Con aliquota IVA del 10% la fornitura di impianti fotovoltaici
/ Emanuele GRECO e Stefano SPINA
Il crescente ricorso a fonti energetiche rinnovabili e sostenibili sta trainando il mercato degli impianti fotovoltaici. È interessante soffermarsi sul trattamento IVA da riservare alla fornitura con posa in opera di un impianto asservito a un immobile strumentale, sia in termini di aliquota, sia con riferimento all’individuazione del debitore d’imposta. Le disposizioni rilevanti in materia sono state riepilogate nella circ. dell’Agenzia delle Entrate n. 36/2013. In sintesi, esse prevedono che le cessioni di impianti fotovoltaici classificabili:
- come beni mobili costituiscano operazioni imponibili da assoggettare a IVA;
- come immobili siano ricondotte alla disciplina delle cessioni dei fabbricati strumentali per natura, ai sensi dell’art. 10 comma 1 n. 8-ter) del DPR 633/72. Risulta, dunque, essenziale determinare se la cessione dell’impianto abbia a oggetto un bene mobile o immobile. Ciò avviene in ragione delle caratteristiche del bene stesso. Secondo la citata circolare n. 36/2013 (§ 3), gli impianti fotovoltaici sono considerati beni immobili e quindi devono essere oggetto di autonomo accatastamento, quando, alternativamente:
- costituiscono una centrale di produzione di energia elettrica classificabile, in via autonoma, nella categoria D/1 oppure nella D/10;
- sono posizionati sulle pareti o sul tetto di un fabbricato e per essi sussiste l’obbligo della dichiarazione di variazione catastale, in quanto determinano l’incremento di almeno il 15% del valore capitale o della redditività ordinaria dell’immobile su cui detti impianti sono integrati. In questa seconda ipotesi, l’impianto non è oggetto di autonomo accatastamento, ma andrà a incrementare la rendita catastale dell’immobile su cui è installato, senza che ne muti la classificazione. Diversamente, gli impianti fotovoltaici sono considerati beni mobili quando le porzioni immobiliari in cui sono installati non hanno un’autonoma rilevanza catastale: rappresentano, quindi, delle “semplici pertinenze delle unità immobiliari”. Si tratta di impianti di produzione di energia che, generalmente, sono di modesta entità, in termini dimensionali e di potenza, come quelli destinati in prevalenza ai consumi domestici. Sul piano dell’applicazione dell’IVA, se l’impianto si configura come bene immobile, la relativa cessione è soggetta alla disciplina propria dei trasferimenti di fabbricati strumentali di cui all’art. 10 comma 1 n. 8-ter) del DPR 633/72. In tal caso, potrebbe rendersi applicabile sia il regime di esenzione sia, a determinate condizioni (es. esercizio dell’opzione), quello di imponibilità. Per gli impianti qualificabili come beni mobili, invece, come detto, vige il regime di imponibilità in via obbligatoria. In termini di aliquota, la circolare n. 36/2013 ha precisato che, ai sensi del n. 127-quinquies) della Tabella A, parte III, del DPR 633/72, si applica quella ridotta, nella misura del 10%, alla cessione di “impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica”, estendendosi alla cessione dei beni finiti (n. 127-sexies) e alle relative prestazioni di servizi, dipendenti da appalto, per la costruzione (n. 127-septies). L’individuazione di detti impianti segue aspetti di natura tecnica, conseguenti al parere fornito in materia dall’allora Ministero dello Sviluppo economico (ora Ministero delle Imprese e del made in Italy). Sinteticamente, come precisato nel principio di diritto n. 15/2020, occorre che l’impianto possegga le caratteristiche individuate dalla norma di riferimento per l’aliquota ridotta (n. 127-quinquies della Tabella A, parte III) e in particolare: la fonte di natura solare; il processo di conversione dell’energia solare, al fine di immagazzinare calore-energia, producendo energia termica; la produzione di energia elettrica per il tramite del calore. Se la fornitura dell’impianto avviene nei confronti di un soggetto passivo IVA, occorre un’ulteriore distinzione al fine di individuare il debitore d’imposta (il quale dovrà assolvere l’IVA con aliquota ordinaria o, eventualmente, ridotta al ricorrere delle condizioni). Secondo la circ. dell’Agenzia delle Entrate n. 37/2015 (§ 8), se l’impianto è accatastato in via autonoma (categoria D/1 oppure D/10), è richiesto l’assolvimento dell’IVA in rivalsa, poiché il bene non rappresenta una parte dell’edificio rispetto al quale è asservito (escludendo, quindi, l’applicabilità della successiva lett. a-ter) dell’art. 17 comma 6), bensì un immobile “autonomo”. Diverso è il caso dell’impianto che non è autonomamente accatastato e che è collocato sul lastrico solare, ossia per gli impianti “integrati” o “semi-integrati”, oppure su aree di pertinenza del fabbricato (ad esempio “a terra” all’esterno) che sono funzionali o serventi allo stesso. Per questi impianti, l’IVA è assolta con il meccanismo del reverse charge, ai sensi dell’art. 17 comma 6 lett. a-ter) del DPR 633/72.