IL PUNTO
OPERAZIONI STRAORDINARIE
Liquidity event della holding statica con trattenimento delle plusvalenze non elusivo
/ Enrico ZANETTI
Se una società holding realizza, verso corrispettivo in denaro, il proprio patrimonio esclusivamente o prevalentemente costituito da partecipazioni societarie, diviene una società con un patrimonio che, per effetto del c.d. “liquidity event”, non la qualifica più come società holding, ma semmai come società “di pura cassa” (a meno che, naturalmente, i soci pongano a quel punto in liquidazione la società e la estinguano). Se le plusvalenze realizzate sulle partecipazioni dalla (ex) società holding sono risultate imponibili ai fini IRES per il loro intero ammontare, in quanto le partecipazioni cedute risultavano prive dei requisiti di cui all’art. 87 del TUIR per poter beneficiare della participation exemption, il mantenimento in vita della (ex) società holding, con “in pancia” gli utili corrispondenti alle plusvalenze realizzate sulle partecipazioni, non sembra poter suscitare dubbi in ordine a possibili vantaggi fiscali indebiti derivanti da una siffatta condotta, quale che sia il concreto impiego che di tali utili viene fatto dalla società (acquisto di aziende o di partecipazioni per esercitare in via diretta o indiretta attività economica d’impresa; acquisto di beni “di primo grado” mobili o immobili e/o di partecipazioni per esercitare attività economica di mera gestione patrimoniale; investimenti puramente finanziari in titoli, strumenti finanziari e prodotti assicurativi), o, al limite, anche nel caso in cui nessun concreto impiego ne venga fatto (giacenza su conto corrente). In questo caso, infatti, gli utili che vengono lasciati “in pancia” alla (ex) società holding corrispondono a redditi che hanno scontato la piena tassazione IRES all’atto della loro formazione in capo alla società e che è fisiologico scontino l’ulteriore tassazione IRPEF in capo ai soci persone fisiche solo se e quando ne verrà deliberata la distribuzione da parte della (ex) società holding che ha realizzato detti redditi. Più complessa appare invece la vicenda, se le plusvalenze realizzate sulle partecipazioni dalla (ex) società holding sono risultate imponibili ai fini IRES solo per il 5% del loro intero ammontare, in quanto le partecipazioni cedute risultavano provviste dei requisiti di cui all’art. 87 del TUIR per poter beneficiare della participation exemption, ossia dell’esenzione dalla base imponibile IRES del 95% della plusvalenza realizzata. Posto che, così come per l’esenzione al 95% dei dividendi dalla base imponibile IRES, anche l’esenzione al 95% delle plusvalenze su partecipazioni con i requisiti pex costituisce un vantaggio fiscale meramente transitorio, destinato a riassorbirsi all’atto della distribuzione ai soci persone fisiche degli utili corrispondenti alle plusvalenze esenti, è evidente l’opportunità di interrogarsi se (e a quali condizioni) il “trattenimento” degli utili corrispondenti alle plusvalenze esenti, da parte della (ex) società holding possa integrare quei profili di vantaggio fiscale indebito da differimento sine die del prelievo IRPEF al 26% in funzione del quale è accordata dall’art. 87 del TUIR l’esenzione al 95% del prelievo IRES. La questione, pur risultando alla prima apparenza identica, presenta degli elementi di differenza di cui è necessario tenere conto. Mentre per una società holding i dividendi sono nulla più che l’incasso di redditi realizzati dalla società partecipata di cui è già stata decisa dai soci la distribuzione, le plusvalenze su partecipazioni, ivi comprese se assistite dai requisiti pex, sono proventi che vengono realizzati “direttamente” dalla società holding medesima e di cui deve ancora essere decisa dai soci la loro distribuzione. Per questa ragione, mentre il “trattenimento”, da parte della società holding, di utili, di cui è stata decisa la distribuzione ai soci, può integrare gli estremi della condotta priva di sostanza economica (salvo, ben inteso, che la società holding sia “di direzione e coordinamento”, perché, in tal caso, la distribuzione mantiene gli utili, a livello di “gruppo”, nel perimetro dell’attività economica che ha prodotto i corrispondenti redditi imponibili e il loro “trattenimento” da parte della società holding “di direzione e coordinamento” equivale in radice alla loro non distribuzione ai soci), il “trattenimento” da parte della (ex) società holding (sia “di direzione e coordinamento”, sia “statica”) di utili da essa stessa realizzati, e dei quali non è stata decisa la distribuzione ai soci, non sembra poter mai integrare gli estremi della condotta priva di sostanza economica. Diverse possono però essere le conclusioni se il realizzo delle partecipazioni con la participation exemption al 95%, da parte della società holding, sia riconducibile a una più ampia condotta dalla quale si rinvenga un passaggio della partecipazione destinata ad essere ceduta, appositamente preordinato alla successiva cessione, dalla persona fisica che già la possedeva “direttamente” alla società holding, perché sia quest’ultima a cederla in regime di participation exemption, trattenendo poi gli utili corrispondenti alle plusvalenze realizzate in esenzione da IRES al 95%.