IL PUNTO
OPERAZIONI STRAORDINARIE
Non è di «pura cassa» la società che gestisce il proprio portafoglio finanziario
/ Enrico ZANETTI
Le società di “pura cassa” sono quelle società che hanno realizzato gli asset patrimoniali che precedentemente possedevano (aziende, “meri” beni materiali mobili o immobili, “meri” beni immateriali, partecipazioni) e si ritrovano con un patrimonio formato essenzialmente dalla liquidità generata dal loro realizzo, investita al più in titoli partecipativi (ma non in via prevalente, posto che in tal caso rientrerebbero nel novero delle società holding), obbligazioni, altri strumenti finanziari e prodotti assicurativi, in un’ottica di mantenimento del possesso nel medio-lungo periodo, al fine di percepire dividendi, interessi e altri frutti. L’esclusione di questo tipo di società, al pari delle società holding “statiche pure”, dal novero di quelle cui può essere riconosciuto di svolgere una attività economica, si può evincere dalla nozione di “attività economica” elaborata ai fini IVA dall’art. 9 par. 1 della direttiva 2006/112/Ce e dal disposto dell’art. 4 comma 5 lett. b) del DPR 633/72, il quale, in perfetta coerenza ai principi comunitari, esclude che possa considerarsi esercizio di attività economica “il possesso, non strumentale, né accessorio ad altre attività esercitate, di partecipazioni o quote sociali, di obbligazioni o titoli similari, costituenti immobilizzazioni, al fine di percepire dividendi, interessi o altri frutti, senza strutture dirette ad esercitare attività finanziaria”. Quando invece la liquidità è impiegata nell’acquisto di partecipazioni o quote sociali, di obbligazioni o titoli similari con intenti di tipo speculativo (ossia per lucrare sui differenziali tra costi di acquisizioni e corrispettivi di realizzo, al di là della percezione anche di dividendi, interessi o altri frutti nel periodo di possesso intercorrente tra l’acquisto e il realizzo), che ne comporta l’iscrizione nell’attivo circolante, la società si connota per lo svolgimento di attività economica di gestione del proprio portafoglio finanziario (risposte a interpello Agenzia delle Entrate nn. 121/2020 e 266/2021). Viene da sé che, se la società risulta dotata di “strutture dirette ad esercitare attività finanziaria”, la società si connota come società esercente l’attività economica di gestione del proprio portafoglio finanziario (anziché come società “di pura cassa” non esercente alcuna attività economica) a prescindere dal fatto che impieghi la propria liquidità in investimenti “statici” finalizzati a percepire dividendi, interessi o altri frutti (costituenti, in virtù di tale destinazione, immobilizzazioni finanziarie), oppure in acquisti “dinamici” finalizzati a future rivendite (costituenti, in virtù di tale destinazione, attivo circolante). La sussistenza di una “struttura diretta ad esercitare attività finanziaria” è indubitabile quando la società dispone, all’interno della propria organizzazione, delle competenze per ricercare, selezionare e monitorare i propri investimenti e acquisti di azioni, quote, obbligazioni, altri titoli finanziari e prodotti assicurativi. Tuttavia, se la società si dota di tali competenze mediante la stipula di contratti di consulenza con società o singoli consulenti esterni, nulla sembrerebbe ostare alla possibilità di riconoscere la dignità di “strutture dirette ad esercitare attività finanziaria” anche all’implementazione di tali rapporti contrattuali. Resta però ben inteso che, se le “strutture dirette ad esercitare attività finanziaria” sono implementate dalla società esclusivamente mediante il ricorso a consulenti esterni, appare necessario che i rapporti siano configurati in modo tale da ricondurre in ultima analisi in capo all’organo amministrativo delle decisioni di investimento/disinvestimento e di acquisto/rivendita vagliate ed eseguite col supporto dei consulenti esterni. Ad esempio, la centralità della società, nelle scelte di gestione del proprio portafoglio finanziario, pare non poter essere messa in dubbio nei casi in cui, pur in presenza di mandati ampi di gestione ad apposite strutture di banche, fondi o altri intermediari finanziari, il rapporto contrattuale preveda periodici obblighi di valutazione dell’andamento del portafoglio della società e del mercato, in contradditorio tra il gestore e la società, con quest’ultima assistita nelle valutazioni anche da consulenti indipendenti rispetto al gestore. Più complesso appare invece valorizzare la società come società che svolge attività economica di gestione del proprio portafoglio finanziario, anziché come società “di pura cassa” che non svolge alcuna attività economica, se l’ampio mandato di gestione ad apposite strutture di banche, fondi o altri intermediari finanziari risulta impostato, nella forma contrattuale o anche solo nelle evidenze fattuali, senza che vi sia da parte della società alcuna attività di monitoraggio finalizzata a impartire eventuali “nuove direttive” o “correzioni di rotta”, perché i periodici “confronti” non risultano previsti oppure non risultano in concreto svolti oppure, anche laddove svolti, risultano puramente formali (nel senso che la società, oltre a non disporre internamente delle necessarie competenze per valutare l’andamento del proprio portafoglio finanziario e dei mercati così come gli vengono rappresentati dalle strutture del gestore, nemmeno si fa affiancare da consulenti indipendenti rispetto al gestore).