IL PUNTO
FISCALITÀ INTERNAZIONALE
I conferimenti a realizzo controllato operati da persone fisiche trovano la via estera
/ Emanuele LO PRESTI VENTURA
I conferimenti a realizzo controllato di partecipazioni, per come disciplinati dai commi 2 e ss. dell’art. 177 del TUIR, hanno conosciuto una serie di rilevanti modifiche grazie al DLgs. 13 dicembre 2024 n. 192. Le stesse sono state poi accompagnate da interventi interpretativi contenuti nel DLgs. 18 dicembre 2025 n. 192 e ancora dovrebbero vedere a breve, bozza di DLgs. correttivo Omnibus alla mano, delle parziali riscritture. Tra le novità di riforma, non è certo sfuggita ai più l’apertura del legislatore a un’applicazione del regime al caso in cui le partecipazioni conferite siano detenute in una società non residente in Italia: l’art. 177 comma 2 del TUIR, infatti, dal quale poi gemma la variante di cui al comma 2-bis, nella sua attuale formulazione contempla la possibilità che la conferitaria acquisisca o incrementi la percentuale di controllo, per come valutata ex art. 2359 comma 1 n. 1) del codice civile, anche di una società di cui all’art. 73 comma 1 lett. d) del medesimo Testo unico. Tale ipotesi, un tempo qui esclusa dagli Uffici (così la risoluzione 4 aprile 2017 n. 43), era stata in verità già introdotta per prassi nell’ambito dei conferimenti di partecipazioni di controllo e collegamento di cui all’art. 175 del TUIR (così la C.M. 19 dicembre 1997 n. 320, § 2.2, avuto riguardo alla normativa del tempo): nondimeno, la decisa maggior diffusione dei conferimenti di azioni o quote poste in essere da persone fisiche non imprenditori, attratti pertanto nell’orbita dell’art. 177 del TUIR, solleva in modo decisamente più marcato alcune datate questioni. Con riferimento, ad esempio, ai rapporti tra le norme ora citate e la disciplina degli scambi intracomunitari di partecipazioni, almeno ove siano in gioco situazioni di controllo, ben osserva Assonime nella sua circolare n. 10 del 29 aprile 2025 come (anche) l’odierno art. 177 comma 2 del TUIR trovi un limite “gerarchico” nelle fattispecie già regolate in modo specifico da tale disciplina: in ragione di ciò, i regimi di neutralità indotta, avuto specifico riguardo a situazioni di controllo acquisito o incrementato, dovrebbero trovare applicazione nelle sole ipotesi in cui sul tavolo di lavoro vi siano azioni o quote di società extra-Ue oppure ai casi in cui, per difetto di uno o più degli ulteriori requisiti di legge, la neutralità assoluta di stampo comunitario non possa essere comunque invocata. Nel medesimo documento, si osserva poi come le condizioni di legge e, nello specifico, la stretta necessità, almeno ai fini del comma 2 dell’art. 177 del TUIR, che vi sia un’assemblea ordinaria presso la società conferita, rende assai plausibile la duplice idea che quest’ultima, ove estera, debba essere una società di capitali e al contempo residente in un Paese collaborativo, capace così di consentire alle Autorità italiane ogni tipo di verifica. Una questione ulteriore, decisamente delicata, con la quale gli operatori potrebbero venire a confrontarsi, attiene alle conseguenze del conferimento nello Stato di residenza della target. L’operazione attuata in Italia, in particolare, è ben probabile che venga considerata all’estero realizzativa per il conferente, a valori altresì di mercato: su queste basi, ove non ricorrano fattispecie interne di esenzione, legate magari alla ridotta caratura delle azioni o quote trasferite, e ancora, ove la Convenzione legittimi l’imposizione in entrambi gli Stati, l’esistenza di una potestà impositiva locale potrebbe trasformarsi in un esborso irrecuperabile in Italia. [CATENACCIO] Volendo esemplificare, il problema a cui si allude è quello che potrebbe incontrare Tizio, socio di controllo di una società immobiliare statunitense, con una partecipazione su entrambi i lati dell’oceano di costo fiscale pari a 100 ma di valore normale pari 1.000. Ove egli intendesse conferire tale posizione in una società italiana, applicando al massimo il regime della neutralità indotta ex art. 177 comma 2 del TUIR, così da sterilizzare del tutto la plusvalenza di 900 ai fini delle nostre imposte sui redditi, l’odierna tassazione americana potrebbe risultare da noi irrecuperabile: se la holding, infatti, dovesse a seguire cedere la partecipazione statunitense e realizzare la medesima plusvalenza di 900, la precedente gabella estera, proprio perché scontata da un diverso contribuente, non sarebbe detraibile dall’IRES, con un problema oltremodo acuito in carenza di accesso alla participation exemption. Stando così le cose, non è da escludere che in tali scenari sia preferibile procedere a iscrizioni in capo alla conferitaria coerenti con i valori peritali delle partecipazioni, così da avere una plusvalenza tassata da subito in entrambi i Paesi, in capo a Tizio e a lui solo: la strada per reclamare il credito non sarebbe in discesa, vista l’applicazione in Italia di un’imposta sostitutiva, ma, sulla scorta del Trattato e della più recente giurisprudenza, non certo preclusa in partenza.