IL PUNTO
TAX CONTROL FRAMEWORK
Nella cooperative compliance esimente sanzionatoria solo per i rischi pregressi interpretativi
/ Giovanni FORMICA e Vincenzo STARACE
Il regime dell’adempimento collaborativo premia la trasparenza delle imprese, valorizzando l’emersione spontanea delle loro criticità fiscali. A questa logica è riconducibile anche la disciplina sui rischi relativi a periodi d’imposta antecedenti all’ammissione al regime, i quali, se opportunamente segnalati, possono essere regolarizzati senza sanzioni. In particolare, ai sensi del comma 3-ter dell’art. 6 del DLgs. 128/2015, la penalty protection scatta qualora la comunicazione sia effettuata in modo esauriente, con una chiara e univoca esposizione del comportamento concretamente adottato e contenga tutti gli elementi previsti dall’art. 4 comma 1 lett. a), b), c), d) ed e) del DM 15 giugno 2016 (modificato dal DM 20 maggio 2024), vale a dire gli elementi richiesti per l’interpello abbreviato. Per essere considerata tempestiva, poi, la segnalazione deve intervenire nei 120 giorni dalla notifica del provvedimento di ammissione all’adempimento collaborativo e prima della formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche ovvero dell’avvio di attività di accertamento, amministrativo o penale, sui rischi oggetto di disclosure. L’attuale disciplina è in realtà l’esito di una complessa evoluzione. Nella formulazione originaria, il beneficio riconosciuto per le annualità pregresse consisteva nella riduzione delle sanzioni amministrative alla metà del minimo edittale, realizzando in tal modo effetti solo parzialmente coerenti con la funzione incentivante dell’adempimento collaborativo e limitando l’appeal di tale istituto. Di qui, il primo intervento del DLgs. 108/2024, che ha esteso alla segnalazione delle condotte pregresse il medesimo e più favorevole regime premiale previsto per i rischi fiscali tempestivamente comunicati nel corso dell’ordinaria operatività del regime, vale a dire, alle condizioni di legge, la disapplicazione delle sanzioni amministrative e l’esclusione della punibilità del delitto di dichiarazione infedele ex art. 4 del DLgs. 74/2000. L’intervento aveva sollevato dubbi interpretativi sull’effettivo ambito applicativo della disciplina in parola. Ci si era infatti interrogati se la procedura di disclosure potesse riguardare anche i rischi fiscali non significativi o fosse limitata solo a quelli eccedenti le soglie di materialità condivise. Un dubbio, questo, alimentato dal rinvio normativo ai commi 3 e 4 dell’art. 6 del DLgs. 128/2015 – recanti la disapplicazione delle sanzioni in ipotesi di preventiva ed esauriente comunicazione in corso di cooperative compliance – non anche alla regola (comma 3-bis) sui rischi non significativi mappati dall’impresa. La questione è stata però affrontata dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 6/2026, secondo la quale il citato art. 6 comma 3-ter non contiene alcun richiamo alle soglie di materialità, sicché la penalty protection può applicarsi indistintamente a tutti i rischi pregressi segnalati tempestivamente, sia quelli significativi che quelli non significativi. D’altra parte, tale apertura risulta coerente con l’analogo riconoscimento generalizzato dell’esimente sanzionatoria in corso di cooperative compliance per la disclosure preventiva di fattispecie che superano o meno le soglie di materialità. La circolare in commento ha, però, ricordato un significativo limite alla regolarizzazione del pregresso. Per l’Agenzia delle Entrate, la segnalazione – ai fini dell’esimente sanzionatoria – va strutturata secondo modalità assimilabili alla presentazione di un interpello abbreviato (cioè, deve contenere gli elementi di cui all’art. 4 comma 1 lett. a), b), c), d) ed e) DM 15 giugno 2016, come modificato dal DM 20 maggio 2024), sicché può riguardare i soli rischi di natura interpretativa, non anche quelli di adempimento. Pur comprendendo il senso di tale posizione, la limitazione andrebbe forse meglio ponderata, in linea con lo spirito dell’istituto, finalizzato a favorire l’emersione (e la regolarizzazione) delle violazioni pregresse, anche come strumento di incentivo all’accesso al regime dell’adempimento collaborativo. Letta in questa prospettiva, confinarla ai soli rischi interpretativi potrebbe essere non del tutto convincente, tenuto conto anche dell’esistenza di fattispecie non sempre univocamente inquadrabili. In ogni caso, i commentati chiarimenti di prassi hanno contribuito a meglio definire il perimetro applicativo della disciplina, precisando quali tipologie di rischio possono essere oggetto delle premialità sanzionatorie associate allo loro disclosure. Su un diverso piano si colloca, invece, l’intervento operato dal decreto correttivo Omnibus (DLgs. 148/2026) che – oltre a estendere tale disciplina al regime opzionale ex art. 7-bis del DLgs. 128/2015 – ha inciso in modo significativo sulle modalità di versamento delle somme dovute per la regolarizzazione (senza sanzioni) dei rischi pregressi. In particolare, il contribuente può ora procedere al pagamento non più necessariamente in un’unica soluzione, ma anche mediante rateizzazione (fino a un massimo di 20 rate). L’attuale disciplina prevede anche una specifica causa di decadenza dalla rateazione, in ipotesi di mancato pagamento di una rata diversa dalla prima entro il termine previsto per quella successiva. In tal caso, l’Amministrazione finanziaria procede all’iscrizione a ruolo degli importi residui dovuti, nonché all’irrogazione della sanzione prevista dall’art. 13 comma 1 del DLgs. 471/1997 (pari oggi al 25%, aumentata della metà e applicata al residuo debito d’imposta) e alla liquidazione degli interessi nella misura prevista dall’art. 20 del DPR 602/1973 (oggi al 4% annuo). La modifica si inserisce coerentemente nel processo di progressivo rafforzamento dell’istituto. Con la previsione delle nuove tempistiche di pagamento sembra che il legislatore abbia voluto incentivare la definizione dei rischi pregressi, rafforzando la logica che caratterizza l’adempimento collaborativo. Considerati nel loro insieme, dunque, i recenti interventi normativi e i chiarimenti di prassi evidenziano una chiara linea evolutiva. La segnalazione dei rischi pregressi, inizialmente configurata come strumento relativamente circoscritto, tende oggi ad assumere un ruolo centrale nel percorso di accesso alla cooperative compliance. Il rafforzamento del regime premiale, il perimetro applicativo delineato nella circolare n. 6/2026 e le nuove modalità di versamento introdotte con il decreto correttivo Omnibus sono tutti interventi volti a massimizzare la trasparenza nei rapporti tra contribuente e Amministrazione finanziaria. In tale prospettiva, la disclosure del pregresso costituisce non solo un meccanismo di regolarizzazione di violazioni già concretizzatesi, ma anche uno strumento funzionale alla piena condivisione del rischio fiscale e, su tale base, al consolidamento del rapporto collaborativo che caratterizza il regime in commento.