La somma prevista in sede di prescrizione, finalizzata all’estinzione del reato in sede amministrativa, non può essere rateizzata e neppure dilazionata. Lo ha chiarito l’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) che, con la nota n. 2010/2026, ha preso in esame l’istituto della prescrizione obbligatoria, disciplinato dagli artt. 20 e ss. del DLgs. 758/94. Si tratta di uno strumento utilizzato soprattutto in materia di salute e sicurezza dagli organi di vigilanza, che operano in qualità di ufficiali di polizia giudiziaria, particolarmente utile e vantaggioso perché, a determinate condizioni, permette a colui che commette una contravvenzione di estinguerla sanando l’irregolarità e pagando una sanzione pecuniaria. Il primo presupposto di applicabilità della prescrizione è la tipologia di reato commesso, che deve rientrare nella categoria della contravvenzione e nel contempo essere punito con la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda ovvero della sola ammenda. Una condizione che, come detto, la rende applicabile soprattutto alle contravvenzioni in materia di salute e sicurezza ma, più in generale, come previsto dall’art. 15 del DLgs. 124/2004, anche a ulteriori violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, tra le quali, ad esempio, quelle previste per l’intermediazione illecita di manodopera da pseudo-appalto o distacco, per l’omessa visita medica di minori in età lavorativa o per l’uso di sistemi di controllo a distanza senza accordo sindacale o autorizzazione dell’Ispettorato. L’utilizzo della prescrizione obbligatoria è previsto anche nelle ipotesi in cui il comportamento antigiuridico si riferisca a illeciti a condotta esaurita (reati istantanei, che abbiano o meno effetti permanenti) e quando, pertanto, il trasgressore abbia adempiuto spontaneamente e in forma autonoma agli obblighi di legge sanzionati precedentemente all’emissione della prescrizione. In tali casi, l’organo di vigilanza garantisce al contravventore di evitare un procedimento penale attraverso una condotta collaborativa, innescata proprio dalla prescrizione, ossia l’invito a porre in essere una determinata e precisa condotta, descritta nel provvedimento impartito, finalizzata a ripristinare l’ordine giuridico violato, sanando, come detto, l’irregolarità entro un termine, fissato nella stessa prescrizione. Una volta impartita la prescrizione, alla scadenza del termine in questione, l’organo ispettivo è tenuto a verificare l’esatto adempimento e, in caso positivo, a passare alla fase successiva, ammettendo il contravventore al pagamento di una somma pari a un quarto del massimo dell’ammenda prevista, entro il termine di 30 giorni. È proprio su questa seconda parte del procedimento che si concentrano i chiarimenti forniti dall’Ispettorato e, in particolare, sugli effetti e sulle modalità di pagamento della sanzione da pagare in via amministrativa. Come puntualizzato dall’INL, ai fini dell’estinzione del reato la normativa non richiede unicamente la condotta ripristinatoria del contravventore, ma anche il pagamento della somma alla quale è stato ammesso successivamente dall’organo ispettivo. Solo il combinato di questi due requisiti determina l’estinzione della contravvenzione, ai sensi del comma 1 dell’art. 24 del DLgs. 758/94. In altre parole, il pagamento di tale somma deve necessariamente avvenire per intero ed entro il termine perentorio normativamente previsto affinché si realizzi l’effetto estintivo del reato. Ciò, come confermato dall’Ispettorato, risulta del tutto incompatibile sia con un pagamento rateale, di norma, astrattamente previsto per le sanzioni amministrative ai sensi dell’art. 26 della L. 689/81, sia con una dilazione o con la tardività del pagamento. Da ciò, l’impossibilità per l’organo di vigilanza di concedere una rateizzazione, riferita alla somma da pagare ai sensi del comma 2 dell’art. 21 del DLgs. 758/94, ovvero di ritenere valido ed estintivo un pagamento tardivo, il quale, peraltro, non può neppure compensare la successiva ammenda, stante i differenti piani procedurali, amministrativo e penale. Tuttavia, il contravventore che non riuscisse a far fronte al pagamento e, quindi, a estinguere il reato, potrebbe avere un’ulteriore possibilità. Il mancato pagamento e, più in generale, l’inadempimento alla prescrizione, deve essere comunicato all’Autorità giudiziaria entro il termine di 90 giorni, come previsto dal comma 3 del medesimo art. 21. In questo caso, l’azione penale prosegue con possibilità di giungere a conclusione mediante sentenza o decreto penale di condanna, con irrogazione direttamente dell’ammenda, prevista dalla disposizione violata. A questo punto del procedimento, ormai incardinato in sede penale, il contravventore potrà richiedere ed eventualmente ottenere dal giudice di essere ammesso al pagamento rateale, ai sensi dell’art. 133-ter c.p.
24 settembre 2026
/ Mario PAGANO