A completamento del quadro della riforma delle accise intervenuta con il DLgs. 43/2025, ieri è stato pubblicato sul sito del Dipartimento delle Finanze il DM del 10 marzo 2026, attuativo delle nuove disposizioni in materia di energia elettrica. L’atto, molto atteso dagli operatori del settore, segue l’omologo DM del 29 dicembre 2025, in materia di tassazione sul consumo di gas naturale. Manca ora all’appello, tra i maggiori atti delegati esecutivi della riforma, solo l’ultimo tassello principale, cioè quello che dà esecuzione alle novità sul soggetto obbligato accreditato (SOAC). In parallelo con l’analogo decreto sul gas naturale, ricalcandone la struttura, il DM sull’energia elettrica passa in rassegna, per i soggetti obbligati, tutti i tasselli della road map per procedere all’identificazione, alla dichiarazione e al versamento dell’imposta, secondo lo schema tradizionale che, però, considera ora le modifiche, soprattutto in termini di tempistica, alle cadenze delle dichiarazioni e dei versamenti. Sul piano degli adempimenti preventivi, i soggetti obbligati continuano, ovviamente, a essere tenuti a ottenere una licenza (con esercizio di un’officina) o una autorizzazione (senza esercizio), rilasciata a fronte di apposita denuncia nella quale, oltre ai dati identificativi e alle dichiarazioni di assenza di condanne definitive, devono indicare i quantitativi annui che, per stima, saranno consumati o venduti, anche sulla base dei contratti di vendita in essere. A fronte della denuncia, l’Ufficio esegue l’esame documentale e, nel caso di esercizio di un’officina, procede con la relativa verifica tecnica degli impianti. Superata l’analisi documentale e tecnica, l’Ufficio determina la cauzione che, quale elemento di novità, si attesta nella misura pari al 15% dell’accisa annua calcolata in base ai dati comunicati e, come tale, deve rimanere anche in esito a variazione dei volumi di consumo o vendita, con obbligo di monitoraggio e adeguamento costante. In dettaglio, è disposto che i soggetti obbligati adeguino l’importo della cauzione prestata in modo che essa non sia inferiore alla media aritmetica dell’accisa dovuta nei tre mesi precedenti e l’adeguamento è effettuato entro la fine del mese successivo a detto trimestre. A tale adeguamento provvede il soggetto obbligato o, in assenza, l’Ufficio con apposito provvedimento, dalla cui osservanza dipende l’autorizzazione o la licenza. Verificata l’idoneità della cauzione, arriva il provvedimento autorizzativo o la licenza di esercizio, con la determinazione dei primi acconti mensili. I soggetti obbligati corrispondono infatti l’accisa dovuta in relazione a ciascun semestre in rate di acconto mensile da versare entro la fine di ogni mese del medesimo semestre, con riferimento:
- per i venditori, ai dati di fatturazione o delle bollette di pagamento;
- per i consumatori per uso proprio, ai quantitativi effettivamente consumati;
- per i consumatori venditori, alla somma degli importi ceduti e di quelli consumati. Dunque, il sistema, salvo benefici SOAC di allungamento dei termini, si basa su una dichiarazione semestrale, presentata in forma esclusivamente telematica entro settembre per il primo semestre ed entro marzo dell’anno successivo per il secondo. Alla dichiarazione dei dati, scatta dunque l’obbligo di conguaglio o di debito, da versare prontamente anche a seguito di eventuale invito di pagamento. Oltre ai profili dichiarativi sono regolate, sempre in forma telematica e come da prassi già attuale, le comunicazioni mensili, imponendo ai venditori di comunicare all’Ufficio competente i dati dei quantitativi di energia elettrica fatturati, in relazione a ciascun ambito territoriale, nel mese precedente, divisi per destinazione d’uso. Sulle destinazioni d’uso, correttamente è innalzato il livello di attenzione, perché queste vanno indicate in dichiarazione, nelle comunicazioni mensili, nelle fatture o nelle bollette, che appunto devono evidenziare espressamente l’aliquota applicata per ciascuno scaglione di consumo o i titoli di eventuale esenzione o non applicazione dell’imposta. Oltre alle norme speciali per il vettoriamento e per le officine collegate alla rete che non sono identificate come soggetti obbligati, stanno le disposizioni per l’applicazione delle aliquote ridotte o le esenzioni, modellate anche qui in parallelo a quanto già disposto per il sistema del gas naturale. In effetti, sono irregimentare – e in qualche modo, favorevolmente, tipizzate – le dichiarazioni dei clienti che comunicano la propria posizione soggettiva o oggettiva sulla base di apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, dalla cui presentazione, e non prima, decorre l’applicazione dell’aliquota ridotta o dell’esenzione. Nello stesso senso stanno le disposizioni sugli usi promiscui, le cui dichiarazioni dei clienti, presupposte, sono corredate da apposita relazione tecnica, afferente tanto alla struttura dell’impianto, quanto alle percentuali di consumo stimabili.
14 marzo 2026
/ Laura GIALLORETO e Ettore SBANDI