IL PUNTO
TUTELA DEL PATRIMONIO
Il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione ereditata è uno solo
/ Emanuele LO PRESTI VENTURA
La possibilità che il contribuente sia titolare di una partecipazione dal valore fiscale diverso a seconda del contesto reddituale entro il quale ci si muove è fenomeno noto. In applicazione delle disposizioni di cui all’art. 5 comma 1 della L. 28 dicembre 2001 n. 448, infatti, la rideterminazione del relativo costo o valore di acquisto ha effetto esclusivamente ai fini del calcolo delle plusvalenze di cui all’art. 67 commi 1 lett. c) e c-bis) del TUIR, vale a dire nell’ambito della disciplina del c.d. “capital gain”. Il medesimo valore, quindi, per le ragioni di incentivo alla circolazione delle quote o azioni sottese a tale misura, non può essere utilizzato ai fini della determinazione dei redditi di capitale, ovvero in contesti come, ad esempio, il recesso tipico o la liquidazione. Tanto detto, un risultato analogo è stato raggiunto dall’Amministrazione finanziaria, in via, però, del tutto interpretativa, avuto riguardo alle azioni e quote ereditate. L’art. 68 comma 6 del TUIR, in particolare, dispone che in caso di acquisto per successione, si assume come loro costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell’imposta di successione, nonché, per i titoli esenti da tale imposta, il valore normale alla data di apertura della successione. All’interno dell’ultima casistica, come confermato dalla circ. 19 febbraio 2008 n. 12, rientrerebbero anche le partecipazioni trasmesse con ricorso al beneficio ex art. 3 comma 4-ter del DLgs. 31 ottobre 1990 n. 346. Ai sensi, infine, della medesima norma il dato può e deve essere aumentato dell’imposta di successione eventualmente assolta (anche lontano dall’Italia: così risposta a interpello Agenzia delle Entrate 13 giugno 2024 n. 132). Proprio l’espressa collocazione della previsione in seno alla disciplina dei redditi diversi ha indotto l’Agenzia delle Entrate ad affermare, con risposta a interpello 29 ottobre 2019 n. 441, che non sarebbe possibile prendere a riferimento il predetto valore nel momento in cui l’erede dovesse preoccuparsi della determinazione dei redditi di capitale generati ex art. 47 comma 7 del TUIR dalla quota o azione trasmessagli. Insomma, se l’erede cede la partecipazione ricevuta mortis causa il relativo costo fiscalmente riconosciuto è quello definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell’imposta di successione; se invece la stessa viene ad essere, ad esempio, integralmente annullata in ragione di un recesso tipico o di una liquidazione della società, la base di commisurazione di un eventuale reddito sarebbe “il prezzo pagato per l’acquisto o la sottoscrizione” della partecipazione da parte del de cuius. A questo precedente, sulla cui scia si sono mossi diversi Uffici, sia in via interpretativa (così la DRE Emilia-Romagna con risposta a interpello 24 settembre 2019 n. 909-721/2019), che, purtroppo, sul più concreto campo dei controlli, si è contrapposta di recente la Corte di Giustizia Tributaria di Verona: chiamati, infatti, a giudicare di una vertenza che vedeva l’Agenzia contestare la possibilità di assumere, quale costo fiscalmente riconosciuto della quota da annullare nella liquidazione di una società ereditata, il dato dichiarato ai fini dell’imposta sulle successioni, i giudici, con sentenza 17 luglio 2025 n. 293/1/25, hanno dato ragione al contribuente. In particolare, nel giungere alle sue conclusioni la Corte ha rimarcato, tra le altre, come il principio di valorizzazione delle azioni o quote ereditate riportato dall’art. 68 comma 6 del TUIR sia la traduzione del più generale divieto di doppia imposizione di rango costituzionale, certamente non superabile sulla base di meri formalismi di lettura. Ai fini delle imposte sui redditi, quindi, questo l’esito della sentenza, il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione ricevuta mortis causa non può che essere, sempre e comunque, quello assunto o assumibile entro il comparto dell’imposta sulle successioni. Nel condividere la posizione dei giudici veronesi, chi scrive si permette di osservare come la risposta a interpello n. 441/2019 abbia peraltro dei passaggi almeno apparentemente contradditori. Se la tesi propugnata dall’Amministrazione, infatti, è quella di una totale separazione, ai fini di cui trattasi, dei comparti dei redditi diversi e dei redditi di capitale, non si comprendono appieno le ragioni per le quali il costo fiscale della partecipazione ereditata, per come calcolato ex art. 68 comma 6 del TUIR, dovrebbe essere ridotto, come vi si afferma, in ipotesi di successiva ripartizione di riserve di capitale: tale necessità, infatti, è riportata dall’art. 47 comma 5 del TUIR e, quindi, nel novero dei secondi.