IL PUNTO
FISCALITÀ INTERNAZIONALE
Strada più in salita per i rimborsi sui dividendi
/ Gianluca ODETTO
L’onda lunga delle sentenze favorevoli ai contribuenti per i rimborsi della maggiore imposta italiana pagata sui dividendi esteri soggetti a imposizione sostitutiva sembra avere avuto negli ultimi mesi una parziale battuta d’arresto; iniziano, infatti, a rinvenirsi più pronunce di primo grado che hanno avallato la posizione dell’Amministrazione finanziaria, ritenendo legittimo il silenzio-rifiuto opposto alle istanze di rimborso avanzate dai contribuenti. Per richiamare brevemente il contesto di riferimento, l’orientamento favorevole ai contribuenti si rifà ai principi delle sentenze della Corte di Cassazione nn. 25698/2022 e 10204/2024, riguardanti i rapporti con gli Stati Uniti d’America, secondo le quali, posto che la Convenzione Italia-USA nega il credito se l’elemento di reddito è tassato in Italia con ritenuta a titolo d’imposta su richiesta del beneficiario, se invece la tassazione con ritenuta a titolo d’imposta o imposta sostitutiva avviene obbligatoriamente (circostanza che attualmente ricorre), l’imposta estera si deve considerare detraibile. Tale principio è stato recepito da una serie di pronunce di merito, tra le quali si segnalano quelle della C.G.T. I Siena n. 68/1/24, della C.G.T. I Milano n. 3184/13/24 e della C.G.T. I Verona n. 321/1/24. Proprio nei rapporti con gli Stati Uniti, la stessa C.G.T. I Siena (in diversa sezione) ha dato un responso diverso con la sentenza n. 176/2/25. Nella sua decisione, il collegio senese ha fornito una interpretazione restrittiva della disposizione contenuta nell’art. 23 par. 3 della Convenzione tra i due Paesi, secondo cui “nessuna deduzione sarà accordata ove l’elemento di reddito sia assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario di detto reddito (...)”, limitandosi a valorizzare la locuzione “nessuna deduzione sarà accordata ove l’elemento di reddito sia assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta”; da qui le conseguenze per cui, a detta della sentenza, il correttivo alla doppia imposizione sarebbe rappresentato dalla riduzione dell’aliquota negli USA a norma dell’art. 10 par. 2 del Trattato, e la detrazione dell’imposta estera dall’imposta sostitutiva italiana del 26% rappresenterebbe una sorta di tertium genus (alternativo sia all’imposizione ordinaria con credito d’imposta, sia a quella “secca” priva del credito), il quale non potrebbe essere consentito in via interpretativa “senza un recepimento normativo o convenzionale che ne definisca le modalità di calcolo”. Da ciò, la sentenza n. 176/2/25 ha fatto discendere la legittimità del silenzio-rifiuto opposto dal Fisco alla domanda di rimborso. Principi di tenore similare si rinvengono dalla lettura della sentenza della C.G.T. I Padova n. 594/1/25, nella quale si stabilisce in sostanza che i principi da applicare sono quelli contenuti nell’art. 165 comma 1 del TUIR, il quale inibisce il credito per le imposte estere nel momento in cui il reddito prodotto all’estero non concorre a formare il reddito complessivo. Anche in questo caso viene offerta una lettura dell’art. 23 della Convenzione interessata (quella con la Polonia) tesa a ritenere che, anche a livello pattizio, le modalità con cui gestire la fattispecie siano solo quelle del credito, se il reddito rientra nella base imponibile italiana, o del diniego del credito, se ciò non avviene, senza il tertium genus rappresentato dal credito per i redditi assoggettati a imposizione sostitutiva (per inciso, va rammentato che, secondo la Cass. n. 10204/2024, a questi fini il dividendo si intende ricompreso nella base imponibile italiana in tutti i casi in cui esso concorre a formare l’imponibile di una delle imposte coperte, nel caso specifico l’imposta sostitutiva sui redditi di capitale ex art. 18 del TUIR). Anche in questo caso, il silenzio-rifiuto opposto dagli Uffici è stato ritenuto legittimo, tenuto anche conto che, a detta della C.G.T. I Padova, i principi delle sentenze della Corte di Cassazione nn. 25698/2022 e 10204/2024, riferite ai rapporti con gli Stati Uniti, non possono essere estesi analogicamente a quelli con la Polonia (la cui Convenzione con l’Italia, sotto questo profilo, è però formulata in modo analogo). Merita, da ultimo, attenzione la sentenza della C.G.T. I Torino n. 1234/1/25, avente a oggetto il caso di un ex calciatore tedesco con residenza italiana negli anni 2015-2021, il quale aveva costituito in Germania una società per la gestione dei diritti di immagine considerata interposta e, quindi, inesistente dal Fisco a seguito di risposta a interpello presentato dal contribuente, con conseguente tassazione per trasparenza in Italia del relativo reddito. Il problema che si è posto è quello del rimborso (in Italia) dell’importo corrispondente al 15% trattenuto dalla Germania sul dividendo poi effettivamente corrisposto al calciatore, per il quale lo stesso aveva eccepito la violazione dei principi di eguaglianza e capacità contributiva, essendo stati tali redditi di fatto già tassati per trasparenza. Pur se il caso è evidentemente diverso (e più ampio) da quello delle altre due sentenze richiamate, la conclusione laconica della C.G.T. I Torino è stata quella per cui la riduzione della doppia imposizione con il credito per le imposte estere troverebbe un limite invalicabile nella disposizione dell’art. 165 comma 1 del TUIR, che concede il credito in relazione ai soli redditi soggetti all’imposizione ordinaria.