IL PUNTO
FISCALITÀ INTERNAZIONALE
Alla Corte di Giustizia Ue la legittimità dell’IVIE sugli immobili nel Regno Unito
/ Nicholas MARIANI
La base imponibile dell’IVIE si differenzia a seconda del luogo di localizzazione degli immobili: mentre, infatti, per gli edifici ubicati in Paesi Ue/See il valore è quello catastale, così come determinato e rivalutato nel Paese di riferimento ai fini dell’assolvimento di imposte di natura patrimoniale o reddituale, per le unità immobiliari situate in giurisdizioni extra-Ue per valore si intende il costo risultante dall’atto di acquisto o, in mancanza, il valore di mercato. A seguito della Brexit, a partire dal 2021 il primo criterio non potrebbe più essere applicato, secondo la lettera della norma, per gli immobili situati nel Regno Unito: di conseguenza, nella maggior parte dei casi, i possessori di unità immobiliari sono stati tenuti a versamenti più onerosi, in quanto il costo d’acquisto, specie per immobili acquisiti di recente, è risultato con tutta probabilità più elevato del relativo valore catastale. Già in sede di primo commento all’attuale versione della disposizione si era eccepito come la stessa potesse prestare il fianco a possibili incompatibilità con il principio di libera circolazione di capitali di cui all’art. 63 del TFUE, in quanto il medesimo riguarda anche le restrizioni sussistenti fra Stati membri e Paesi terzi, considerato il diverso metodo di calcolo del tributo imposto per gli immobili detenuti al di fuori di giurisdizioni Ue/See. Facendo seguito a tali osservazioni, desta un interesse particolare la recente ordinanza n. 74/1/26 della C.G.T. I Como, depositata il 3 luglio 2026, riferita all’impugnazione del diniego opposto dall’Ufficio all’istanza di rimborso presentata da un contribuente per l’IVIE versata in eccesso per le annualità dal 2021 al 2023 in relazione a un’unità immobiliare situata nel Regno Unito. La C.G.T. I Como ha rimesso alla Corte di Giustizia dell’Unione europea la questione di compatibilità con la libera circolazione dei capitali del diverso criterio di determinazione della base imponibile IVIE previsto per immobili localizzati in Paesi terzi, anche nel caso in cui con tali giurisdizioni siano in vigore appositi accordi di cooperazione idonei a consentire, su richiesta, lo scambio di informazioni in materia fiscale. Tra i profili di maggiore interesse contenuti nelle motivazioni della decisione, la C.G.T. I Como ha in primo luogo sottolineato che in una precedente decisione la Corte di Giustizia dell’Unione aveva già rilevato l’incompatibilità con l’art. 63 del TFUE del diritto belga, laddove veniva previsto che i redditi derivanti da immobili non locati, ovvero locati a persone fisiche per finalità diverse dall’uso professionale, fossero determinati in modo distinto a seconda che tali immobili fossero situati in Belgio ovvero all’estero (sentenza del 12 aprile 2018 nella causa C-110/17; si veda “Immobili all’estero da parificare a quelli italiani” del 13 aprile 2018). Inoltre, secondo l’ordinanza n. 74/1/26, tenendo in considerazione le finalità che hanno spinto il legislatore a introdurre l’IVIE, nel caso di specie non si verificano situazioni non oggettivamente comparabili (circostanza che consente, per giurisprudenza costante, un differente trattamento compatibile con la libera circolazione dei capitali) tra i contribuenti detentori di diritti reali su immobili situati in Stati Ue/See rispetto a quelli localizzati in territori terzi, in quanto viene colpito il medesimo indice di capacità contributiva; conseguentemente, l’ubicazione del fabbricato non risulta idonea, di per sé, a giustificare un trattamento fiscale meno favorevole. Da ultimo, nella fattispecie in esame sono stati ritenuti sussistenti strumenti di cooperazione fiscale volti a consentire un adeguato scambio di informazioni fra i due Paesi coinvolti, in forza della sottoscrizione dell’Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione fra Ue e Regno Unito e della Convenzione sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale, ratificata sia dall’Italia che dal Regno Unito. Alla luce delle argomentazioni espresse nell’ordinanza appare opportuno valutare la possibilità di presentare istanza di rimborso della maggiore imposta versata per gli immobili detenuti nel Regno Unito per le annualità con riferimento alle quali non siano ancora spirati i termini di cui all’art. 38 del DPR 602/73 (l’art. 19 comma 17 del DL 201/2011 rimanda, per i rimborsi, alle disposizioni previste per l’IRPEF), al fine di evitare, in caso di pronuncia favorevole da parte della Corte di Giustizia, di incorrere in cause di decadenza per le annualità pregresse. Occorrerebbe inoltre considerare se risulti possibile estendere le riflessioni contenute nell’ordinanza anche in casi riferiti a immobili detenuti in altri Paesi terzi. In tal senso, si ritiene opportuno verificare, pur con tutte le difficoltà pratiche del caso, che il valore assunto localmente per la determinazione delle imposte patrimoniali dovute sia conforme a quello determinabile in Italia, in linea con le indicazioni contenute nella circolare n. 28/2012 (in tale circostanza, infatti, era stata esclusa dall’Agenzia delle Entrate la possibilità di utilizzare il valore preso a riferimento come base imponibile per le imposte locali in Belgio, Francia, Irlanda e Malta, mentre era stato invece accettato il riferimento alla council tax del Regno Unito, circostanza sottolineata anche nell’ordinanza in commento).