Componenti positivi a diversa rilevanza nei vari ambiti impositivi
/ Andrea ALBERTI
I principi contabili internazionali, con in loro ingresso nel nostro ordinamento ormai più di vent’anni fa, hanno introdotto alcune novità che, nel decennio successivo, hanno trovato cittadinanza anche nei principi nazionali OIC: dalla valutazione al fair value (per i soggetti nazionali limitata agli strumenti finanziari derivati) alle iscrizioni dirette di componenti reddituali a patrimonio netto (o anche a OCI, Other Comprehensive Income, per gli IAS-adopter) sino alla ben più rilevante e capillare declinazione del principio di prevalenza della sostanza sulla forma. Proprio in conseguenza della applicazione di tale ultimo principio, hanno fatto capolino nel nostro ordinamento possibilità prima inedite come l’inquadramento di operazioni di compravendita quali operazioni miste di acquisto/cessione e finanziamento, sino all’estremo di operazioni giuridiche perfezionatesi che, sotto il profilo dei principi contabili di riferimento, non producono alcuna iscrizione. L’ambito dei componenti reddituali positivi è particolarmente emblematico in tal senso e si presta al ragionamento meglio del contraltare dei costi, non fosse altro che perché prima l’IFRS 15 e poi l’OIC 34 si sono esplicitamente occupati proprio del versante dei ricavi, lasciando ai componenti negativi un trattamento residuale e, per così dire, a specchio. Pur essendo tutt’altro che una novità, desta sempre una qualche sorpresa, almeno inizialmente, lo scostamento tra le conseguenze contrattuali di un accordo di vendita, i componenti positivi iscritti in bilancio e la loro rilevanza nei comparti dell’imposizione diretta e indiretta. È, pertanto, non solo possibile, ma perfettamente pacifico che la vendita di un bene merce con pagamento differito oltre i termini abitualmente concessi (per consolidare o instaurare una peculiare relazione commerciale con un cliente, ad esempio) possa determinare diverse basi imponibili, nei comparti IRES, IRAP e IVA. L’IVA, infatti, valorizza il dato giuridico-formale dell’operazione, fotografando una semplice cessione di beni al valore cartolare previsto dal contratto. L’IFRS 15, in ossequio al principio di substance over the form, invece, riconosce nella medesima operazione la concessione di un finanziamento implicito e identifica come ricavo non l’intero ammontare pattuito contrattualmente, ma il solo valore attuale o, in altri termini, il corrispettivo che un qualsiasi altro operatore di mercato avrebbe pagato cash al momento di conclusione della transazione. Tale valore trova, in linea generale, riconoscimento ai fini IRAP, per il principio di presa diretta dal bilancio, e ai fini IRES, in ossequio alla derivazione rafforzata, determinando uno scostamento tra l’ammontare totale dei componenti positivi rilevanti ai fini dell’imposizione diretta e il fatturato IVA. In altri casi, come i resi e le penali legali e contrattuali, dove la separazione tra il ricavo e l’importo fatturabile sarebbe stato altrettanto presente, il legislatore fiscale (artt. 3 e 4 del DM 10 gennaio 2018) ha ristabilito con norma positiva il riavvicinamento delle basi imponibili dei tre tributi, discostandosi dalla contabilizzazione dei ricavi “netti”, prevista dal principio contabile. Oltre alle divergenze nel quantum della base imponibile, esistono fattispecie di allontanamento ancora più radicale, relative all’an stesso dell’operazione. Muovendosi sempre nell’ambito della cessione di beni, il DPR 633/1972), in verità in modo non fedele alla direttiva IVA, pone l’accento sul profilo giuridico-formale del trasferimento della titolarità, qualificando come cessioni tutti gli “atti a titolo oneroso che importano trasferimento della proprietà”. Nell’ambito degli IAS-IFRS, in modo ancora più esigente che nel comparto OIC, invece, il titolo giuridico lascia il passo al concetto di trasferimento del controllo, inteso come la capacità di decidere dell’uso del bene e di trarne sostanzialmente tutti i benefici, inclusa la capacità di impedire a terzi di fruirne. Può, pertanto, accadere che un bene trasferito con funzione di garanzia integri i requisiti per la qualifica come cessione ai fini dell’IVA, per il passaggio della titolarità giuridico-formale, ma non consenta la rilevazione del ricavo, perché, nella sostanza economica privilegiata dai principi contabili internazionali, emerge con evidenza (da previsioni di obbligo di riacquisto o clausole contrattuali con analogo tenore) che l’intento delle parti non era trasferire il controllo del bene, ma dar vita a un contratto di finanziamento garantito dal passaggio (temporaneo) di proprietà. Un tale disallineamento potrebbe essere, in taluni casi, ridotto o colmato nella misura in cui, anche nel comparto IVA, in linea con l’evoluzione giurisprudenziale di matrice unionale, la configurazione civilistica cedesse il passo al profilo economico-sostanziale del trasferimento del potere di materiale disposizione sul bene come proprietario.