I bonus donne, giovani e ZES 2026, introdotti rispettivamente dagli artt. 1, 2 e 3 del DL 62/2026, possono essere fruiti dai datori di lavoro privati entro un tetto massimo mensile. In particolare, il bonus donne 2026 spetta per un massimo di 650 euro mensili per ciascuna lavoratrice in caso di assunzione a tempo indeterminato, effettuata nel 2026, di donne che, alternativamente, alla data dell’assunzione:
- siano molto svantaggiate in quanto prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti (la durata massima è di 24 mesi);
- siano molto svantaggiate in quanto prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 12 mesi e appartenenti a una delle categorie di cui all’art. 2, n. 4, lett. da b) a g) del regolamento (Ue) 651/2014 (la durata massima è di 24 mesi);
- siano svantaggiate in quanto appartenenti, alternativamente, a una delle categorie di cui all’art. 2, n. 4, lett. da a) a g) del regolamento (Ue) 651/2014 (la durata massima è di 12 mesi). È previsto l’innalzamento a 800 euro su base mensile se le lavoratrici molto svantaggiate o svantaggiate siano residenti nelle Regioni della ZES unica, ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Ue, quali: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna, Marche e Umbria (circ. INPS n. 57/2026 e messaggio INPS n. 1970/2026). Il bonus giovani 2026 spetta invece per un massimo di 500 euro mensili per ciascun lavoratore in caso di assunzione a tempo indeterminato, effettuata nel 2026, di soggetti che, alla data dell’assunzione incentivata, non hanno compiuto i 35 anni di età e risultano essere, alternativamente:
- molto svantaggiati in quanto privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi (durata massima 24 mesi);
- molto svantaggiati in quanto privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 12 mesi e appartenenti a una delle categorie di cui all’art. 2, n. 4, lett. c), e), f) e g) del regolamento (Ue) 651/2014 (durata massima 24 mesi);
- svantaggiati in quanto appartenenti a una delle categorie di cui all’art. 2, n.4, lett. a) - c) e e) - g) del regolamento (Ue) 651/2014 (durata massima di 12 mesi). L’importo massimo è incrementato a 650 euro per le assunzioni effettuate in una sede o unità produttiva ubicata nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria, Sardegna, Marche e Umbria (circ. INPS n. 55/2026 e messaggio INPS n. 1966/2026). Il bonus ZES 2026 spetta invece per l’importo massimo di 650 euro per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2026 di soggetti over 35, disoccupati da almeno 24 mesi, presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle Regioni della ZES (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna e Umbria). L’esonero è riconosciuto per un massimo di 24 mesi e solo ai datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione (circ. INPS n. 56/2026 e messaggio INPS n. 1968/2026). Per tutti e tre gli incentivi occorre la presentazione di una domanda di ammissione all’incentivo, mediante l’apposito modulo on line predisposto dall’INPS. Una volta ricevuta la domanda, l’INPS provvede a:
- calcolare l’ammontare del beneficio spettante in base all’ammontare dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro dichiarati nella richiesta;
- consultare il Registro nazionale degli aiuti di Stato per verificare che per quel datore di lavoro sussistano le condizioni per riconoscere l’agevolazione;
- fornire, qualora vi sia sufficiente capienza di risorse e in caso di controlli positivi, un riscontro sull’accoglimento della domanda (procedendo alla registrazione sul Registro Nazionale degli aiuti di Stato). Ai fini dell’ammissione alla fruizione della misura di esonero, l’INPS quantifica quanto può essere erogato per ciascuna annualità per il singolo rapporto di lavoro, provvedendo ad accogliere le richieste solo laddove vi sia sufficiente capienza di risorse da ripartire pro quota per tutti i mesi di agevolazione spettante. L’importo degli esoneri riconosciuto dalle procedure telematiche costituisce l’ammontare massimo dell’agevolazione che può essere fruita nelle denunce contributive. Per i rapporti di lavoro a tempo parziale, nell’ipotesi di variazione in aumento della percentuale oraria di lavoro in corso di rapporto di lavoro (compreso il caso di assunzione a tempo parziale e successiva trasformazione a tempo pieno), il beneficio fruibile non può superare, per i vincoli legati al finanziamento della misura, il tetto già autorizzato mediante le procedure telematiche. Invece, nelle ipotesi di diminuzione dell’orario di lavoro (compreso il caso di assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione del rapporto di lavoro in part-time) sarà onere del datore di lavoro riparametrare l’esonero spettante e fruire dell’importo ridotto.
16 luglio 2026
/ Daniele SILVESTRO