IL PUNTO
TUTELA DEL PATRIMONIO
Termini per presentare la dichiarazione di successione diversi per i coeredi
/ Anita MAURO
La dichiarazione di successione deve essere presentata entro 12 mesi decorrenti, in linea di principio, dalla data di apertura della successione, che coincide con la data della morte ex art. 456 c.c. Dopo aver sancito questa regola generale (art. 31 comma 1 del DLgs. 346/90), l’art. 31 descrive una serie di situazioni, in cui il termine per la presentazione della dichiarazione ha una decorrenza diversa, posticipata. In particolare, l’art. 31 comma 2 del DLgs. 346/90 sancisce che il termine per presentare la dichiarazione di successione decorre:
- per i rappresentanti legali degli eredi o legatari, per i curatori di eredità giacenti e per gli esecutori testamentari e i trustee, dalla data, successiva a quella di apertura della successione, in cui hanno avuto notizia legale della loro nomina;
- nel caso di liquidazione giudiziale a carico del debitore defunto in corso alla data dell’apertura della successione o dichiarata entro sei mesi dalla data stessa, dalla data di chiusura della relativa procedura;
- nel caso di dichiarazione di assenza o di morte presunta, dalla data di immissione nel possesso dei beni ovvero, se non vi è stata anteriore immissione nel possesso dei beni, dalla data in cui è divenuta eseguibile la sentenza dichiarativa della morte presunta;
- dalla scadenza del termine per la formazione dell’inventario, se l’eredità è accettata con beneficio d’inventario entro 12 mesi dall’apertura della successione;
- dalla data della rinunzia o dell’evento che dà luogo a mutamento della devoluzione dell’eredità o del legato ovvero ad applicazione dell’imposta in misura superiore (art. 28 comma 6 del DLgs. 346/90), o dalla diversa data in cui l’obbligato dimostri di averne avuto notizia;
- dalla data delle sopravvenienze di cui all’art. 28 comma 7;
- per gli enti che non possono accettare l’eredità o il legato senza la preventiva autorizzazione, purché la relativa domanda sia stata presentata entro sei mesi dall’apertura della successione, dalla data in cui hanno avuto notizia legale dell’autorizzazione;
- per gli enti non ancora riconosciuti, purché sia stata presentata domanda di riconoscimento e di autorizzazione all’accettazione entro 12 mesi dalla data di apertura della successione, dalla data in cui hanno avuto notizia legale del riconoscimento e dell’autorizzazione. Tra le molte situazioni descritte, è interessante soffermarsi sulla rinuncia all’eredità, anche per la frequenza con cui si presenta. La rinuncia all’eredità, per quanto qui interessa, comporta molteplici effetti:
- da un lato, modifica la devoluzione ereditaria, in quanto comporta il subentro di altri soggetti nella devoluzione, in forza degli istituti della sostituzione, della rappresentazione o dell’accrescimento;
- sotto il profilo dichiarativo, fa venire meno l’obbligo dichiarativo in capo al rinunciante (art. 28 comma 5 del DLgs. 346/90) se interviene entro il termine originario di presentazione della dichiarazione (12 mesi dal decesso), ma potrebbe anche far sorgere un nuovo obbligo dichiarativo in capo a un soggetto che prima non era chiamato, oppure mutare la consistenza dei beni già spettanti a un coerede costringendolo a modificare l’eventuale dichiarazione già presentata. Ad esempio, se Tizio ha lasciato con testamento tutti i suoi beni a sua sorella Tizia, ma questa, dopo due mesi dall’apertura della successione, rinuncia all’eredità:
- Tizia non è più tenuta a presentare la dichiarazione;
- Tizietto, subentrato per rappresentazione alla madre Tizia, assume la qualità di erede e deve presentare la dichiarazione, ma il termine per lui non decorre dall’apertura della successione, bensì dalla data della rinuncia di Tizia, oppure dal giorno in cui dimostri di esserne venuto a conoscenza. Invece, se Tizio ha lasciato tutti i suoi beni alla figlia Tizia e ai nipoti (figli di Tizia: Tizietto e Tizietta), la rinuncia di Tizia fa sì che i suoi figli le subentrino per rappresentazione. In tal caso, secondo la dottrina, posto che Tizietto e Tizietta erano già eredi (e, in quanto tali, già, obbligati a presentare la dichiarazione), per loro la rinuncia non farebbe decorrere un nuovo termine, che resterebbe quello originario. Ancora, se Tizio ha lasciato tutti i suoi beni ai suoi fratelli Caio e Caia e quest’ultima rinuncia, sua figlia Caietta le subentra per rappresentazione; in tal caso:
- per Caio, i 12 mesi decorrono dalla data di apertura della successione;
- per Caietta, invece, il termine decorre dalla data della rinuncia della madre. Secondo la dottrina, la decorrenza peculiare del termine fissata dall’art. 31 comma 2 vale solo per il soggetto per cui è previsto e non per gli altri. Ciò comporta, però, un’anomalia, se si considera che la dichiarazione di successione è in linea di principio onnicomprensiva, in quanto ogni erede dovrebbe indicarvi l’intero asse ereditario, non solo i beni a lui destinati. Quindi, nell’ultimo caso su descritto, ove Caio non presenti la dichiarazione entro 12 mesi dalla morte del fratello Tizio, sarebbe potenzialmente passibile di accertamento, sebbene la nipote Caietta sia ancora in termini e possa presentare una dichiarazione successiva, in termini.