L’azione di responsabilità nei confronti del commissario liquidatore ex art. 199 comma 2 del RD 267/42 (o del curatore ex art. 38 comma 2 del RD 267/42) è proposta dal “nuovo” commissario liquidatore (o dal nuovo curatore). La proposizione di tale azione è assoggettata, nel corso della procedura concorsuale, all’espressa condizione che il commissario liquidatore, o il curatore, contro cui dev’essere promossa (perché, in ipotesi, responsabili per i danni arrecati alla massa), siano cessati dall’incarico (come nel caso della revoca o della rinuncia; Cass. n. 18438/2011). Lo scopo della norma, in effetti, non è quello di consentire la proposizione dell’azione soltanto a un soggetto che, quale nuovo commissario o nuovo curatore, sia senz’altro estraneo ai fatti contestati (cosa, del resto, che, nella sua effettività, può accertarsi solo ex post, e cioè all’esito di un giudizio), ma è quello di consentire la proposizione di tale azione (almeno quando, come nel caso in esame, è proposta nel corso della procedura concorsuale) solo se il commissario, o il curatore, contro il quale è stata proposta, sia, in quel momento, già cessato dall’incarico, attribuendo, di conseguenza, la relativa legittimazione a un “nuovo” liquidatore o a un nuovo curatore che sia stato, per l’effetto, nominato in sostituzione di quello o di quelli cessati dalla carica. Muovendo da tali presupposti, la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 5320 del 9 marzo 2026, ha chiarito che la legittimazione ad agire in giudizio a norma dell’art. 199 comma 2 del RD 267/42, o dell’art. 38 comma 2 del RD 267/42, spetta anche a chi, pur essendo stato componente del collegio dei liquidatori, o, se del caso, dei curatori, insieme ai commissari convenuti, abbia, in seguito, dopo la revoca di questi ultimi e per effetto di un nuovo decreto di nomina, proseguito l’incarico quale unico (e, dunque, sotto questo profilo, “nuovo”) commissario liquidatore. L’azione di responsabilità contro il commissario liquidatore revocato, prevista dall’art. 199 comma 2 del RD 267/42 al pari di quella, prevista dall’art. 38 comma 2 del RD 267/42, contro il curatore revocato, ha natura contrattuale, in considerazione del rapporto (equiparabile lato sensu al mandato) e del suo ricollegarsi alla violazione degli obblighi posti dalla legge a carico dell’organo concorsuale (Cass. nn. 10093/2020, 25687/2018 e 16589/2019). Tale orientamento trae conferma dalle Sezioni Unite, secondo cui la responsabilità nella quale incorre il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta (art. 1218 c.c.) può dirsi contrattuale non solo nel caso in cui l’obbligo di prestazione derivi propriamente da un contratto, nell’accezione che ne dà il successivo art. 1321 c.c., ma anche in ogni altra ipotesi in cui essa dipenda dall’inesatto adempimento di un’obbligazione preesistente, quale che ne sia la fonte, potendo “discendere anche dalla violazione di obblighi nascenti da situazioni (non già di contratto, bensì) di semplice «contatto sociale», ogni qualvolta l’ordinamento imponga ad un soggetto di tenere, in tali situazioni, un determinato comportamento”. La responsabilità contrattuale, infatti, “presuppone l’inadempimento di uno specifico obbligo giuridico già preesistente e volontariamente assunto nei confronti di un determinato soggetto (o di una determinata cerchia di soggetti)” (Cass. SS.UU. nn. 14712/2007 e 12477/2018). Trovano, di conseguenza, applicazione i principi che regolano la distribuzione dell’onere della prova in materia di responsabilità contrattuale. Proprio muovendo dalla natura contrattuale della responsabilità dell’amministratore sociale, la giurisprudenza ha precisato che, una volta provata la disponibilità di determinati beni in capo alla debitrice, quest’ultima, ove agisca in giudizio nei confronti dell’amministratore per il risarcimento del danno conseguente al loro mancato rinvenimento, è tenuta solo a dedurre l’inadempimento dell’amministratore, e cioè la distrazione di tali beni dall’attivo, restando poi a carico del convenuto l’onere di dimostrare l’utilizzazione di quei beni in funzione dell’attività sociale (Cass. nn. 16952/2016 e 12567/2021). A fronte di disponibilità patrimoniali fuoriuscite dall’attivo della procedura concorsuale, l’organo gestorio di quest’ultima, nell’agire per il risarcimento del danno nei confronti del commissario liquidatore o del curatore precedentemente in carica, può senz’altro limitarsi ad allegare l’inadempimento di quest’ultimo, consistente nella distrazione di tali risorse, spettando, per contro, al convenuto l’onere di provare il suo adempimento, consistente nell’impiego di tali attività patrimoniali per la gestione della procedura, come il pagamento dei debiti dalla stessa contratti.
11 marzo 2026
/ Antonio NICOTRA