La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 30533, depositata ieri, risolvendo una questione controversa nella giurisprudenza di merito, ha stabilito che la domanda cautelare di revoca degli amministratori di srl può essere proposta anche quando l’azione di merito sia costituita proprio dalla richiesta di revoca, in via definitiva, dell’organo amministrativo e non solo nel caso in cui sia esercitata l’azione di responsabilità nei loro confronti. Si ricorda che, ai sensi dell’art. 2476 comma 3 c.c., “l’azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa da ciascun socio, il quale può altresì chiedere, in caso di gravi irregolarità nella gestione della società, che sia adottato provvedimento cautelare di revoca degli amministratori medesimi”. Secondo alcuni Tribunali, il socio non disporrebbe dell’azione di merito avente a oggetto la revoca dell’amministratore. Ciò in quanto la revoca cautelare dell’amministratore è collocata nella disposizione concernente l’azione sociale di responsabilità e ad essa legata dall’avverbio “altresì”. Inoltre, trattandosi di un’azione costitutiva, opererebbe la regola della tassatività ex art. 2908 c.c., con la conseguenza che la domanda di revoca cautelare dell’amministratore sarebbe inammissibile ove non finalizzata a una successiva azione di responsabilità (cfr. Trib. Catanzaro 24 maggio 2023, Trib. Roma 22 agosto 2017 e Trib. Torino 27 febbraio 2012). Secondo altra ricostruzione della giurisprudenza di merito, invece, in assenza di una espressa previsione normativa in senso contrario, la corretta valorizzazione della lettera della disposizione, in base alla quale il socio può “altresì” richiedere un provvedimento cautelare di revoca, implica che quest’ultimo possa essere richiesto prospettando quale futura causa di merito sia un’azione di responsabilità con natura risarcitoria che una domanda avente a oggetto proprio la revoca dell’amministratore dalla carica (cfr. Trib. Venezia 12 luglio 2024, Trib. Napoli 23 gennaio 2019 e Trib. Milano 21 aprile 2017). In particolare, osserva il Tribunale di Venezia nella sentenza n. 2756/2024, il termine “altresì” deve intendersi come attributivo di un potere aggiuntivo del socio (svincolato dalla proposizione della azione sociale di responsabilità) ovvero quello di proporre l’azione non solo cautelare ma anche di merito per la revoca dello stesso amministratore. A fronte di queste differenti letture, occorre, allora, chiedersi se il ricorso per ottenere la revoca dell’amministratore possa essere proposto dal socio solo nell’ottica dell’esercizio dell’azione sociale di responsabilità, che egli è legittimato individualmente a promuovere, al fine di evitare che si protraggano o che possano essere portate a ulteriori conseguenze le gravi irregolarità di gestione della cui dannosità si dovrà discutere nel giudizio di merito, o se, invece, la correlazione tra l’azione di responsabilità e la revoca dell’amministratore non sia indispensabile. La Suprema Corte – pur riconoscendo la opinabilità della questione in ragione dell’ambiguità del testo normativo – ritiene da preferire la soluzione più ampia. A essa, infatti, non varrebbe opporre né il rilievo, ritenuto labile e di per sé neutro, che la revoca cautelare dell’amministratore è collocata nella disposizione concernente l’azione sociale di responsabilità, né l’altrettanto labile elemento costituito dall’impiego dell’avverbio “altresì”, e neppure, infine, il principio di tassatività delle sentenze dotate di effetti costitutivi di cui all’art. 2908 c.c. A quest’ultimo riguardo si evidenzia come, nel caso di specie, non venga in rilievo la creazione, sia pure per via di analogia, di un’ipotesi di sentenza costitutiva ulteriore rispetto alla previsione normativa, ma la semplice lettura sistematica del dato normativo, tenendo cioè in debita considerazione l’anomalia di un’interpretazione che volesse circoscrivere la misura cautelare tipica della rimozione dell’amministratore responsabile di gravi irregolarità entro i confini dell’esercizio dell’azione sociale di responsabilità, connotata da differenti presupposti e finalità. Si ritiene, quindi, che il legislatore, nell’attribuire al socio la facoltà di agire in via cautelare per la rimozione dell’amministratore, abbia inteso riconoscergli anche la facoltà – implicitamente ma ineluttabilmente ricollegata, tanto da renderne superflua la menzione – di introdurre l’ordinaria azione di cognizione corrispondente, ossia di domandare la revoca, con sentenza, dell’amministratore, in presenza delle gravi irregolarità contemplate dal disposto normativo. Diversamente, infatti, non si spiegherebbe perché la revoca per giusta causa dell’amministratore possa essere chiesta da ciascun socio di società di persone indipendentemente dall’azione di danno (art. 2259 comma 3 c.c.) e si finirebbe per ritenere che solo nelle srl detta revoca da parte di ciascun socio possa essere conseguita esclusivamente per via mediata dall’esercizio dell’azione di responsabilità.
21 novembre 2025
/ Maurizio MEOLI