Procedura semplificata per l’esonero da garanzia nei depositi IVA ancora operativa
/ Sabrina FERRAZZI e Patrizia FLANC
Il deposito IVA è un istituto importante per garantire competitività nei traffici internazionali, consentendo la sospensione dell’IVA all’importazione di beni da Paesi terzi (o in altre specifiche circostanze previste dalla normativa) fino al momento dell’estrazione per successiva immissione in consumo o trasferimento verso altro Stato membro. L’estrazione dei beni dal deposito IVA avviene, generalmente, mediante c.d. inversione contabile, evitando così l’esborso altrimenti richiesto e consentendo un vantaggio finanziario significativo. La fruizione di tale beneficio, però, con particolare riferimento, per quanto ci occupa, alle importazioni (rectius, immissioni in libera pratica), è subordinata alla prestazione di una garanzia. La normativa di riferimento, in particolare l’art. 50-bis comma 6 del DL 331/93 prevede, tuttavia, alcune ipotesi di esonero dalla presentazione della garanzia in caso di introduzione dei beni in deposito IVA. Tra questi, la norma in commento, operando un rinvio esplicito all’ex art. 90 del DPR 43/73 (ora sostituto, senza modifiche, dagli artt. 50 e 51 del DLgs. 141/2024), prevede che sia riconosciuto l’esonero agli operatori in base alla procedura ordinaria e prevista in relazione all’IVA, per la generalità delle importazioni, dalla normativa doganale. Tale procedura si focalizza sull’affidabilità dell’operatore, la sua solvibilità finanziaria e la regolarità dei suoi adempimenti fiscali e doganali. Inoltre nel 2011, proprio per garantire maggiore accessibilità a tale esonero nel caso specifico, è stata introdotta la c.d. “procedura semplificata” (nota dell’Agenzia delle Dogane n. 127293/2011 così come integrata dalla nota dell’Agenzia delle Dogane n. 148047/2012), che consentiva agli operatori in possesso di determinati requisiti di ottenere l’esonero dalla garanzia a fronte di una istanza da presentare su base annuale. In particolare, la “procedura semplificata” esonera dalla presentazione della garanzia IVA (nel solo caso di introduzione in deposito) le imprese iscritte in CCIAA da un anno, che possano dimostrare la regolarità delle importazioni della propria posizione fiscale. Il contesto normativo delle garanzie doganali e fiscali ha subito una profonda trasformazione con l’entrata in vigore del Regolamento (Ue) n. 952/2013 (CDU). Complice anche la recente pubblicazione del DLgs. 141/2024 recante le disposizioni nazionali complementari al Codice doganale dell’Unione, nel settembre 2025, con due successivi interventi e l’intenzione di fornire un quadro complessivo di riferimento della disciplina, l’Agenzia delle Dogane e dei monopoli ha ribadito la chiara distinzione tra la natura e la gestione delle garanzie per i dazi doganali e quelle per l’IVA: i dazi, risorse proprie dell’Unione europea, sono integralmente disciplinati dalle norme del CDU e dalle relative disposizioni attuative, che prevedono un sistema armonizzato a livello unionale; l’IVA, invece, pur essendo un diritto di confine, è soggetta alla normativa nazionale. Nonostante questa dualità di fonti e di natura giuridica, è stata altresì evidenziata la necessità di perseguire una sostanziale omogeneità e coerenza tra le procedure di garanzia per dazi e IVA. In questo scenario, caratterizzato da nuovi indirizzi e dalla necessità di interpretare i rinvii normativi alla luce del mutato contesto, si era generata incertezza tra operatori e i professionisti del settore riguardo alla permanenza della procedura di esonero “semplificato” per l’introduzione dei beni in deposito IVA, anche in assenza, nei predetti recenti interventi, di alcun esplicito riferimento alla procedura del 2011. I notevoli vantaggi offerti da tale procedura – tra cui la riduzione dei tempi di attesa per l’ottenimento dell’esonero, la semplificazione degli adempimenti burocratici e la conseguente liberazione di risorse finanziarie che altrimenti sarebbero vincolate in garanzie – rendevano la questione di primaria importanza per i molti operatori che hanno ricorso alla stessa. La questione, sollevata da alcuni uffici territoriali, è stata portata all’attenzione degli uffici preposti. A fronte delle richieste avanzate, dalla Direzione centrale adita è giunta una conferma rassicurante: recentemente, con una nota interna, è stata confermata la vigenza e operatività della procedura di esonero “semplificato” per la garanzia relativa al deposito IVA disciplinata nel 2011. La conferma della procedura “semplificata” testimonia la volontà dell’Amministrazione di mantenere un approccio pragmatico e favorevole alla facilitazione degli scambi e alla competitività delle imprese, riconoscendo il valore delle semplificazioni per garantire competitività. Questo chiarimento consente alle aziende di continuare a beneficiare di un meccanismo che agevola significativamente la gestione delle importazioni e la pianificazione finanziaria, contribuendo a sostenere l’efficienza e l’attrattività del sistema Italia per il commercio internazionale. Da ultimo, rammentiamo che i soggetti autorizzati AEO Customs possono ottenere l’esonero della presentazione della garanzia prevista dal deposito IVA, senza necessità di rinnovo o dimostrazione ulteriore alcuna.