Nel condominio, il lastrico solare assolve essenzialmente la funzione di copertura dell’edificio, di cui forma parte integrante sia sotto il profilo meramente materiale, sia sotto il profilo giuridico, differenziandosi dalla terrazza a livello, la quale è invece costituita da una superficie scoperta posta al sommo di alcuni vani. In verità, affinché sussista una terrazza a livello, è indispensabile che la terrazza consista in una superficie scoperta ma “non necessariamente alla sommità dell’intero fabbricato, e nel contempo sullo stesso piano di altri, dei quali forma parte integrante strutturalmente e funzionalmente, destinata perciò tanto a coprire la verticale di edificio sottostante, quanto, e soprattutto, a dare un affaccio e ulteriori comodità all’appartamento cui è collegata e del quale rappresenta una proiezione verso l’esterno, ben potendo rivestire tali caratteristiche, pertanto, la terrazza a livello incassata nel corpo del fabbricato” (Cass. 18 novembre 2021 n. 35316; Cass. 17 luglio 2007 n. 15913). Premesso ciò, le terrazze a livello sono equiparate ai lastrici solari quanto all’applicazione dell’art. 1126 c.c. e, in correlazione con esso, è configurabile il diritto dei condomini di deliberare sui lavori, sia pure solo con riguardo a quelli necessari per la conservazione della funzione di copertura della terrazza, mentre sono a carico esclusivo del proprietario di questa le spese per il rifacimento dei parapetti o di altri simili ripari, in quanto esse servono non già alla copertura, ma alla praticabilità della terrazza (Cass. 1° dicembre 2000 n. 15389). Ai princìpi innanzi esposti si è uniformata la Cassazione con l’ordinanza n. 16008/2026. Nella vicenda in commento, il proprietario esclusivo del lastrico solare dell’edificio impugnava la delibera assembleare con cui erano stati disposti i lavori di manutenzione straordinaria sul lastrico e la relativa ripartizione dei costi. In particolare, il ricorrente contestava sia la legittimità dell’imposizione di lavori (a suo dire non necessari) su un bene di proprietà esclusiva, sia il criterio di riparto delle spese adottato ai sensi dell’art. 1126 c.c. (1/3 al proprietario esclusivo e 2/3 agli altri condomini), in asserito contrasto con il regolamento condominiale, sostenendo inoltre che l’intero condominio utilizzasse il lastrico in virtù di una servitù di sciorinamento dei panni. I giudici di merito, invece, rigettavano la domanda, rilevando che la servitù di sciorinamento – limitata a una porzione esigua del lastrico (8 mq) – non fosse equiparabile a un uso comune del bene né incidesse sul pieno ed esclusivo godimento del proprietario, e interpretavano il regolamento condominiale nel senso che la ripartizione paritaria delle spese si riferisse solo alle terrazze di proprietà comune, non a quella di proprietà esclusiva dell’appellante. Avverso il provvedimento in esame, il condomino proponeva ricorso in Cassazione. Nel giudizio di legittimità, la Suprema Corte, in relazione al criterio di ripartizione delle spese, evidenzia che affinché un regolamento condominiale o una tabella millesimale deroghino validamente al criterio legale di riparto delle spese (art. 1123, comma 1, c.c.), il testo deve definire in modo chiaro e inequivoco l’ambito della deroga pattuita, secondo l’apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito; invece, nel caso in commento, l’asserita deroga risultava tutt’altro che chiara e univoca. Quanto alla questione relativa all’estensione dell’area in contestazione, i giudici evidenziano che la servitù di sciorinamento panni non è idonea a far venir meno la natura di uso esclusivo del lastrico ex art. 1126 c.c. Difatti, la conformazione della servitù può sì essere modellata in funzione delle più svariate utilizzazioni, ma non può mai tradursi in un diritto di godimento generale del fondo servente, il che determinerebbe lo svuotamento della proprietà di esso nel suo nucleo fondamentale; pertanto, la costituzione della servitù, concretandosi in un rapporto di assoggettamento tra due fondi, importa una restrizione delle facoltà di godimento del fondo servente, ma tale restrizione, se pur commisurata al contenuto ed al tipo della servitù, non può, tuttavia, risolversi nella totale elisione delle facoltà di godimento del fondo servente, rendendo il relativo diritto di proprietà un vuoto simulacro. In conclusione, secondo la Corte di Cassazione, una terrazza a livello va comunque considerata di “uso esclusivo”, agli effetti dell’art. 1126 c.c., benché gravata da servitù di sciorinamento in favore degli altri condomini, “allorché, indipendentemente dal carattere reale o personale del diritto, essa costituisce estensione ed integrazione dell’appartamento che vi accede e perciò consente a quest’ultimo una speciale possibilità di sfruttamento mediante affaccio e ulteriori comodità”. Per le ragioni esposte, il ricorso è stato rigettato.
11 settembre 2026
/ Maurizio TARANTINO