L’atto di riconoscimento di debito, redatto con scrittura privata non autenticata, con cui un soggetto dichiara di essere debitore, nei confronti di un altro soggetto, della somma di 75.000 euro anticipata per l’acquisto di un immobile (con atto registrato), è soggetta a registrazione solo “in caso d’uso” ai sensi dell’art. 4 della Tariffa, parte II, allegata al DPR 131/86, con applicazione (nell’eventualità che il caso d’uso si avveri o che si proceda a registrazione volontaria) dell’imposta di registro in misura fissa (200 euro). Si tratta, infatti, di un atto avente carattere meramente ricognitivo di una situazione debitoria certa, non avente per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale Lo afferma l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 52, pubblicata ieri, aderendo all’orientamento accolto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 7682/2023 (si veda “Ricognizione di debito con imposta di registro fissa” del 17 marzo 2023). Ricorda l’Agenzia delle Entrate che, con la ricognizione di debito, il debitore dichiara di riconoscere l’esistenza del proprio debito, dispensando il creditore, a favore del quale è operata, dall’onere di provare il rapporto fondamentale (realizzando la c.d. “inversione dell’onere della prova”, sancita dall’art. 1988 c.c.). Si tratta, quindi, di una “dichiarazione resa dal debitore a favore del creditore che attesta l’esistenza del proprio debito”, ma non costituisce autonoma fonte di obbligazione (Cass. n. 2104/2012) limitandosi a confermare un preesistente rapporto obbligatorio fondamentale, con effetti unicamente sull’onere della prova (Cass. n. 13506/2014). Sotto il profilo della fiscalità indiretta, non esiste una disciplina specifica della ricognizione di debito nel Testo unico dell’imposta di registro (DPR 131/86). La lacuna normativa ha agevolato il proliferare di orientamenti giurisprudenziali diversificati sulla corretta imposizione di tale atto:
- una prima impostazione, assimilandola a un atto avente contenuto patrimoniale, applicava l’imposta di registro del 3% ai sensi dell’art. 9 della Tariffa parte I allegata al DPR 131/86 (Cass. n. 17808/2017);
- un’altra tesi, maggioritaria, la riconduceva all’art. 3 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86, sugli atti dichiarativi, optando per l’applicabilità dell’imposta di registro dell’1% (Cass. n. 15190/2021);
- infine, un’ultima interpretazione (Cass. n. 15268/2021), riconducendo la ricognizione a una mera dichiarazione di scienza, ne sosteneva la soggezione all’imposta in misura fissa prevista per gli atti non aventi contenuto patrimoniale (con obbligo di registrazione in termine fisso se stipulata per atto pubblico ex art. 11 della Tariffa parte I allegata al DPR 131/86 e in caso d’uso se redatta per scrittura privata non autenticata ex art. 4 della Tariffa parte II allegata al DPR 131/86). Il contrasto giurisprudenziale è stato risolto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, con la sentenza 16 marzo 2023 n. 7682, ha accolto l’ultima delle tesi sopra elencate. In particolare, le Sezioni Unite hanno valorizzato il fatto che, nel caso di specie, l’atto di riconoscimento di debito facesse espresso riferimento al rapporto fondamentale sottostante, “riconoscendo il debitore una situazione giuridica certa nella quale, per effetto di due successive dazioni di denaro”, egli doveva restituire al creditore l’importo erogatogli come prestito personale; si trattava, quindi, di un atto meramente ricognitivo dal quale non scaturiva alcun effetto obbligatorio, ma solo “l’agevolazione per il creditore sul piano dell’onere della prova”. Di conseguenza, le Sezioni Unite hanno affermato che la scrittura privata non autenticata di mero riconoscimento di debito che come tale abbia carattere solo ricognitivo di una situazione debitoria certa, non avendo per oggetto prestazioni contenuto patrimoniale va soggetta ad imposta di registro fisso solo in caso d’uso ex art. 4 della Tariffa, parte II, allegata al DPR 131/86. Con la risposta n. 52/2026, anche l’Agenzia delle Entrate si conforma all’orientamento delle Sezioni Unite (come hanno fatto anche le Sezioni semplici della Corte di Cassazione, cfr. da ultimo Cass. nn. 1323/2026 e 1859/2026; si veda “La ricognizione di debito non ha effetti patrimoniali” del 6 febbraio 2026). L’Amministrazione precisa, tuttavia, che ove, invece, a prescindere dal nomen iuris utilizzato dalle parti, la “ricognizione di debito” presenti un effetto modificativo di una situazione preesistente, che assuma rilevanza patrimoniale, torna applicabile l’art. 3 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86 che prescrive la registrazione in termine fisso e l’applicazione dell’imposta dell’1% sul valore del bene o del diritto oggetto del atto dichiarativo (come affermato anche dalle Sezioni Unite nella citata sentenza). Nel caso di specie, però, non erano rinvenibili tali diversi effetti e l’atto di riconoscimento di debito rivelava il proprio carattere meramente ricognitivo, con conseguente obbligo di registrazione solo in caso d’uso, essendo stipulato in forma di scrittura non autenticata.
26 febbraio 2026
/ Anita MAURO