Il DLgs. 148/2026 interviene, tra l’altro, in materia di accise, con una serie di innesti rilevanti in modifica del relativo DLgs. 504/95 (TUA); tra questi, appare particolarmente innovativo quello connesso all’imposizione di consumo dove, in caso di acquisto intraunionale o importazione di un prodotto sottoposto a tale disciplina, cambia il presupposto d’imposta per i beni destinati a essere lavorati o confezionati. Con una modifica all’art. 61 comma 1 lett. c) e l’inserimento del comma 7-bis all’art. 62, è infatti ora stabilito che non sono considerati immessi in consumo i prodotti (cioè oli lubrificanti, bitumi di petrolio e affini) ricevuti da altri Paesi dell’Unione europea o da Paesi terzi in impianti nazionali nei quali sono sottoposti a lavorazione o confezionamento; per tali prodotti l’immissione in consumo si verifica all’atto della cessione ai diretti utilizzatori o consumatori o a ditte esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita. Quindi, non è più imponibile l’acquisto intra Ue o l’import di beni che, sul piano oggettivo, rientrano nel perimetro dei beni da assoggettare a imposta di consumo nazionale, ma che devono ancora essere lavorati o confezionati, perché il tributo si applicherà all’atto della prima cessione interna, come avviene per i prodotti realizzati in Italia. Si tratta, a ben vedere, di una facilitazione rilevante, perché sgrava le imprese da adempimenti importanti allorquando queste ultime si misurano con il mercato estero, seppure la norma vada applicata con grande attenzione, perché realizza un disallineamento operativo importante tra i flussi aziendali, che devono ora distinguere il prodotto ceduto tal quale (con imposta), da quello da lavorare o anche solo da confezionare (ora esente), che vede posticipato il momento impositivo. Le imposizioni indirette sulla produzione e sui consumi vedono infatti obbligato al pagamento dell’imposta: il fabbricante per i prodotti ottenuti nel territorio dello Stato; il soggetto che effettua la prima immissione in consumo per i prodotti di provenienza comunitaria; l’importatore per i prodotti di provenienza da Paesi terzi. Queste tre fattispecie individuano l’ipotesi di immissione in consumo, che coerentemente – per le ipotesi fisiologiche – si verifica per i prodotti:
- nazionali, all’atto della cessione sia ai diretti utilizzatori o consumatori sia a ditte esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita;
- di provenienza comunitaria, all’atto del ricevimento della merce da parte del soggetto acquirente ovvero nel momento in cui si considera effettuata, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, la cessione, da parte del venditore residente in altro Stato membro, a privati consumatori o a soggetti che agiscono nell’esercizio di una impresa, arte o professione;
- di provenienza da Paesi terzi, all’atto dell’importazione. Vengono dunque modificate le ipotesi di cui al secondo e terzo punto (acquisto intra Ue e importazione), perché è vero che il soggetto obbligato è colui che effettua la prima immissione in consumo per i prodotti di provenienza comunitaria, ma tale obbligazione sorge nella misura in cui i prodotti ricevuti, pur nel perimetro oggettivo del tributo, non siano destinati alla lavorazione o al confezionamento. In questo caso, il prodotto sfugge all’imposizione immediata, che viene invece differita a un momento successivo (e, si direbbe, anche eventuale), quello cioè della cessione interna. Ovviamente, anche nelle nuove ipotesi di applicazione, così come per le precedenti, l’imposta dovuta continuerà a essere determinata sulla base dei dati e degli elementi richiesti dall’Amministrazione finanziaria, che devono essere indicati nella dichiarazione mensile che il soggetto obbligato deve presentare, ai fini dell’accertamento, entro il mese successivo a quello cui si riferisce, quando deve essere effettuato il versamento dell’imposta; fa ovviamente regime a sé l’ipotesi di importazione, quando il tributo diventa diritto di confine e come tale è riscosso all’atto dell’operazione doganale. L’innesto normativo rappresenta una forte semplificazione nel settore, ma occorrerà attendere i provvedimenti attuativi e di prassi, per comprendere come le imprese dovranno misurarsi con i cambi di contabilità, con le schede di lavorazione o con le rese di prodotto o, ancora, con le procedure dichiarative di import che si suppone avverranno in autocertificazione, ammesso che il prodotto risultante dalle lavorazioni sia effettivamente imponibile (se si volesse indagare la nozione di “contenuto” di cui al comma 3 dell’art. 62 TUA). Inoltre, il nuovo flusso deve altresì coordinarsi con le disposizioni generali del TUA, tra cui quelle di cui all’art. 5 commi 3 e 4 sul depositario autorizzato, regime che potrebbe essere riconsiderato per taluni contesti industriali.
22 agosto 2026
/ Ettore SBANDI e Laura GIALLORETO