori, membri della stessa famiglia, non conviventi ma con una situazione di sovraindebitamento avente origine comune. Agli occhi degli operatori, potrebbe apparire interessante osservare come la pronuncia in commento si ponga nel solco di due analoghi precedenti di merito sul punto. Uno è stato reso dal Tribunale di Padova, il quale, dichiarando, con sentenza 11 dicembre 2024 n. 214, l’apertura di una liquidazione controllata familiare presentata con un’unica domanda da due familiari, non solo non conviventi, ma altresì residenti in circoscrizioni diverse, aveva, preliminarmente, sancito, quale regola valida per l’individuazione in detta ipotesi della competenza per territorio, la prevalenza del Foro prevalentemente adito, così arrivando a dare una giusta attuazione alla previsione, peraltro rimasta immutata con l’avvento del decreto correttivo-ter, di “coordinamento” tra i criteri di individuazione del Foro competente contenuta nell’art. 66 comma 4 del CCII. L’altro, reso dal Tribunale di Mantova con la sentenza 15 dicembre 2023 n. 64, nel contesto di una similare domanda di apertura di una liquidazione controllata familiare, aveva anch’esso affrontato il caso di due familiari non conviventi ma residenti in circoscrizioni diverse che, in proprio, avevano presentato un’unica domanda di accesso alla procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato familiare ex artt. 66 e 268 ss. del CCII. Il Tribunale di Mantova aveva concluso nel senso che, allorché i membri della stessa famiglia avessero deciso di optare per una procedura unitaria, avrebbe dovuto ritenersi consentita la scelta di uno dei due Fori rispettivamente competenti per le procedure se separatamente avviate, in tal modo nuovamente valorizzando il criterio del Foro preventivamente adito. E ciò con l’ulteriore importante precisazione che, in tale ipotesi, non avrebbe potuto nemmeno trovare applicazione analogica il disposto di cui all’art. 286 del CCII, riferito alle procedure di concordato di gruppo, “laddove si prevede la prevalenza del Foro del soggetto che presenta l’esposizione debitoria maggiore”. La questione, a ogni buon conto, pare risultare ancora dibattuta, soprattutto ove si consideri il precedente del Tribunale di Verona del 13 settembre 2023 che, in analoga situazione, pur incidentalmente, sembrerebbe, invece, aver sancito o, meglio, presupposto l’individuazione della competenza per territorio nell’ambito di una procedura liquidatoria familiare promossa con un’unica domanda da membri della stessa famiglia non solo non conviventi ma residenti anche in circoscrizioni diverse, sulla base dell’identità – rispetto a tutti i familiari istanti – del rispettivo centro degli interessi principali di cui all’art. 27 del CCII.
26 agosto 2025
/ Chiara CRACOLICI e Alessandro CURLETTI