IL PUNTO
TUTELA DEL PATRIMONIO
Unica dichiarazione di successione per tutti gli eredi
/ Anita MAURO
La successione ereditaria è un fenomeno complesso, che non raramente genera conflitti tra i soggetti coinvolti. L’applicazione dell’imposta di successione, attraverso il meccanismo dichiarativo, può talvolta contribuire ad aumentare le complessità. Il Testo unico dell’imposta sulle successioni e donazioni, infatti, tra il resto sancisce:
- all’art. 5, che “l’imposta è dovuta dagli eredi e dai legatari per le successioni”;
- all’art. 7, che “fino a quando l’eredità non è stata accettata, o non è stata accettata da tutti i chiamati, l’imposta è determinata considerando come eredi i chiamati che non vi hanno rinunziato”;
- all’art. 28 comma 2, che i chiamati all’eredità e i legatari sono obbligati a presentare la dichiarazione di successione;
- all’art. 28 comma 4, che “se più soggetti sono obbligati alla stessa dichiarazione questa non si considera omessa se presentata da uno solo”;
- all’art. 28 comma 5, che “i chiamati all’eredità e i legatari sono esonerati dall’obbligo della dichiarazione se, anteriormente alla scadenza del termine stabilito nell’art. 31, hanno rinunziato all’eredità”;
- all’art. 31 comma 1, che la dichiarazione deve essere presentata entro 12 mesi dall’apertura delle successione (che coincide in linea di principio con il momento della morte del defunto ex art. 456 c.c.);
- all’art. 36, che gli “eredi sono obbligati solidalmente al pagamento dell’imposta nell’ammontare complessivamente dovuto da loro e dai legatari”. Da questi brevi cenni, si può desumere che:
- affinché sorga l’obbligo di presentare la dichiarazione di successione, non è necessario aver accettato l’eredità, ma basta essere “chiamati” all’eredità (quindi, eredi solo “potenziali”);
- l’imposta deve essere determinata anche se non c’è stata ancora accettazione dell’eredità, considerando i chiamati come se fossero eredi. Solo la rinuncia all’eredità “libera” dall’obbligo di presentare la dichiarazione di successione ex art. 28 comma 5 del DLgs. 346/90 (e, a fortiori, dall’obbligo di pagamento dell’imposta). Al contrario, l’erede che abbia accettato l’eredità è tenuto non solo a presentare la dichiarazione di successione, ma anche a corrispondere l’imposta che ne scaturisca, in solido con gli altri eredi. La natura solidale dell’obbligazione tributaria comporta che, se ci sono più eredi, l’Agenzia delle Entrate può richiedere integralmente l’imposta di successione ad ognuno di essi, che, poi, potrà agire in regresso nei confronti dei coeredi per ottenere la loro quota di imposta. La solidarietà, in questo contesto, risulta “potenziata” in ragione di un altro meccanismo. Si è anticipato, infatti, che, ai sensi dell’art. 28 comma 4, “se più soggetti sono obbligati alla stessa dichiarazione questa non si considera omessa se presentata da uno solo”. Tale disposizione poggia sul presupposto per cui la dichiarazione, presentata da un solo erede, debba essere onnicomprensiva, dovendo indicare l’intero asse ereditario e tutti i soggetti cui l’eredità è devoluta. La dichiarazione presentata da uno solo “basta” per tutti, in quanto indica i beni ricevuti da tutti gli eredi, non solo dal dichiarante. Ciò è ribadito in modo chiaro nelle istruzioni alla dichiarazione, ove si legge che i “soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione, ad esclusione dei legatari, devono dare una descrizione analitica di tutti i beni e diritti compresi nell’attivo ereditario con i rispettivi valori, compresi quelli oggetto di legato, qualora presente”. In linea di principio, quindi, non esiste la possibilità che ogni erede presenti una dichiarazione di successione separata indicandovi i soli beni da lui ricevuti: la dichiarazione contempla tutto l’attivo e determina l’applicazione dell’imposta di successione integrale, che viene versata dall’erede dichiarante. Questo meccanismo può generare criticità in caso di conflittualità tra coeredi. Si pensi al caso in cui due eredi testamentari siano tra loro in conflitto: essi cercheranno di presentare ciascuno la “propria” dichiarazione, per pagare ciascuno la propria imposta, senza doverla “anticipare” per il coerede. Questa operazione incontra anche ostacoli pratici, come emerge dalle istruzioni, secondo cui: se “un soggetto legittimato a presentare la dichiarazione, diverso dal dichiarante o dal legatario, voglia inviare la dichiarazione per la medesima successione, dovrà recarsi presso l’ufficio territoriale competente alla lavorazione” (dato che non è possibile che un soggetto diverso dal primo dichiarante presenti una dichiarazione “sostitutiva”) e che “in questo caso la dichiarazione non sostituirà quella precedentemente presentata, pertanto costituirà un’ulteriore dichiarazione che si andrà ad affiancare alla precedente e saranno dovute le relative imposte”. In passato, quando l’imposta era liquidata dall’ufficio, questo ultimo non poteva, in tali casi, liquidare una “doppia” imposta, ma ora, il meccanismo dell’autoliquidazione potrebbe complicare la situazione. Sorge, inoltre, l’interrogativo sull’eventuale sanzionabilità del soggetto che indichi in dichiarazione solo un parte dell’asse ereditario, facendo affidamento sulla dichiarazione del coerede sulla parte ulteriore.