Il Tribunale di Torino, con decreto del 9 aprile 2026, ha accolto l’istanza di esdebitazione presentata ai sensi e per gli effetti dell’art. 282 del DLgs. 14/2019 da un liquidatore nominato nell’ambito di una procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato, a sua volta, presentata da un debitore, persona fisica, in proprio ex artt. 268 ss. del CCII. Il provvedimento restituisce agli operatori del settore, forse per la prima volta, un’interpretazione innovativa (quanto meno nel contesto delle procedure concorsuali minori), dell’art. 278 comma 7 lett. b) del CCII, il quale prevede che restino esclusi dall’esdebitazione (in questo caso, da pronunciarsi ai sensi dell’art. 282 del CCII), tra le altre, anche le “sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti” ed è su questa generica nozione in particolare che la lettura fatta dal decreto risulta condivisibile. Ripercorrendo brevemente i tratti essenziali della fattispecie sotto il profilo fattuale, la vicenda trae origine da un’istanza di esdebitazione presentata ai sensi dell’art. 282 del CCII da un liquidatore nominato nell’ambito di una procedura liquidatoria minore, una volta decorso il triennio dall’apertura della stessa. Come chiaramente emerge dal decreto, a seguito dell’instaurazione del contradditorio con i creditori concorsuali non soddisfatti, uno di essi, segnatamente l’Agenzia delle Entrate, avrebbe, in verità, eccepito l’esistenza, a carico del debitore, di sanzioni accessorie a debiti tributari non estinti, le quali, a detta dell’ente creditore, avrebbero dovuto essere escluse dal perimetro esdebitatorio, giusto il letterale disposto di cui all’art. 278 comma 7 lett. b) del CCII e, di conseguenza, avrebbero continuato ad essere esigibili, anche qualora fosse stato riconosciuto, in capo al debitore sovraindebitato assoggettato a liquidazione controllata, il richiesto beneficio dell’esdebitazione ex art. 282 del CCII. Il Collegio del Tribunale, investito della questione, ha, tuttavia, ritenuto, di non poter accogliere, allorché non fondata, l’eccezione formulata dall’Agenzia delle Entrate. Sul punto, in particolare, il Tribunale di Torino ha richiamato il tradizionale insegnamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 6 giugno 2022 n. 18124), il quale, pur formatosi in relazione al previgente art. 142 del RD 267/42, è stato, comunque, preliminarmente ritenuto dal Collegio applicabile anche all’odierna fattispecie, considerato il fatto che la formulazione della citata norma (ovverosia, del previgente art. 142 del RD 267/42) sarebbe, in verità, stata poi riproposta dal legislatore, con termini del tutto analoghi, nell’art. 278 comma 7 lett. b) del CCII di cui si discute, afferente, peraltro, sia all’esdebitazione concessa nel contesto della procedura di liquidazione giudiziale, sia all’esdebitazione ex art. 282 del CCII concessa nell’ambito della procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato. Secondo i principi espressi dalla Suprema Corte nella sentenza citata, rientrano nel perimetro dell’esdebitazione tutte le obbligazioni derivanti da rapporti inerenti all’esercizio di impresa, ivi inclusi i debiti tributari e le relative sanzioni: risulterebbero, al contrario, esclusi, solamente gli obblighi alimentari e di mantenimento, i debiti per il risarcimento del danno da fatto illecito extracontrattuale, le sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti, “ma non anche” – tiene a ben precisare, sul punto, la Suprema Corte – “tutte le sanzioni in quanto tali”. Ora, facendo tesoro dei principi appena espressi ed applicandoli al caso di specie, il Tribunale di Torino ha ritenuto, a sua volta, che “la sanzione tributaria – in caso di esdebitazione del debitore – venga meno per effetto dell’estinzione dell’obbligazione principale rispetto alla quale è accessoria; ai fini dell’esdebitazione assume efficacia qualunque modalità estintiva dell’obbligazione, anche se non interamente satisfattiva e non costituita dal pagamento integrale”. Pertanto, anche la sanzione tributaria è stata inclusa e, dunque, deve essere inclusa nel perimetro dell’esdebitazione ex art. 282 del CCII.
25 aprile 2026
/ Chiara CRACOLICI e Alessandro CURLETTI