Con l’innesto, nel nuovo codice doganale dell’Ue (regolamento Ue n. 2108/2026, CDU), della figura del Trust&Check operator, raddoppiano i modelli di compliance per le imprese, con la regolazione unionale che, ora, si assesta su un doppio binario di riconoscimento di quelle virtuose. Da un lato, infatti, permane la figura dell’AEO, al quale sono riservati i benefici tradizionali in materia di riduzione di controllo e garanzie semplificate; dall’altro, entra a sistema l’operatore cosiddetto “di fiducia e certificato”, che godrà di ulteriori semplificazioni, soprattutto sul lato dichiarativo. In effetti, uno dei paradigmi del nuovo CDU risiede nella possibilità, in generale e per talune imprese in particolare, di privilegiare le scritture e le contabilità doganali, quali elementi utili per l’accesso ai regimi, il controllo preventivo e a posteriori, le semplificazioni; in questa logica, però, si fa un passo avanti, arrivando alla dichiarazione che si considera certamente effettuata (il modello tributario resta dichiarativo) non più con la presentazione di un atto, ma con – si potrebbe dire – l’esecuzione di un fatto, ossia l’iscrizione delle merci nelle scritture contabili dell’operatore di fiducia, condivise in tempo reale con le autorità. Lo scenario in questione non è lontano come può apparire e, anzi, a dire il vero trova la sua storia già nell’attuale regolamento (Ue) n. 952/2013, dove l’istituto dell’iscrizione nelle scritture del dichiarante e quello del self-assessment sono rimasti, tuttavia, incompiuti, solo in parte diluiti in qualche modo nelle procedure semplificate dei luoghi approvati. Ora, il nuovo CDU (piena entrata a regime nel 2034, con interi capi applicabili prima) riprende le fila di questa linea sulle dichiarazioni, riconducendola tuttavia, e prioritariamente, a un operatore qualificato, ossia il Trust&Check operator (T&C). Già i considerando del CDU sono programmatici, sul punto, quando rilevano che questi player sono tenuti a fornire alle autorità doganali, quanto più possibile in tempo reale in termini tecnici, dati sui movimenti delle merci e sulla conformità e sul pieno accesso ai loro sistemi, scritture e operazioni, così potendo svincolare le loro merci sotto la vigilanza delle autorità doganali senza attenderne l’intervento. Di conseguenza gli operatori economici di fiducia e certificati hanno facoltà di svincolare le merci per conto delle autorità doganali al ricevimento delle stesse e presso la sede di attività dell’importatore, del proprietario o del destinatario o alla spedizione dalla sede di attività dell’esportatore, del proprietario o dello speditore; a ciò si giunge condividendo il dato nel Data Hub doganale, che è l’altra grande novità di sistema introdotta dal CDU, con la creazione di un centro unico europeo per la ricezione e l’analisi dei dati doganali unionali, tutti, gestiti adesso dall’Autorità doganale Ue. Qui, ancora, si innesta il self assessment, perché gli operatori economici di fiducia e certificati sono tenuti a informare le autorità in caso di irregolarità, potendo essi stessi, in autonomia, porre in essere alcune tipologie di controllo. E in questa logica sta, altresì, la gestione della vigilanza del T&C e la contabilizzazione dell’obbligazione doganale, ricondotta nel Paese Ue dove l’operatore è stabilito, ovunque sia eseguita l’importazione o l’esportazione, in forma eccezionale rispetto alle regole ordinarie. L’accesso al sistema è, per quanto oggi risulta, molto complesso e articolato, prevedibilmente appannaggio – almeno nella sua fase iniziale – dei grandi operatori del mercato globale, ragione, questa, che alla fine delle trattative dei Comitati ha suggerito la permanenza a sistema sia dell’AEO, sia del T&C. In breve, i criteri per la concessione dello status di operatore economico di fiducia e certificato (molti tuttavia replicati dall’AEO) sono: assenza di precedenti per reati gravi e di violazioni gravi o ripetute in relazione a tali attività; alto livello di controllo sulle sue operazioni e sul flusso di merci, mediante un sistema di gestione delle scritture commerciali e, se del caso, di quelle relative ai trasporti, che consenta adeguati controlli doganali, tributari ed extra-tributari; solvibilità finanziaria; adeguati standard pratici di competenza o di qualifiche professionali, anche per quanto riguarda le modalità di interazione attraverso il centro doganale digitale dell’Ue; adeguati standard di sicurezza e conformità, inclusi standard in materia di sicurezza dei prodotti; sistema elettronico che permette di fornire o mettere a disposizione delle autorità, quanto più possibile in tempo reale, i dati sulla circolazione delle merci e sul rispetto, da parte sua, di tutti i requisiti applicabili a tali merci, anche in materia di sicurezza, e, se del caso, che mette a disposizione delle autorità doganali tramite il centro doganale digitale dell’Ue dati contabili, scritture e tracce logistiche e di trasporto; nel caso di un richiedente che è un importatore per le vendite a distanza, la registrazione e l’uso adeguato del regime IOSS da almeno due anni. Con questa figura e il Data Hub centralizzato, appare così evidente la linea tracciata dal legislatore Ue, immediatamente operativa e, fin da ora, vera sfida per le imprese del mercato internazionale.
1 ottobre 2026
/ Laura GIALLORETO e Ettore SBANDI