I datori di lavoro agricolo verseranno un premio assicurativo INAIL dell’8,5% in luogo del precedente 13,2435%. È arrivata, alla fine, la rideterminazione dei contributi per infortunio sul lavoro in agricoltura prevista dall’art. 1 comma 2 del DL 159/2025. È questa la novità di maggior rilievo che si apprende dalla circolare INPS n. 43 pubblicata ieri, 7 aprile 2026, con la quale l’Istituto ha reso note le aliquote contributive che verranno applicate, nel 2026, alle aziende che operano nel settore dell’agricoltura e che impiegano operai a tempo indeterminato (OTI) e a tempo determinato (OTD). Innanzitutto, si ricorda che per la determinazione delle aliquote contributive previste per le aziende del settore agricolo è necessario fare riferimento a quanto disposto dall’art. 3 comma 1 del DLgs. 146/97, il quale prevede che le aliquote contributive dovute al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) dai datori di lavoro agricolo, e che impiegano OTI e OTD e assimilati, siano elevate ogni anno di uno 0,20%, sino al raggiungimento dell’aliquota complessiva del 32% (a cui si deve aggiungere l’incremento dello 0,30% di cui all’art. 1 comma 769 della L. 296/2006). Tenuto conto allora di tale incremento, l’aliquota contributiva al FPLD da applicare nell’anno 2026 da parte della generalità delle imprese agricole viene fissata nella misura complessiva del 30,50% (rispetto al 30,30% previsto per il 2025), di cui l’8,84% a carico del lavoratore. L’aliquota contributiva dovuta al FPLD dalle aziende, singole o associate, di trasformazione o manipolazione di prodotti agricoli zootecnici e di lavorazione di prodotti alimentari con processi produttivi di tipo industriale viene invece confermata al 32,30% (di cui 8,84% a carico del lavoratore). Quanto alla contribuzione per la disoccupazione, l’INPS ricorda che le imprese cooperative e i loro consorzi (inquadrati nel settore agricolo), che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci di cui alla L. 240/84 sono tenuti a versare il contributo di finanziamento alla NASpI, non essendo più assoggettati all’aliquota contributiva del 2,75% prevista per la disoccupazione agricola. Tale contribuzione trova applicazione per gli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) per effetto della previsione contenuta nell’art. 1 comma 221 lett. a) della L. 234/2021 che ha esteso la NASpI agli OTI, agli apprendisti e ai soci lavoratori assunti come dipendenti dalle suddette cooperative e loro consorzi. Con la circolare in commento l’Istituto illustra anche il minimale ai fini contributivi per i rapporti di lavoro a tempo parziale. In pratica, viene confermata l’applicazione dell’art. 1 comma 1 del DL 338/89, che stabilisce che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo. La retribuzione così determinata deve poi essere ragguagliata, se inferiore, a quella individuata dall’art. 11 del DLgs. 81/2015, il quale prevede un criterio per determinare un apposito minimale di retribuzione oraria applicabile ai fini contributivi per i rapporti di lavoro a tempo parziale. In altre parole, il procedimento del calcolo per determinare la retribuzione minima oraria per l’anno 2026 è il seguente: 58,13 x 6 / 39 = 8,94 euro. Come accennato, cambiano le aliquote INAIL che, fino al 2025, erano fissate in 10,1250% per l’assistenza infortuni sul lavoro e 3,1185% per l’addizionale infortuni sul lavoro. Per effetto della delibera n. 147 del 21 luglio 2025 del CdA dell’INAIL e dell’autorizzazione alla revisione dei contributi in agricoltura prevista dall’art. 1 comma 2 del DL 159/2025, dal 1° gennaio 2026 il contributo “Assicurazione INAIL in agricoltura” è ridotto all’8,5%. Come evidenziato nella circolare in commento, la revisione dei contributi in agricoltura determina la contestuale cessazione dell’applicazione della riduzione di cui all’art. 1 comma 128 della L. 147/2013. Restano ferme le agevolazioni per zone tariffarie che, per l’anno 2026, sono pari a:
- 75% per i territori particolarmente svantaggiati;
- 68% per i territori svantaggiati. Le suddette agevolazioni non trovano applicazione rispetto al contributo previsto dall’art. 25 quarto comma della L. 845/78. Infine, l’INPS ricorda che il calcolo dei contributi dovuti dai datori di lavoro agricoli che assumono operai occasionali agricoli a tempo determinato (OTDO) è effettuato sulla base delle aliquote previste per gli OTD assunti dalla generalità dei datori di lavoro agricoli, con l’applicazione dell’aliquota per i territori svantaggiati.
8 aprile 2026
/ Daniele SILVESTRO