Per l’ordine on line presso il negozio possibile l’esonero dalla certificazione
/ Corinna COSENTINO e Simonetta LA GRUTTA
Nelle grandi catene commerciali sono sempre più diffusi modelli di vendita identificati come “order in store” o “endless aisle”, che mirano a integrare l’offerta del negozio fisico con quello on line. In sostanza, se un prodotto non è immediatamente disponibile nello store fisico, viene consentito al cliente di effettuare un ordine on line direttamente dal negozio, tramite il personale addetto o mediante postazioni digitali (kiosk o totem). La consegna dei beni può poi essere effettuata nel punto vendita o a domicilio. Per certi aspetti, le operazioni descritte appaiono riconducibili alle vendite per corrispondenza, ossia a una forma di commercio al dettaglio che si caratterizza per il fatto che la consegna dei beni avviene non contestualmente, bensì successivamente all’ordine (cfr. risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 9/2019). In particolare, secondo una definizione fornita dall’Amministrazione finanziaria, la vendita per corrispondenza “si caratterizza per il fatto che la determinazione del cliente all’acquisto si realizza, sul catalogo, mentre la consegna dei beni viene poi effettuata tramite servizio postale, o con mezzi di trasporto cui provvede la ditta venditrice” (cfr. C.M. nn. 11/93 e 97/97). Sono state ricondotte a questa categoria anche le operazioni di e-commerce indiretto, in cui la stipula e il perfezionamento del contratto avvengono on line, come anche il pagamento, mentre la consegna dei beni avviene fisicamente tramite mezzi ordinari (cfr. ris. n. 274/2009 e risposte a interpello nn. 416/2020 e n. 793/2021). L’inquadramento tra le vendite per corrispondenza rileva ai fini degli obblighi di certificazione fiscale. Infatti tali vendite sono esonerate non soltanto dalla fatturazione (art. 22 comma 1 lett. a) del DPR 633/72) ma anche dalla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. oo) del DPR 696/96 e dell’art. 1 lett. a) del DM 10 maggio 2019. Resta fermo, però, l’obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente, nonché l’obbligo di registrazione dei corrispettivi (art. 24 del DPR 633/72). L’esonero dalla certificazione sembra fosse giustificato, almeno in origine, dal fatto che queste operazioni non davano luogo a materiali rapporti con la clientela e che sarebbe stato difficoltoso l’adempimento relativo alla documentazione fiscale (cfr. preambolo al DM 21 dicembre 1992). Ci si chiede, dunque, se anche le vendite con ordine telematico “in store” possano essere assimilabili alle “tipiche” vendite on line per corrispondenza. Stando alle definizioni della prassi amministrativa sopra richiamate, ciò che caratterizza queste operazioni sembra risiedere nel fatto che:
- l’ordine e la consegna dei beni non avvengono contestualmente;
- le fasi di ordinazione e pagamento, e quindi la stipula del contratto di vendita, avvengono on line (o comunque con mezzi “a distanza”), mentre la consegna avviene con modalità tradizionali. Ora, nelle cessioni con ordine on line dal negozio si realizza sempre uno scarto temporale tra l’ordine e la consegna; per quanto riguarda le modalità di ordinazione e pagamento, invece, si possono distinguere due situazioni:
- quella in cui il cliente effettua l’ordine sul catalogo on line, mentre il pagamento avviene con strumenti “fisici” presenti nel punto vendita;
- e quella in cui sia l’ordine che il pagamento sono effettuati on line, anche se il cliente è fisicamente in negozio (è il caso in cui l’operazione viene effettuata interamente mediante i kiosk o totem del punto vendita, ovvero l’ordine viene effettuato dal personale addetto su catalogo on line e il cliente riceve un link sullo smartphone per completare il pagamento). [CATENACCIO] Poiché nella seconda ipotesi il contratto si perfeziona con mezzi “a distanza”, pur essendo l’acquirente presente in negozio, si potrebbe sostenere che l’operazione sia assimilabile alle vendite per corrispondenza. L’elemento determinante sarebbe quindi da individuare nel “luogo” (fisico o virtuale) del pagamento. In definitiva, le cessioni con ordine telematico “in store” potrebbero beneficiare dell’esonero dalla certificazione, purché anche il pagamento, e non solo l’ordine, sia effettuato on line. In questo caso, la formula di vendita parrebbe assimilabile a quella del “click and collect”, in cui il cliente effettua l’ordine e il pagamento da casa, con propri mezzi, e ritira poi la merce nel punto vendita. Non appare invece dirimente, ai fini degli obblighi certificativi, la circostanza che i beni siano spediti o trasportati al domicilio o consegnati nel punto vendita. Per quanto sopra considerato, infatti, se il pagamento avviene con strumenti “fisici” in negozio, l’operazione non dovrebbe costituire una vendita per corrispondenza neppure se il bene venisse poi spedito o trasportato al domicilio del cliente.