IL PUNTO
TAX CONTROL FRAMEWORK
Da valutare benefici più ampi per favorire l’adesione all’adempimento collaborativo
/ Eufemia PIANCAZZI e Nicholas MARIANI
In attuazione dei criteri previsti dalla legge delega per la riforma fiscale, che aveva previsto misure volte a potenziare gli effetti premiali legati all’adesione alla cooperative compliance, il DLgs. 221/2023 ha ampliato i benefici (poi ulteriormente affinati con il successivo DLgs. 108/2024) spettanti ai contribuenti che intendano presentare domanda per accedere al regime. Tra le principali modifiche intervenute si segnalano, in particolare, la disapplicazione delle sanzioni amministrative per i rischi fiscali comunicati mediante la procedura di interpello abbreviato ovvero tramite le c.d. comunicazioni di rischio e l’introduzione di una causa di non punibilità per le violazioni che danno luogo all’applicazione dell’art. 4 del DLgs. 74/2000 in materia di dichiarazione infedele limitatamente a rischi fiscali legati a elementi attivi sottratti a imposizione, anche con riferimento a condotte relative a periodi d’imposta precedenti a quelli relativi all’ingresso al regime se la relativa comunicazione viene effettuata improrogabilmente entro 120 giorni dal provvedimento di ammissione. Inoltre, è prevista la riduzione dei termini d’accertamento di due anni, eventualmente estendibile a tre nel caso in cui venga rilasciata la certificazione tributaria di cui all’art. 36 del DLgs. 241/1997. Alle misure premiali previste dalla legge si associano, peraltro, quelle ammesse dall’Agenzia delle Entrate in via interpretativa: infatti, in diverse occasioni, l’Amministrazione finanziaria ha riconosciuto a società aderenti al regime di beneficiare dell’esenzione della ritenuta per flussi cross border prevista dalle disposizioni di riferimento anche prima del compimento del periodo minimo di possesso della partecipazione da parte dell’entità controllante (in questo senso risposte a interpello nn. 537/2021, 48 e 49 del 2025). L’intervento del legislatore risulta mirato a incentivare una platea sempre più ampia di soggetti di rilevanti dimensioni ad accedere all’adempimento collaborativo; in effetti, sebbene siano passati diversi anni dall’introduzione in Italia del menzionato regime, le imprese che hanno deciso di aderirvi sono un numero piuttosto esiguo e tale circostanza si spiega, oltre che in ragione delle soglie dimensionali originariamente previste per l’accesso, anche per il fatto i benefici previsti nell’ambito della disciplina pre riforma non si sono rivelati decisivi a indurre una più estesa partecipazione. Nonostante l’apprezzabile sforzo compiuto in tal senso, da più parti sono stati evidenziati ulteriori margini di miglioramento per favorire una più massiccia adesione da parte delle imprese. In un paper pubblicato il 7 luglio 2025, l’ODCEC di Roma ha fornito diversi apprezzabili suggerimenti sul tema, rilevando opportune aree di intervento sui benefici attualmente disciplinati dall’art. 6 del DLgs. 128/2015 (ad esempio, è stata avanzata l’ipotesi di estendere la riduzione dei termini di accertamento di tre anni per le imprese che già fruiscono dell’art. 3 del DLgs. 127/2015, relativo alla tracciabilità dei pagamenti, di prevedere un’estensione della disciplina del c.d. “visto pesante”, di cui all’art. 36 del DLgs. 241/97, anche ai fini IVA, per dirimere i dubbi interpretativi sull’estensione della riduzione a tre anni dei termini di accertamento anche per le imposte indirette, nonché di estendere la causa di non punibilità per le violazioni rientranti nell’ambito applicativo dell’art. 4 del DLgs. 74/2000 anche alle fattispecie legate all’esposizione di elementi passivi inesistenti) e suggerendo altresì un innalzamento del limite fissato per le compensazioni “orizzontali”. Prendendo le mosse da tali osservazioni, a ulteriore integrazione dello sforzo compiuto dal legislatore con la riforma del regime, si osserva che, a oggi, gli eventuali controlli in capo ai soggetti aderenti (per quanto poco probabili in virtù delle caratteristiche della cooperative compliance) sono regolati dal Protocollo d’intesa in materia di adempimento collaborativo tra l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza. Il documento precisa che tali soggetti, esprimendo un basso livello di rischio, rivestono un interesse operativo minimo nell’analisi per la selezione dei contribuenti da sottoporre ad attività ispettiva. In tal senso, conformemente a quanto già previsto nell’esperienza di alcuni Paesi OCSE che hanno introdotto, nella propria legislazione o in via amministrativa, istituti assimilabili alla cooperative compliance, si potrebbe valutare l’inserimento di una previsione ad hoc che, in linea con lo spirito dell’adempimento collaborativo, esenti i contribuenti da attività ispettive, fatte salve le condotte connotate da un intento simulatorio o fraudolento. [CATENACCIO] Ad esempio, nell’ambito del regime introdotto in Austria nel 2019 (c.d. “Begleitende Kontrolle”), è previsto che l’autorità fiscale locale non possa, una volta che sia stata formalizzata l’adesione da parte del contribuente, iniziare una verifica fiscale nei suoi confronti, fatte salve le eccezioni previste dalla norma di riferimento (cfr. § 153f, n. 2, del Bundesabgabenordnung, “BAO”). Inoltre, in Australia, sebbene l’accesso al regime non sia disciplinato dalla legge, risulta consentito a determinate categorie di imprese aderire a un accordo volontario (c.d. Annual Compliance Agreement, ACAs) con l’autorità fiscale locale che consente di instaurare un rapporto più solido con i contribuenti; tali accordi offrono diversi benefici ai soggetti aderenti e, tra questi, viene stabilito che l’autorità fiscale non può avviare verifiche con riferimento ai periodi d’imposta coperti da un ACA. L’introduzione di una simile disposizione nel corpus normativo dell’adempimento collaborativo sugellerebbe ulteriormente il patto tra Fisco e imprese.