Nel condominio, l’assemblea rappresenta il massimo organismo deliberativo in quanto a essa competono tutte le principali decisioni sulla gestione delle parti comuni, nonché del controllo sull’operato dell’amministratore. Il legislatore, con l’art. 1135 c.c., ha evidenziato in maniera meramente esemplificativa le attribuzioni dell’assemblea, ribadendo che questa non può adottare deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio. Così, secondo la disposizione in esame, l’assemblea provvede, ad esempio: alla conferma dell’amministratore e all’eventuale sua retribuzione; all’approvazione del preventivo delle spese occorrenti durante l’anno e alla relativa ripartizione tra i condomini; all’approvazione del rendiconto annuale dell’amministratore e all’impiego del residuo attivo della gestione; alle opere di manutenzione straordinaria e alle innovazioni ecc. Dunque, le attribuzioni dell’assemblea condominiale sono chiare, mentre essa non può occuparsi dei beni appartenenti in proprietà esclusiva “ai singoli condomini o a terzi, giacché qualsiasi decisione che non attenga alle parti comuni dell’edificio non può essere adottata seguendo il metodo decisionale dell’assemblea, che è il metodo della maggioranza, ma esige il ricorso al metodo contrattuale, fondato sul consenso dei singoli proprietari esclusivi” (Cass. 25 maggio 2022 n. 16953). La delibera assembleare che si occupi di beni in proprietà esclusiva di singoli condomini è, quindi, nulla, in ragione dell’impossibilità giuridica dell’oggetto deliberato: se la decisione collettiva incide su diritti individuali, non può essere adottata a maggioranza, ma richiede l’accordo unanime di tutti. Ai principi innanzi esposti si è uniformato il Tribunale di Brescia con la sentenza 11 dicembre 2025 n. 5476. Nel caso di specie, un condomino contestava una delibera condominiale eccependo, quali ulteriori vizi dell’assemblea, che il suo immobile non rientrasse nell’alveo condominiale. L’attore, inoltre, si era opposto alla delibera di sgombero dei pannelli solari che aveva collocato, in quanto installati con tutte le autorizzazioni di legge. In sintesi, il condomino contestava l’appartenenza stessa al condominio del suo immobile, sostenendo che l’assemblea non aveva, di conseguenza, il potere di incidere sulla proprietà altrui. Il condominio convenuto, invece, aveva chiesto in via riconvenzionale che l’attore fosse condannato a ripristinare la zona condominiale asportando i manufatti realizzati e disinstallando i pannelli solari, rilevando come la delibera assembleare avesse “dichiarato e deliberato che l’immobile” in questione costituisse parte integrante del condominio. A parere del giudice, contrariamente alla posizione del condominio, non era possibile svolgere un accertamento incidentale sulla condominialità “o meno della proprietà di parte attrice, andando eventualmente a modificare i millesimi di proprietà degli altri condòmini, peraltro estranei al giudizio”. Ciò in quanto ove si controverta “sull’esistenza, o meno, del rapporto di condominialità ex art. 1117 c.c. in ordine ad un’unità immobiliare di proprietà esclusiva integrante porzione di un complesso edilizio, è necessaria la partecipazione di tutti i condòmini a ciascuna delle fasi del giudizio, in una situazione di litisconsorzio necessario” (Cass. n. 24431/2017). Per provare la proprietà di un’area contesa col vicino – ricorda il Tribunale – “bisogna presentare al giudice i titoli di proprietà e ogni altra prova utile, come ad esempio, atti di acquisto come rogiti notarili, successioni, donazioni, mappe catastali, che individuano i confini della proprietà, sentenze di accertamento della proprietà, come ad esempio quelle che dichiarano l’usucapione, visure estratte dai Pubblici Registri Immobiliari, ovvero, suffragare tale accertamento tramite espletamento di idonea consulenza tecnica”. Una volta verificata, con un accertamento di fatto, la relazione di accessorietà tra la proprietà di parte attrice e il condominio, si determina l’applicabilità dell’art. 1117 c.c., su cui valutare gli eventuali titoli per superare la presunzione di condominialità. Affinché la questione della appartenenza o meno di un bene al condominio possa assumere la forza del giudicato, però, occorre la “esplicita domanda di una delle parti”. In tal caso, difatti, l’esistenza di un rapporto di condominialità può formare oggetto di un accertamento meramente incidentale, limitatamente alla eventuale decisione della sola causa sulla validità della delibera condominiale, ma privo di efficacia di giudicato in ordine all’estensione dei diritti reali dei singoli, svolgendosi il giudizio ai sensi dell’art. 1137 c.c., nei confronti dell’amministratore del condominio, senza la partecipazione quali legittimati passivi di tutti i condomini in litisconsorzio necessario (Cass. n. 35794/2021). In conclusione, la delibera impugnata è stata dichiarata nulla in assenza di una decisione sulla contestata esistenza del rapporto condominiale, non demandabile all’assemblea di condominio.
30 marzo 2026
/ Maurizio TARANTINO