Il decreto con cui il Tribunale di Rimini, in data 17 febbraio 2026, ha concesso l’esdebitazione ad un debitore persona fisica, meritevole e incapiente, ai sensi dell’art. 283 del DLgs. 14/2019 merita un’attenta riflessione, avendo avuto il pregio di incentrare la propria analisi su di una questione di non poco momento – allorché particolarmente e ancor diffusamente dibattuta in dottrina e in giurisprudenza – nel contesto delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento e, segnatamente, nell’ambito delle procedure di ristrutturazione dei debiti del consumatore di cui agli artt. 67 ss. del CCII, delle procedure di liquidazione controllata del sovraindebitato o, più precisamente, nella fase afferente all’esdebitazione conseguente al decorso del triennio dall’apertura delle stesse ex art. 282 del CCII e, ai fini che qui ci occupano, delle procedure di esdebitazione del sovraindebitato incapiente ex art. 283 del CCII. Nello specifico, il decreto in commento ha posto al centro della propria motivazione la questione della meritevolezza del debitore istante – come inizialmente sol richiamata e, poi, puntualmente definita dal combinato disposto di cui all’art. 283 commi 1 e 7 del CCII – allorché questi risultasse destinatario di una serie di avvisi di accertamento, emessi a seguito di verifiche della Guardia di Finanza, scaturiti poi, sotto un profilo tributario, in una sentenza di condanna pronunciata dalla Commissione tributaria provinciale, e, sotto un profilo penale, in una sentenza di c.d. patteggiamento. Al fine di poter meglio comprendere il principio espresso dal Tribunale di Rimini occorre, però, ripercorrere il casus posto all’attenzione del giudicante. Nel merito, il debitore assumeva che la propria situazione di sovraindebitamento derivasse, sostanzialmente e in maniera del tutto preponderante, da alcuni avvisi di accertamento con cui, a seguito di verifiche della Guardia di Finanza, avrebbe subito una revisione dell’IVA, dell’IRPEF e dei contributi previdenziali per la propria attività imprenditoriale. A seguito di instaurazione, sul punto, di un articolato contenzioso tributario, la Commissione tributaria provinciale adita pronunciava una sentenza con la quale addebitava al debitore istante una responsabilità tributaria per colpa “presunta”, in via solidale con un soggetto ritenuto “cartiera”, per aver beneficiato di vantaggi economici derivanti da un meccanismo di c.d. “frodi carosello”. Il giudice tributario, in particolare, riteneva che, dagli elementi emersi, pur non potendo addebitarsi al debitore alcuna responsabilità per aver attivamente partecipato alla frode o per aver predisposto o agevolato il meccanismo evasivo, non si potesse, tuttavia, non riconoscere, in capo al medesimo, una partecipazione presunta e, dunque, non si potesse escludere che, sulla scorta della formula logica del “non poteva non sapere”, potesse ignorare il carattere contra legem o, comunque, fraudolento dell’attività posta in essere dal soggetto “cartiera”. Tanto premesso, il Tribunale di Rimini ha, però, osservato come i fatti valorizzati dal giudice tributario ai fini dell’addebito della responsabilità tributaria non implicassero “automaticamente” la qualificazione della condotta tenuta dal debitore come ex se immeritevole, ovverosia connotata da dolo, colpa grave e fraudolenza, e, in quanto tale, ostativa alla concessione del beneficio esdebitatorio di cui all’art. 283 del CCII. Le medesime condotte, allorché accertate, quali fonte di responsabilità, da parte del giudice tributario, avrebbero dovuto essere, infatti, “autonomamente” (ri)valutate dal giudice della procedura di sovraindebitamento, allorché rappresentative, nel giudizio tributario, di una fonte di responsabilità per colpa lieve ovvero presunta o per conoscibilità (“fondata su di un giudizio presuntivo di conoscibilità della frode, desunto da indici sintomatici” e, dunque, “desunta da fatti noti, ma non accompagnata dalla dimostrazione di un consapevole coinvolgimento nel disegno evasivo né di un’inosservanza grossolana e inescusabile di doveri elementari di cautela”), entrambe, ex se, tuttavia, per contro, irrilevanti nel procedimento ex art. 283 del CCII. Ad analoghe conclusioni il Tribunale di Rimini è poi pervenuto, con riferimento all’esistenza di una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, la quale, comunque, non implicava un pieno accertamento di responsabilità, ma unicamente una scelta processuale dell’imputato, non vincolante nel giudizio civile e, a fortiori, nella valutazione della meritevolezza nel procedimento ex art. 283 del CCII. Il che ha portato a concludere che la condotta accertata in sede tributaria (e penale) portasse sì ad integrare una responsabilità tributaria, ma potesse non presentare quei caratteri ostativi all’accertamento della meritevolezza richiesti dall’art. 283 comma 7 del CCII e, dunque, dovesse essere rivalutata.
27 marzo 2026
/ Chiara CRACOLICI e Alessandro CURLETTI