Armonizzata e integrata la normativa del settore florovivaistico
/ Luigi SCAPPINI
Il DLgs. 30 luglio 2026 n. 151, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 agosto, ha provveduto a recepire la delega di cui alla L. 102/2024, avente lo scopo di realizzare un quadro organico del settore florovivaistico, integrando e coordinando, senza modificare le normative settoriali esistenti, la frastagliata situazione attuale. Innanzitutto viene definita l’attività agricola florovivaistica esercitata dagli imprenditori agricoli, singoli e associati, che consiste nello svolgimento di un ciclo biologico o una fase necessaria dello stesso, diretto alla produzione di vegetali, utilizzando, alternativamente, vivai, serre o altre strutture, fisse o mobili, destinate alla protezione e alla crescita delle piante. L’art. 1 comma 2 del DLgs. 151/2026 si occupa di definire compiutamente le diverse attività esercitabili, individuando varie forme di vivaismo: ornamentale, riguardante le piante da esterno in vaso o in piena terra; frutticolo, viticolo e olivicolo, riguardante la produzione di piante, parti di piante, semi e altro materiale di moltiplicazione; forestale, avente a oggetto piante e semi forestali; orticolo, riguardante le piante aromatiche e officinali. Tali attività devono, soprattutto in riferimento al vivaismo orticolo, essere esercitate nel rispetto di quanto previsto in materia di canapa dagli artt. 1 comma 3-bis e 2 comma 3-bis della L. 242/2016. L’imprenditore agricolo può, altresì svolgere la floricoltura, consistente nella produzione di fiori nonché piante in vaso da interno, sia da fiore che da foglia e produrre organi di propagazione gamica e agamica. Oltre a queste attività caratterizzanti l’attività agricola florovivaistica, il comma 3 si occupa di definire compiutamente le attività connesse, esercitabili dall’imprenditore agricolo nel rispetto ovviamente del requisito della prevalenza richiesto dal dato civilistico. Si considerano tali le attività connesse di prodotto previste dall’art. 2135 comma 3 c.c. (manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti vegetali), a cui si aggiungono prestazioni di servizio consistenti nelle lavorazioni preparatorie al trasporto e alla messa a dimora dei vegetali e le operazioni colturali per la cura e la manutenzione degli spazi verdi sia pubblici che privati. Per quanto riguarda le attività di manipolazione esercitabili, si ricorda che in passato l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione del 29 gennaio 2018 n. 11, aveva chiarito che si considerano tali la concimazione e l’inserimento all’interno del terriccio di ritentori idrici al fine di garantire la shelf-life del prodotto, sia durante il trasporto che durante la fase di permanenza delle stesse presso il cliente, il trattamento delle zolle, al fine di eliminare gli insetti nocivi all’apparato radicale e altre attività come la potatura, la steccatura e la rinvasatura. Gli imprenditori agricoli florovivaisti potranno organizzare e gestire, come previsto dall’art. 3 del DLgs. 151/2026, dei punti vendita all’interno di centri per il giardinaggio, strutture aperte al pubblico per la vendita al dettaglio sia di prodotti vegetali, sia di beni e servizi connessi all’attività agricola. Con un successivo decreto del MASAF, da emanarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore del DLgs. 151/2026, saranno individuati categorie merceologiche dei beni vendibili e tipologie di servizi. Il DLgs. 151/2026 si occupa altresì di introdurre alcune forme contrattuali specifiche per il settore. Il contratto di coltivazione nel settore florovivaistico, infatti, viene definito dall’art. 7 come quel contratto con cui l’imprenditore agricolo formalizza l’impegno a curare e sviluppare il ciclo biologico o una parte di esso di vegetali nel rispetto dei desiderata di un committente a cui, al termine dell’attività, provvederà a cedere il prodotto. L’attività in oggetto si differenza dalla c.d. soccida vegetale, consistente nell’attività di coltivazione di prodotti vegetali per conto terzi. L’art. 17 del DLgs. 151/2026 consente ai Comuni, nel rispetto della normativa in materia di concessioni di beni demaniali, di prevedere condizioni agevolate per l’affitto o la concessione di terreni di loro proprietà, che devono avere la destinazione d’uso agricola o essere ricompresi in aree verdi abbandonate o in zone degradate da recuperare, per produrre materiali forestali di moltiplicazione certificati che siano destinati a fini forestali ai sensi del DLgs. 386/2003. I soggetti interessati sono tutti quelli della filiera florovivaistica come definita dall’art. 2 del DLgs. 151/2026 e, quindi, non solamente gli imprenditori agricoli florovivaisti. Il comma 7 individua i requisiti che rappresentano titolo preferenziale. La norma prevede la possibilità di concessione a titolo gratuito per i soli terreni con un’estensione massima di un ettaro. In deroga, non rileva, ai fini della gratuità, l’estensione quando oggetto sono terreni fortemente degradati. Da ultimo, in un’ottica di stabilità, l’affitto deve avere una durata minima di 5 anni e massima di 10 con possibilità di rinnovo per altri 10 anni, salvo disdetta da parte di uno dei contraenti da comunicarsi almeno 9 mesi prima della scadenza.