La sentenza della Corte Costituzionale n. 70/2025 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 57 della L. 247/2012, recante il divieto di disporre la cancellazione dall’Albo dell’avvocato sottoposto a procedimento disciplinare. Il tenore letterale univoco della disposizione, infatti, non ne consente una interpretazione costituzionalmente orientata, e la norma si pone in contrasto con diversi diritti garantiti dalla Costituzione e, precisamente, con:
- l’art. 2 Cost., in quanto restringe, sia pure limitatamente alla durata del procedimento disciplinare, la libertà dell’iscritto di autodeterminarsi circa la sua permanenza nell’organizzazione professionale;
- l’art. 4 Cost., incidendo in modo sproporzionato sulla libertà di lavoro dell’avvocato che richieda la cancellazione dall’Albo;
- l’art. 3 Cost., in quanto non supera il c.d. “test di proporzionalità”, non imponendo la misura meno restrittiva possibile dei diritti fondamentali coinvolti. Quanto a tale ultimo profilo, secondo la Corte Costituzionale esisterebbero misure idonee a garantire la conservazione della potestà sanzionatoria dell’Ordine forense con un sacrificio minore per l’iscritto, come, per esempio, la previsione legislativa di una causa di sospensione del termine di prescrizione dell’azione disciplinare nel caso in cui l’avvocato sottoposto al procedimento chieda la cancellazione dall’Albo. Tali misure devono comunque essere valutate dal legislatore e, nelle more, a seguito della dichiarazione di illegittimità della disposizione in questione, la cancellazione dell’avvocato comporta l’estinzione del procedimento disciplinare pendente, ferma restando, precisa la Consulta, la necessità di esercitare nuovamente l’azione disciplinare (ove non ancora prescritta) nel caso in cui il professionista cancellato chieda di essere reiscritto. La questione, peraltro, è affrontata nel Ddl. di riforma dell’ordinamento forense, attualmente in corso di esame in Commissione Giustizia alla Camera dei Deputati, che, nel testo attualmente disponibile, delega il Governo a prevedere l’interruzione del procedimento disciplinare e la conseguente sospensione della prescrizione in seguito alla cancellazione dall’Albo. Il tema interessa anche commercialisti ed esperti contabili, con riguardo ai quali il CNDCEC, nel P.O. n. 2/2026, ha confermato la possibilità di ottenere la cancellazione dall’Albo anche in pendenza di un procedimento disciplinare (cfr. Informativa CNDCEC n. 121/2025). In precedenza, un divieto di cancellazione analogo a quello previsto per gli avvocati si faceva discendere in via interpretativa dal disposto dell’art. 38 comma 3 del DLgs. 139/2005, che vieta il trasferimento dell’iscrizione da un Albo territoriale ad un altro quando il richiedente sia sottoposto a procedimento penale o disciplinare, o sia comunque sospeso dall’esercizio della professione. Si osservava, infatti, che il trasferimento è un procedimento complesso, che comporta, da un lato, l’iscrizione nell’Albo di destinazione e, dall’altro lato, la cancellazione dall’Albo di provenienza, con la conseguenza che affermare il divieto di trasferimento in determinate circostanze equivarrebbe necessariamente ad affermare, nelle medesime circostanze, anche il divieto di cancellazione dall’Albo (cfr. P.O. nn. 86/2024 e 200/2022). Tale interpretazione, tuttavia, è oggi superata, in quanto, in assenza di un espresso divieto di cancellazione, il suddetto art. 38 comma 3 del DLgs. 139/2005 deve essere interpretato in modo costituzionalmente orientato, tenendo conto dei principi espressi dalla Corte Costituzionale nella sentenza sopra richiamata. Ciò è stato confermato dal Ministero della Giustizia, che, con parere del 24 luglio 2025, richiesto dal CNDCEC, ha evidenziato come i principi espressi dalla Consulta siano “direttamente applicabili” agli Ordini, come quello dei commercialisti e degli esperti contabili, per i quali le norme primarie non prevedono espressamente il divieto censurato. Ne consegue, in base a tale interpretazione, l’assenza, nella disciplina ordinamentale dei commercialisti, di un generale divieto di cancellazione dall’Albo in pendenza di azione disciplinare. Resta applicabile, precisa il Ministero della Giustizia, il divieto di trasferimento da un Albo ad un altro in presenza delle condizioni di cui all’art. 38 comma 3 del DLgs. 139/2005. La ratio di tale norma, infatti, è diversa, e risponde all’esigenza di evitare che l’iscritto possa sottrarsi al suo “giudice naturale”, non determinando alcuna lesione alla libertà di autodeterminazione del professionista che, con la richiesta di trasferimento (diversamente da quanto accade con la richiesta di cancellazione), manifesta la propria intenzione di continuare ad esercitare la professione e di aderire all’istituzione ordinistica. La disciplina dei casi di cancellazione dall’Albo, peraltro, è oggetto di delega da parte del Ddl. di riforma della professione di dottore commercialista ed esperto contabile, anch’esso attualmente all’esame della Commissione Giustizia della Camera.
24 febbraio 2026
/ Monica VALINOTTI