Se esiste un obbligo di procedere d’ufficio al rimborso dei dazi doganali da parte di un’autorità doganale nazionale, spetta alla stessa autorità accertare, prima della scadenza del termine di tre anni, che questi ultimi sono stati indebitamente riscossi, implicando tale accertamento che l’autorità è a conoscenza dell’identità delle persone che hanno versato i dazi menzionati nonché dell’importo da rimborsare a ciascuna di esse. Inoltre, qualora non si disponga di tale informazione, perché alle persone dell’obbligazione doganale si sono nel tempo succedute altre nei relativi diritti e obblighi, spetta sempre all’autorità, per conformarsi ai suoi obblighi, adottare le misure che, senza essere sproporzionate, siano necessarie e appropriate al fine di ottenere tutte le informazioni per procedere al rimborso. Sono queste le conclusioni della causa C-206/24, che vede la Corte di Giustizia dell’Ue adottare un approccio non solo sostanzialistico, ma anche di effettività, cosicché il riconoscimento di un indebito pagamento sia sempre tale e, così come la riscossione del debito deve procedere spedita, così il rimborso di tale indebito deve essere immediato e vedere la piena proattività delle autorità. In questa ipotesi, infatti, esse sono tenute ad adottare ogni ragionevole azione per far sì che dei dazi che sono stati impropriamente pagati siano restituiti all’obbligato inizialmente individuato dalla dichiarazione doganale, ovvero a quelli a esso succedutisi per vicende societarie e personali. Il principio è interessante poiché pone in capo all’amministrazione oneri di adottare comportamenti effettivi ed efficaci, anche superando formalismi e, soprattutto, dando all’indebito la meritata pari dignità del (maggior) debito, di fatto individuati come uguali e contrari. L’ipotesi al vaglio della Corte Ue, che fa riferimento a un quadro normativo risalente, ma adattabile perfettamente anche all’attuale corpus doganale unionale, attiene appunto a un caso di indebito, che si muove sui seguenti capisaldi:
- si procede al rimborso o allo sgravio dei dazi all’importazione nella misura in cui viene apportata la prova, in modo soddisfacente per le autorità competenti, che l’importo di tali dazi è superiore, per un qualsiasi motivo, a quello legalmente percepibile;
- tale rimborso è eseguibile entro il termine di tre anni dall’operazione ed è concesso soltanto alla persona che abbia corrisposto tali dazi o sia tenuta a corrisponderli, o alle persone che le sono succedute nei suoi diritti o obblighi. In concreto, il caso esaminato dai giudici Ue attiene ad alcune società che hanno importato in Andorra merci provenienti da Paesi terzi, dando luogo al pagamento di dazi doganali in Francia, come ritenuto allora dovuto dall’amministrazione francese secondo una prassi poi ritenuta legittima dalla stessa Commissione Ue. Per questioni contingenti nella causa e dato il largo numero di soggetti interessati, poi cessati e sostituiti, nei loro diritti e obblighi, da altri, l’amministrazione francese ha negato i rimborsi e i tribunali di merito hanno sostanzialmente stabilito che, per rimborsare, ogni ufficio dovesse disporre degli elementi necessari alla determinazione tanto dell’importo dei dazi da rimborsare quanto dell’identità di ciascun debitore, in assenza dei quali si realizza un’ipotesi di improcedibilità. Investita del punto, la Corte Ue ha anzitutto osservato che l’esistenza di un obbligo di rimborso d’ufficio dei dazi doganali da parte di un’autorità doganale nazionale deve ritenersi subordinata al fatto che quest’ultima abbia accertato essa stessa, prima della scadenza di un siffatto termine di tre anni a decorrere dalla data della contabilizzazione dei dazi doganali di cui si tratta, che tali dazi sono stati indebitamente riscossi. In secondo luogo, la Corte Ue ha altresì sancito il principio secondo cui, anzitutto, l’autorità è tenuta a tenere e conservare, per lo meno nel triennio, ogni documento o dichiarazione utile per procedere all’accertamento, non potendo di ciò gravare gli operatori, né potendo loro opporre il loro smarrimento come ostativo al rimborso dell’indebito. Inoltre, e più in generale, ha stabilito anche che, in concreto, qualora l’autorità non disponga, senza colpa da parte sua, delle informazioni necessarie per procedere al rimborso di dazi indebitamente riscossi, essa è tenuta ad adottare tutte le misure necessarie e appropriate per ottenere tali informazioni, purché ovviamente proporzionate, ossia non impiegando risorse umane e materiali senza alcun rapporto con quanto ci si può ragionevolmente attendere da un’amministrazione diligente. Di contro, un atteggiamento passivo dell’autorità, adducendo il pretesto che essa non dispone di informazioni, non è compatibile né con il suo obbligo di rimborso, né con le esigenze derivanti dal diritto a una buona amministrazione, che costituisce un principio generale del diritto dell’Unione destinato ad applicarsi agli Stati membri.
28 aprile 2026
/ Ettore SBANDI e Giuliano VASSALLO