È sempre ripetibile, in quanto indebito, il pagamento dell’addizionale sull’energia elettrica, ormai dichiarata incostituzionale dalla sentenza n. 43/2025 della Corte Costituzionale, così legittimando l’azione del cessionario nei confronti del fornitore, senza che possano porsi ulteriori questioni di legittimazione passiva, né che vengano in rilievo ulteriori indagini sugli effetti delle Direttive Ue nei rapporti tra privati. Seguendo la linea di continuità maturata nell’ultimo periodo, pur in presenza di orientamenti di merito alle volte contrastanti, con l’ordinanza n. 8469/2026 la Corte di Cassazione torna sulla questione delle addizionali, con un principio di diritto di sicuro interesse, che approccia la materia in maniera sostanzialistica e confermando, ex tunc, l’incostituzionalità delle norme sulle addizionali e, perciò, il loro pagamento indebito, dunque ripetibile. In dettaglio, è infatti disposto in maniera netta che “la sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 6, commi 1, lett. c), e 2, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dall’art. 5, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, ha reso «ab origine» indebita la pretesa dei fornitori di energia elettrica di richiedere, agli utenti, il pagamento dell’addizionale sulle accise, giustificando, pertanto l’azione di ripetizione dell’indebito dei secondi verso i primi”. Venendo al caso concreto, è stato sottoposto al vaglio dei giudici di legittimità un ricorso avverso il rigetto di una domanda di ripetizione dell’indebito, proposta da una società relativamente alle somme dalla stessa versate a titolo di addizionale provinciale alle accise sulla fornitura di energia elettrica, somministratale da due società cedenti. In sede di appello, i giudici di merito avevano negato il rimborso per una presunta impossibilità di dare applicazione alle Direttive Ue in maniera diretta e immediata, nei rapporti tra i privati, che tuttavia si ritiene non rilevante, né influente circa l’istanza avanzata dall’operatore che intende ripetere l’indebito, “in quanto l’accoglimento della domanda ex art. 2033 c.c. di cui trattasi non implica la diretta disapplicazione da parte del Giudice della norma interna per contrasto con una direttiva comunitaria nell’ambito di una controversia tra privati”. Ciò in quanto, nel caso di specie, è sufficiente una valutazione incidentale che investa la “legittimità della pretesa impositiva (a monte della rivalsa) svolta dall’Erario verso il fornitore di energia (dunque un rapporto non tra privati ma tra privato e Stato o sue articolazioni e, quindi, un rapporto verticale)”. In sostanza, l’accoglimento dell’azione di ripetizione avverrebbe sulla base di “un’argomentazione a cascata, che dall’affermazione della disapplicazione della normativa interna nei rapporti di natura tributaria e verticale tra fornitore ed Erario individua l’assenza di causa solvendi al pagamento effettuato, qualificandolo indebito oggettivo e giustificandone la ripetizione”, e ciò “essendo il rapporto tributario tra fornitore e amministrazione finanziaria il presupposto di quello di natura civilistica tra il primo e il consumatore finale”. La Cassazione accoglie questa impostazione e osserva che, in tema di addebito dell’addizionale provinciale, “il consumatore finale – se ha corrisposto al fornitore di energia, a titolo di rivalsa, l’imposta riconosciuta in contrasto con il diritto dell’Unione Europea – è sempre legittimato ad esercitare, nel rispetto dell’ordinario termine decennale di prescrizione, l’azione di ripetizione dell’indebito direttamente nei confronti dello stesso fornitore (che potrà, a sua volta, rivalersi nei confronti dello Stato), poiché la dichiarata illegittimità costituzionale della norma interna per contrarietà al diritto UE (Corte cost., sentenza n. 43 del 2025) comporta [...] la caducazione ex tunc della causa giustificatrice della prestazione”. È dunque fondata, fin dalla sua proposizione, la domanda del ricorrente, sia in punto di legittimazione, sia in punto di irrilevanza del rapporto tra fornitrice dell’energia e Amministrazione finanziaria nella relazione contrattuale tra utente e fornitrice stessa, sia ancora in punto di spettanza del rimborso per illegittimità dell’addizionale corrisposta, non tanto perché, all’inizio dell’azione, si lamentava la contrarietà delle norme nazionali istitutive dell’addizionale al diritto Ue, quanto perché dette norme sono state dichiarate incostituzionali e tali sono fin dalla loro introduzione, salvi ovviamente i rapporti esauriti. Lo sviluppo di questi principi, ora, deve essere vagliato anche in relazione ai nuovi ambiti relativi alle addizionali “sopravvissute” (cioè gas), dove si riapre la questione del rilievo delle direttive nei rapporti tra privati, della costituzionalità delle relative norme e della ripetibilità dell’indebito che, tuttavia, pare doversi riconoscere, auspicabilmente senza il lungo e variabile contenzioso che a oggi è maturato in relazione alle addizionali sull’energia elettrica.
20 aprile 2026
/ Pier Paolo GHETTI e Ettore SBANDI