Con l’ordinanza n. 24251/2026, la Cassazione estende la responsabilità per l’obbligazione doganale ai soci della società fallita, non valorizzando la condizione soggettiva della consapevolezza, quanto la posizione oggettiva del realizzarsi di un debito per dazi. Nel caso affrontato, l’accertamento doganale conseguiva ad una verifica sull’origine delle merci (biciclette e parti di biciclette), esportate formalmente da Taiwan e importate nel territorio doganale europeo come originarie di tale ultimo Paese, ma in realtà di origine cinese. Per l’effetto, venivano applicati maggiori dazi antidumping e le connesse sanzioni. Nel giudizio di merito conseguente, il giudice regionale, nel disattendere le statuizioni di primo grado, distingueva la posizione dell’importatore da quella dei soggetti compartecipi della importazione con riferimento al rappresentante indiretto. Per il primo, l’accertata origine cinese della merce importata non poteva esimere l’importatore dalla obbligazione doganale, per la sussistenza di una “responsabilità di tipo oggettivo derivante cioè dal mero fatto della importazione”. L’elemento soggettivo, diversamente, poteva essere valutato solo in relazione alle persone compartecipi, per l’ipotesi che esse sapessero, o avrebbero dovuto sapere che la merce fosse stata sottratta al dazio doganale. L’importatore, invece, “rimane comunque responsabile per il solo fatto di aver dato luogo all’importazione, senza il pagamento dei dazi previsti”. La sentenza, qui, appare sovrapporre diversi piani, quello dell’importatore, quello del rappresentante indiretto e quello dei compartecipi, eventualmente chiamabili in corresponsabilità ai sensi delle – spesso discutibili, sul piano applicativo – disposizioni di cui all’art. 79 § 3 del Codice doganale dell’Ue. Il punto, però risiede nel fatto che, nel caso di specie, la posizione del socio è equiparata a quella della società importatrice. Nel caso oggetto di giudizio, infatti, erano venuti meno i presupposti temporali della fictio iuris introdotta dall’art. 28 comma 4 del DLgs. n. 175/2014 – relativa alla sopravvivenza della società di persone o di capitali dopo la cancellazione dal Registro delle imprese – perché ormai decorso il termine quinquennale dalla richiesta di cancellazione da detto Registro. Poiché il ricorso per cassazione era stato notificato successivamente al decorso del suddetto quinquennio, è dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla società, ormai definitivamente estinta; invece, restava legittimato il socio, che in realtà non aveva legittimazione processuale prima della estinzione della società, ma che nel caso di specie è risultato validamente costituitosi in sede di legittimità, cioè dopo la definitiva estinzione della società. Il venir meno della fictio iuris di cui sopra, per decorrenza del termine quinquennale dalla richiesta di cancellazione da detto Registro, comporta infatti che l’obbligazione della società non si estingue, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali. Così qualificandosi la posizione del socio, dunque, la Cassazione – anche se con motivazione che appare a tratti criptica e non proprio cristallina – ne equipara la posizione a quella della società, riconducendo allo stesso una responsabilità oggettiva per l’obbligazione doganale che, una volta che è valutata come sussistente, attinge detto socio nella sua nuova veste. Per i giudici di legittimità, l’art. 79 del Codice doganale dell’Ue qualifica come debitori dell’obbligazione doganale sorta in seguito a sottrazione di merce l’importatore, ossia colui o coloro che l’hanno sottratta al controllo doganale, nonché le persone che vi hanno compartecipato o hanno acquisito o detenuto la merce stessa, prevedendosi solo per costoro – quale presupposto per la corresponsabilità – che sappiano o debbano, secondo ragione, sapere che la merce era stata sottratta al controllo doganale, con la conseguenza che l’eventuale buona fede non esime l’importatore dalla sua responsabilità per l’adempimento dell’obbligazione doganale (Cass. n. 28335/2019 e n. 24675/2011: cfr. anche Corte di Giustizia Ue, causa C-97/95 e C-66/99). Per l’effetto, quella che viene congegnata dal legislatore unionale è “una responsabilità oggettiva che attinge l’importatore (per le sanzioni, e tanto più, dunque, per il maggior tributo sottratto e dovuto), collegato ad una delle violazioni degli obblighi doganali previsti dall’art. 79, paragrafo 1, lett. a), CDU, secondo il quale l’inosservanza afferisce, per quanto qui di interesse, ad «a) uno degli obblighi stabiliti dalla normativa doganale in relazione all’introduzione di merci non unionali nel territorio doganale dell’Unione»”. Per tale fatto, anche se la decisione sul punto è piuttosto sommaria, non verrebbe in rilievo l’elemento soggettivo, ma quello oggettivo della effettiva debenza dell’obbligazione doganale, per la quale risponde l’importatore come anche il socio che gli subentra, nell’ipotesi di fallimento.
3 settembre 2026
/ Ettore SBANDI