L’imprenditore che accede alla composizione negoziata della crisi ha la possibilità di proporre all’Agenzia delle Entrate e all’Agenzia delle Entrate-Riscossione un accordo transattivo che preveda il pagamento, parziale o dilazionato, del debito e dei relativi accessori (art. 23 comma 2-bis del DLgs. 14/2019). È esclusa, invece, la possibilità di falcidiare e anche di dilazionare il pagamento del debito amministrato dagli enti previdenziali e assicurativi che la norma non ricomprende tra i possibili destinatari dell’accordo; analogamente, non vi rientrano i tributi locali né i tributi che costituiscono risorse proprie dell’Unione europea. Tale esclusione, tuttavia, non riguarda l’IVA che può essere falcidiata al pari delle altre imposte (Relazione illustrativa del DLgs. 136/2024). La norma nulla precisa in merito alla forma e al contenuto della proposta, indicando espressamente la sola necessità che questa sia corredata della relazione di un professionista indipendente che ne attesti la convenienza rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale e da una relazione sulla completezza e sulla veridicità dei dati aziendali. Il perimetro della valutazione di convenienza sembra, tuttavia, limitarsi al solo creditore pubblico a cui la proposta stessa è rivolta. Con riferimento al ruolo dell’esperto, la norma prescrive la necessità che l’accordo gli sia solo comunicato senza la previsione di alcuna sottoscrizione. In verità, sembrerebbe che, anche con riferimento allo svolgimento delle stesse trattative tra il debitore e il creditore pubblico, la presenza dell’esperto possa essere eventuale, nonostante la particolarità e la complessità della trattativa stessa (e della parte coinvolta). Secondo i principi di comportamento dell’esperto della composizione negoziata elaborati dal CNDCEC e dalla Fondazione nazionale dei commercialisti (FNC), ancora nella loro versione non definitiva, non è obbligatorio, infatti, che l’esperto partecipi alle trattative con le Agenzie fiscali. La sua partecipazione è sempre possibile, ancor se richiesta dallo stesso creditore pubblico che potrebbe essere interessato ad acquisire il suo parere in merito alla proposta formulata e alla relativa convenienza. Ciò potrebbe sollevare qualche criticità se si considera, da un lato, che la norma non prevede l’espressione di un parere ad hoc da parte dell’esperto e, dall’altro, che proprio sulla convenienza è espressamente richiesto l’intervento del professionista indipendente ex art. 2 comma 1 lett. o) del DLgs. 14/2019. In ogni caso, sembra che l’esperto sia comunque tenuto a verificare che la proposta rispetti determinati requisiti formali e sostanziali. Tra i primi, è necessario che si accerti la legittimità delle parti a poter firmare la proposta, l’iscrizione all’elenco ex art. 356 del DLgs. 14/2019 e al registro dei revisori per il professionista indipendente, che vi sia un’espressione chiara dell’attestazione di convenienza e, non ultimo, la regolarità e la completezza della documentazione allegata e dell’accordo sottoscritto. I principi di comportamento, in verità, rimandano anche a una verifica in capo all’esperto circa l’applicazione dei principi di attestazione da parte del professionista indipendente, anche se deve rilevarsi che l’utilizzo degli standard rientra nelle facoltà proprie di quest’ultimo. Spetta all’attestatore, infatti, indicare esplicitamente nel proprio elaborato se ha adottato i principi di attestazione o, diversamente, se ha valutato per la loro non applicabilità (CNDCEC, Principi di attestazione dei piani di risanamento, 2024, §1.10); pertanto, si pone qualche dubbio in merito alla possibilità che l’esperto possa sindacare la scelta del professionista indipendente. Con riferimento ai requisiti sostanziali, invece, la verifica dell’esperto è duplice: da un lato, valuta la coerenza dell’accordo con il più generale piano di risanamento del debitore; dall’altro, accerta che l’accordo non arrechi pregiudizio ai creditori, compresi quelli non coinvolti nella composizione negoziata. In caso di accertata violazione dei requisiti formali e/o sostanziali, secondo quanto suggerito dai principi di comportamento, l’esperto è tenuto a segnalarlo all’imprenditore, ai sensi dell’art. 21 comma 3 del DLgs. 14/2019. Ne consegue che, ove l’accordo sia comunque realizzato, l’esperto potrà manifestare il proprio dissenso e iscriverlo presso il Registro delle imprese. In presenza di misure protettive e cautelari, l’esperto dovrebbe, di conseguenza, procedere anche con la comunicazione di cui all’art. 19 comma 6 del DLgs. 14/2019. In ogni caso, spetta al giudice, verificata la regolarità della documentazione allegata e dell’accordo, autorizzare l’esecuzione dell’accordo con decreto ovvero dichiararne l’inefficacia. Degli accertamenti condotti, delle risultanze e dell’eventuale espressione del dissenso, relativamente alla proposta formulata alle Agenzie fiscali, l’esperto è tenuto a dare illustrazione nella relazione finale, dedicandovi una specifica sezione.
9 marzo 2026
/ Francesco DIANA