Non è mai attività agricola l’allevamento di cavalli da corsa
/ Luigi SCAPPINI e Arianna ZENI
Ai fini fiscali la disciplina prevista per l’imprenditore agricolo, consistente in un regime impositivo su base catastale, sostanzialmente riprende, per quanto riguarda i requisiti soggettivi e oggettivi, quanto previsto sul piano civilistico dall’art. 2135 c.c. A decorrere dal 2001, per effetto della riforma ad opera del DLgs. 18 maggio 2001 n. 228, la figura dell’imprenditore agricolo ha subito rilevanti modifiche, fermo restando alcuni capisaldi che derivano da una concezione agraria delle attività. Per quanto riguarda la zootecnia, la riforma ha determinato la sostituzione del riferimento al bestiame con quello più attuale di animali. La circostanza per cui l’attività deve comunque potenzialmente essere esercitabile sul fondo, tuttavia, fa sì che nel concetto non vi possano rientrare indiscriminatamente tutte le specie animali. Allevare vuol dire, ai sensi del comma 2 dell’art. 2135 c.c., svolgere un’attività diretta alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere animale. Ne deriva che, per potersi avere un’attività di allevamento, si deve sempre abbinare alla cura anche lo sviluppo degli animali, da intendersi quale attività riproduttiva o di ingrasso. Per effetto di tale duplice requisito, non si possono mai considerare imprenditori agricoli i soggetti che, ad esempio, hanno un maneggio in quanto in questo caso è assente il requisito dello sviluppo. Inoltre, nell’analisi delle varie attività esercitabili, si deve sempre avere a mente che il riferimento è all’agricoltura, con la conseguenza che le tecniche utilizzate devono sempre essere riconducibili a un’ordinaria gestione agricola. In tal senso, ad esempio, fermo è il giudizio dell’Amministrazione finanziaria, sposato anche dalla giurisprudenza di legittimità, in riferimento all’allevamento di cavalli quando tale attività sfocia nella partecipazione a gare competitive, sebbene tale ricostruzione sia stata contestata da parte della dottrina alla luce della riscrittura dell’art. 2135 c.c. post riforma del 2001. Tuttavia, la posizione della Cassazione non si è mai modificata nel tempo, infatti, sin dalla sentenza del 20 maggio 1969 n. 1755 si era affermato che “l’attività diretta alla riproduzione e all’allevamento dei cavalli da corsa non può considerarsi appartenente all’esercizio normale dell’impresa agricola, in quanto per esercitare tale attività non sono sufficienti le normali cognizioni del comune agricoltore, ma è necessario un complesso di specifiche conoscenze tecniche in un campo che esula del tutto da quello propriamente agricolo”. Tali principi sono stati successivamente ripresi anche dalle Sezioni Unite con la sentenza 25 novembre 1993 n. 11648 con cui è stato confermato che “l’allevamento di cavalli da corsa finalizzato ad attività agonistica si caratterizza per la sua autonomia rispetto allo sfruttamento, per la produzione agraria, del terreno, con annesse scuderie, sul quale si svolge e, pertanto, non può essere qualificata come agricola ai sensi dell’art. 2135 c.c., richiedendo un complesso di conoscenze tecniche in settore sostanzialmente estraneo a quello propriamente agricolo (in tal senso anche Cass. 12/02/1981, n. 857, e Cass. 03/07/1981, n. 4336)”, nonché, da ultimo dalla recente ordinanza 20 aprile 2026 n. 10325. Tale attività, tuttavia, per incidere negativamente sulla qualifica di imprenditore agricolo necessita la presenza di un’organizzazione e di una continuità. In caso contrario (assenza di organizzazione e continuità), infatti, la stessa potrà essere ricondotta ai sensi dell’art. 67 comma 1 lett. i) del TUIR, tra i redditi diversi quali “redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente”. Discorso diverso deve poi essere fatto quando l’attività dell’imprenditore agricolo si sostanzia nell’allevamento di cavalli che, solo successivamente alla cessione, vengono preparati per le competizioni. In tal caso, infatti, la R.M. 13 aprile 1981 n. 317, correttamente, precisa che “solo nella fase successiva quando i puledri, raggiunta la maturità, vengono ceduti alle scuderie e previa selezione avviati all’esercizio agonistico, sotto la guida di istruttori specializzati, si configura un’attività di natura industriale i cui proventi realizzano un reddito mobiliare o d’impresa; soltanto in tale fase, infatti, sono richieste al titolare dell’impresa specifiche competenze tecniche – necessarie alla preparazione e all’addestramento del cavallo – e apposite attrezzature che esulano dalla disponibilità dell’allevatore e dalla potenzialità del fondo”. In questo caso, quindi, l’imprenditore, nel rispetto dei parametri individuati all’art. 32 comma 2 lett. b) del TUIR, continuerà a dichiarare un reddito agrario, e le eventuali provvidenze UNIRE erogate a titolo di incentivo all’attività di allevamento e parametrate ai premi che vengono vinti dai cavalli nati nell’allevamento, come chiarito con la risposta a interrogazione parlamentare n. 5-05180 del 2011, subiranno una ritenuta, ai sensi dell’art. 5 del DL 417/91, a titolo di imposta.