L’Unione europea adotta la politica del dazio zero per i prodotti made in Usa, per i quali però l’elemento della prova di origine risulta particolarmente delicato e complesso. Con il regolamento (Ue) 2026/1455, infatti, l’Ue ha reso esecutivo il Deal raggiunto nel 2025 con gli Stati Uniti, con cui è stata convenuta l’esenzione daziaria ai beni Usa in ingresso nell’Unione, in cambio, sostanzialmente, di un dazio fisso del 15% per i beni Ue in import negli Usa. Così operando, tuttavia, si è venuto a creare un framework normativo e tecnico unico e peculiare, che rappresenta un caso molto singolare a livello internazionale, il primo in cui si realizza una specie di accordo di libero scambio asimmetrico e basato su norme di origine non preferenziale, in parte disattendendo i principi di non discriminazione previsti dal WTO. Sul piano tecnico, poiché l’esenzione daziaria è basata, come detto, sull’origine non preferenziale delle merci (ONP), l’elemento probatorio è un punto di straordinaria novità, perché intrinsecamente incerto. Non essendo previste le tipiche prove di origine preferenziale, come per tutti gli accordi di libero scambio, nel caso del deal Ue-Usa la prova non è tipizzata e non è ricondotta a formulari o diciture semplificate predeterminate per legge. A dire il vero, proprio per l’assenza di un framework normativo di sostegno, è stato altresì adottato anche il regolamento (Ue) 2026/1422, la cui pubblicazione si è resa necessaria per adeguare le norme generali in materia di origine al contesto dell’accordo Ue-Usa, in attesa della imminente pubblicazione di un documento di orientamento atteso da parte della Commissione europea e già annunciato dall’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, da ultimo nell’avviso del 7 luglio. Posto che, per beneficiare del dazio zero, le merci in ingresso nell’Ue devono essere di origine non preferenziale Usa, l’art. 6 del regolamento 2026/1455 dispone che l’origine delle merci sia determinata conformemente alle relative norme sull’ONP del CDU, secondo cui un prodotto è originario del luogo o Paese in cui esso è interamente ottenuto o sostanzialmente lavorato, secondo i criteri delle regole di lista normative o di prassi. Per l’ONP in import, salvo che non possa ritenersi una sorta di nice to have, non vi è mai un onere di documentazione o certificazione, anche perché, salve ipotesi peculiari riconducibili all’adozione di misure di politica commerciale, da essa non dipende mai un trattamento daziario agevolato. È però vero che essa rappresenta un elemento fondamentale dell’accertamento, che il codice doganale unionale (CDU) tratta in maniera rigorosa, sia in termini di effetti, sia in termini probatori. Trova infatti applicazione l’art. 61 del CDU, per cui, in primo luogo, “se nella dichiarazione in dogana è indicata un’origine ai sensi della normativa doganale, le autorità doganali possono richiedere al dichiarante di provare l’origine delle merci”. Inoltre, “se la prova dell’origine delle merci è fornita ai sensi della normativa doganale o di un’altra specifica normativa dell’Unione, le autorità doganali possono richiedere, in caso di ragionevoli dubbi, qualsiasi altra prova complementare necessaria per accertarsi che l’indicazione dell’origine sia conforme alle norme stabilite dalla relativa normativa dell’Unione”. Ancora, “qualora le esigenze del commercio lo richiedano, un documento che prova l’origine può essere rilasciato nell’Unione conformemente alle norme di origine in vigore nel paese o nel territorio di destinazione o ad altri metodi di individuazione del paese in cui le merci sono state interamente ottenute o in cui hanno subito l’ultima trasformazione sostanziale”. Sul punto, in attesa delle linee guida della Commissione, già l’autorità doganale, con l’avviso citato, ha osservato che – come naturale per come è settato il nuovo Deal – non è stato previsto uno specifico certificato di origine, rilasciato dalle autorità statunitensi, da utilizzare per beneficiare del dazio zero per le merci Usa. Pertanto, resta inalterato il principio della libera prova dell’origine, in base al quale l’importatore deve fornire documentazione idonea a dimostrare l’origine delle merci. Ciò posto, per poter beneficiare del trattamento tariffario riservato alle merci statunitensi dalla decisione Ue, allo stato attuale, ancorché non obbligatorio, per l’Agenzia delle Dogane è “utile” l’acquisizione di un certificato di origine non preferenziale rilasciato dalle competenti autorità statunitensi, unitamente alla dimostrazione che le merci siano state trasportate direttamente dagli Usa all’Ue (trasporto diretto), per il tramite di un certificato di non manipolazione o altra documentazione di trasporto o commerciale ritenuta adeguata. Si tratta, però, di petizioni che allo stato sono ancora di principio e non offrono certezze alle imprese, che se chiamate a un challenge di verifica non hanno sicurezze sullo sviluppo di una procedura basata su “fondati dubbi”, in presenza o meno di certificati di origine; tanto è vero che la stessa Dogana precisa che, in tale contesto, “può rappresentare un utile supporto il rilascio di una decisione IVO all’importazione”, procedura di per sé interessante, ma spesso complessa se riferita a merci di terzi di cui possono non conoscersi specifiche produttive, distinte base o elementi di valore.
9 luglio 2026
/ Ettore SBANDI