La sentenza con cui il Tribunale di Pordenone, il 16 marzo 2026, ha omologato un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato ai sensi degli artt. 67 ss. del DLgs. 14/2019, nella sua versione risultante dalle modifiche apportate dal DLgs. 136/2024 (c.d. decreto correttivo-ter), ha il pregio di aver riacceso il dibattito – oramai, quanto meno in apparenza, definito e consolidato nel contesto di un orientamento bipartito – intorno a una questione spinosa nell’ambito delle procedure concorsuali minori che qui ci occupano: il riconoscimento (o meno) della legittimazione, in capo a tutti quei sovraindebitati annoverabili nel genus degli imprenditori individuali cancellati dal Registro delle imprese da oltre un anno insolventi sulla base di un sovraindebitamento misto, ad accedere ad una delle procedure di regolazione della crisi o dell’insolvenza di stampo negoziale (nella specie, la ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 ss. del CCII o il concordato minore liquidatorio ex artt. 74 ss. del CCII) alternative alla liquidazione controllata del sovraindebitato ex artt. 268 ss. del CCII. Con l’entrata in vigore del DLgs. 136/2024 e con la riscrittura, in chiave “oggettiva”, della nozione di consumatore di cui all’art. 2 comma 1 lett. e) del CCII, si poteva, in un certo senso, ritenere oramai consolidata la duplice impostazione interpretativa: da un lato, quella che riconosceva a tale categoria di debitori l’esclusiva possibilità di accedere, giusto anche il disposto di cui al nuovo art. 33 comma 1-bis del CCII, alla liquidazione controllata del sovraindebitato ex artt. 268 ss. del CCII e dall’altro, al contrario, quella che ammetteva la possibilità, pur con diverse argomentazioni, che detta categoria potesse accedere (anche ed in alternativa alla procedura liquidatoria minore) alla procedura di concordato minore liquidatorio di cui all’art. 74 comma 2 del CCII. La sentenza in esame ha però riaperto la strada ad un terzo orientamento, che oramai nel pensiero comune degli operatori non era più praticato. Nello specifico, il Tribunale di Pordenone ha osservato come, anche in presenza di un indebitamento misto, nulla osti a che il debitore possa – purché la debitoria personale e familiare sia “prevalente” rispetto alla debitoria correlata alla (pregressa) attività di impresa e professionale – presentare un ricorso volto all’omologazione di un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi e per gli effetti degli artt. 67 ss. del CCII. A fondamento di tale tesi, la pronuncia in commento ha richiamato, anzi tutto e preliminarmente, la tradizionale e storica opzione ermeneutica restituita, in chiave definitoria della nozione di consumatore, dalla giurisprudenza e dalla dottrina. In particolare, ha ricordato, in prima battuta, il principio di diritto espresso dalla sentenza n. 1869/2016 della Cassazione, in forza del quale la qualifica di consumatore, come delineata dalla previgente L. 3/2012, “non esclude chi abbia svolto attività imprenditoriale o professionale, purché, al momento della domanda, non residuino obbligazioni assunte nell’esercizio di tali attività e confluite nell’insolvenza”. Sennonché, la pronuncia si è poi, però, soffermata e concentrata sull’eliminazione, dal nuovo impianto normativo codicistico (cfr. art. 2 comma 1 lett. e) del CCII), dell’avverbio “esclusivamente” (presente, al contrario, nella previgente definizione contenuta nell’art. 6 comma 2 lett. b) della L. 3/2012), eliminazione dalla quale ha desunto ed argomentato come sia, in verità, ora consentito l’accesso alla ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 ss. del CCII “anche a chi abbia un indebitamento misto, purché i debiti di natura personale o familiare siano prevalenti rispetto a quelli di natura imprenditoriale o professionale”. La tesi, qui richiamata, della “prevalenza” della debitoria consumeristica rispetto alla debitoria di impresa, appare degna di nota e foriera di spunti interessanti: tuttavia, a sommesso avviso di chi scrive, non pare ben conciliarsi con la seconda parte della modificata definizione di consumatore restituita dall’art. 2 comma 1 lett. e) del CCII, il quale, sulla scorta della letterale modifica apportata dal DLgs. 136/2024, identifica tale figura, in linea generale, con il debitore che accede agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza “per debiti contratti nella qualità di consumatore”. Il che, pertanto, sempre ad avviso di chi scrive, restituirebbe vigore, pur con diversa espressione, al perduto avverbio “esclusivamente” di cui poc’anzi si è fatto cenno e, dunque, determinerebbe una declinazione in senso sol oggettivo della qualifica di consumatore.
25 maggio 2026
/ Chiara CRACOLICI e Alessandro CURLETTI