Labirinto interpretativo per i titoli obbligazionari
/ Guerino RUSSETTI
Le vigenti disposizioni in tema di reddito d’impresa, come modificate dal DLgs. 148/2026 (c.d. decreto “Omnibus”), prevedono che, in via generale (quindi anche per i soggetti IAS/IFRS), i titoli obbligazionari immobilizzati e similari – ossia quelli di cui all’art. 85 comma 1 lett. e) del TUIR – siano valutati secondo le disposizioni del successivo art. 94; lo si evince, in primis, dalle disposizioni dell’art. 101 comma 2 del TUIR, secondo cui “Per la valutazione dei beni indicati nell’articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e), che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, si applicano le disposizioni dell’articolo 94”. Nello specifico l’art. 94, comma 1 rinvia alle disposizioni dell’art. 92 (commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7) del TUIR, le quali richiamano regole di valutazione tarate sul costo di acquisto, determinato come “valore minimo” di cui ai citati commi 1, 2, e 3 ovvero secondo i criteri LIFO, FIFO o del Costo medio ponderato (CMP), cui fa rinvio il successivo comma 4 dello stesso art. 92. Da questa articolata serie di rinvii si può ritenere che queste regole di valutazione ai fini IRES delle obbligazioni in parola disapplicano la misurazione al fair value applicata in bilancio ai sensi dell’IFRS 9 – ad esempio perché iscritte nel portafoglio FVTPL (non di trading) o FVTOCI – per far spazio al valore risultante dall’adozione, per categorie omogenee, del criterio del valore minimo, che di fatto è un LIFO a scatti annuali. Non sembra infatti possibile dare rilevanza fiscale ai criteri del LIFO “puro”, del FIFO o del CMP, fiscalmente riconosciuti solo se adottati in bilancio (cfr. art. 92 comma 4), proprio perché il bilancio IAS/IFRS non ne prevede l’utilizzo per la valutazione delle attività finanziarie di cui si tratta. A parte l’evidente e onerosa gestione di un doppio binario, questa circostanza potrebbe generare, per i titoli posseduti da lungo tempo, delle divergenze di prima applicazione tra il fair value adottato in bilancio – e fino ad oggi, in tutto (FVTPL) o in parte (FVTOCI), fiscalmente riconosciuto (secondo le previgenti disposizioni) – e il valore (costo) da attribuire secondo il novellato art. 94, per le quali, nel silenzio della norma, si pongono incertezze sul corretto trattamento tributario che rendono utile un opportuno chiarimento. Resta invariata – ovviamente – la possibilità di valutazione al “costo specifico” che lo stesso art. 92 del TUIR implicitamente riconosce come criterio alternativo sempre valido; si pensi a titoli obbligazionari valutati al costo ammortizzato. La legge di bilancio 2026 aveva già sterilizzato fiscalmente le oscillazioni del fair value (rilevate direttamente a conto economico) dei titoli obbligazionari immobilizzati, mediante l’abrogazione delle disposizioni del comma 1-bis lett. a) dell’art. 110 (cfr. art. 1 comma 130 della L. 199/2025); ne consegue che, nel vigente assetto normativo, le plusvalutazioni del portafoglio obbligazionario sono sistematicamente sterilizzate ai fini fiscali mentre in precedenza il richiamato comma 1-bis ne sanciva la rilevanza fiscale se relative a titoli FVTPL. A tal riguardo le disposizioni del decreto Omnibus hanno altresì eliminato dall’art. 110 comma 1 lett. c) del TUIR le parole “per i beni indicati nella citata lettera e) che costituiscono immobilizzazioni finanziarie le plusvalenze iscritte non concorrono a formare il reddito per la parte eccedente le minusvalenze dedotte”. Anche in relazione alle minusvalutazioni, per comprendere se e come siano fiscalmente riconosciute nell’attuale disciplina, il percorso è tortuoso; così, l’art. 94 comma 4, prevede ora che le disposizioni che regolano la rilevanza fiscale delle svalutazioni (normate nel comma 5 dell’art. 92) si rendano applicabili (solo) “per la valutazione dei titoli di cui all’articolo 85, comma 1, lettera e)” e aggiunge che “a tal fine, assume rilievo la valutazione operata alla data di chiusura dell’esercizio in base alla corretta applicazione dei principi contabili”. Senonché, l’art. 101, al secondo periodo del soprarichiamato comma 1, specifica che “per i beni indicati nell’articolo 85, comma 1, lettera e), che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, le minusvalenze sono deducibili se sono realizzate ai sensi dell’articolo 86, commi 1, lettere a) e b), e 2”, sancendo così, per i titoli immobilizzati, l’assoluta irrilevanza delle svalutazioni di ogni genere. La deducibilità delle svalutazioni rimane invece per le obbligazioni di trading, per le quali resta valido il trattamento fiscale in derivazione dal bilancio; vale, infatti, “residualmente” la disposizione dell’art. 110 del TUIR secondo cui il costo dei beni rivalutati, diversi da quelli di cui all’art. 85 comma 1 lettere a), b) ed e) “non si intende comprensivo delle plusvalenze iscritte”. Tale disposizione lascerebbe comunque fiscalmente rilevante la valutazione operata in bilancio al fair value dei titoli obbligazionari – ossia quelli della citata lett. e) – di trading, nonostante gli stessi siano stati ora espunti dal novero dei titoli per i quali il vigente art. 94 comma 4-bis, assegna valenza fiscale alla valutazione operata in base alla corretta applicazione dei principi IAS/IFRS.