Nozione di pertinenza ampia nelle agevolazioni per la PPC
/ Anita MAURO
Le c.d. agevolazioni per la “piccola proprietà contadina” sono disciplinate dall’art. 2 comma 4-bis del DL 194/2009, il quale prevede che “gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale”, sono soggetti a imposta di registro e ipotecaria fisse (200 euro l’una) e all’imposta catastale ordinaria, nella misura dell’1%. Inoltre, “gli onorari dei notai per gli atti suindicati sono ridotti alla metà”. Lasciando da parte le questioni attinenti al profilo soggettivo dell’agevolazione, merita approfondimento, invece, la tematica dell’applicabilità del beneficio alle pertinenze, sfruttando gli spunti di recente forniti dalla giurisprudenza di legittimità. La formulazione normativa non lascia adito a dubbi: l’agevolazione riguarda non solo i terreni “qualificati agricoli in base agli strumenti urbanistici vigenti”, ma anche le “relative pertinenze”. La questione si sposta, dunque, sulla nozione di pertinenza, applicata ad un terreno agricolo. In passato, nella ris. n. 26/2015, l’Agenzia delle Entrate, dopo aver ricostruito la nozione di pertinenza facendo riferimento all’art. 817 c.c., aveva però, sostenuto che le agevolazioni previste per la PPC possano trovare applicazione al trasferimento del fabbricato ad uso ricovero attrezzi, per il quale ricorrono i requisiti di pertinenzialità rispetto al terreno, “sempreché detto fabbricato risulti sovrastante il terreno agricolo”. Di recente, invece, la Suprema Corte (Cass. n. 6178/2025) si è espressa in senso contrario, affermando che “in linea di principio, fabbricati classificati D/10, destinati ad impianti fotovoltaici, possono usufruire delle agevolazioni per la piccola proprietà contadina, in quanto pertinenze dei terreni agricoli oggetto di conferimento”. Secondo la Cassazione, il fatto che le agevolazioni per la piccola proprietà contadina si applichino, per espressa disposizione normativa (art. 2 comma 4-bis del DL 194/2009), agli “atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti” sarebbe già un indizio sufficiente a favore di tale conclusione. Per individuare le pertinenze, cui l’agevolazione, ex lege, si estende, è necessario fare riferimento all’art. 817 c.c., “il quale richiede che il vincolo di destinazione (della pertinenza), a servizio e ornamento del bene principale, emerga sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo”. Pertanto, secondo i giudici di legittimità, non esiste la necessità (paventata dall’Agenzia delle Entrate nella ris. n. 26/2015) che la pertinenza insista sul medesimo terreno agricolo oggetto di cessione:
- in primo luogo, perché non è corretto fare riferimento alla nozione “di fondo rustico di cui all’art. 7 co. 4 della L. 984/1977”, che non è estensibile alle agevolazioni per la PPC, in quanto l’art. 2 comma 4-bis del DL 194/2009 ha espressamente disciplinato il punto facendo riferimento alla nozione di “terreni agricoli e relative pertinenze” (cfr. anche Cass. n. 12777/2020);
- inoltre, perché risulta inconferente, in relazione alle agevolazioni per la PPC, la definizione fornita dall’art. 2 del DLgs. 504/1992 (operante ai fini IMU), superata dall’art. 36 comma 3 del DL 223/2006. Infine, la Suprema Corte evidenzia un’evoluzione, negli interventi legislativi di sostegno all’agricoltura, che ha portato, ad esempio, ad adottare una nuova nozione di IAP (estensibile ai soggetti collettivi) anche per tenere conto dell’evoluzione tecnologica delle imprese. In questo contesto “evolutivo”, secondo la Cassazione, va collocato anche il riferimento alle “pertinenze” che, oggi, quindi “adeguatamente esprime il (necessario) nesso di collegamento funzionale, rispetto al quale anacronistica rimane l’evocazione del fundus instructus”. Sulla base di tali argomentazioni, i giudici di legittimità, nella pronuncia n. 6178/2025, cassano la sentenza di merito, che aveva negato le agevolazioni per la PPC ad una parte degli immobili trasferiti, in ragione: della qualità edificatoria delle aree; della perdita dell’uso agricolo del terreno per la presenza dell’impianto fotovoltaico; della necessità, affinché il “fondo rustico” acceda al beneficio, che i fabbricati rurali insistano sul fondo medesimo. [CATENACCIO] Secondo la Suprema Corte, di contro, tali elementi non sarebbero rilevanti, in quanto:
- le aree edificabili ben potrebbero costituire pertinenze dei terreni agricoli oggetto di conferimento;
- la realizzazione di impianti fotovoltaici non è in contrasto con la nozione di pertinenza rispetto ai fondi agricoli, tenuto conto che essi integrano l’esercizio di attività agricola per connessione (cfr. l’art. 1 comma 423 della L. 266/2005). Ancora, sempre argomentando sul concetto di “pertinenza” applicato alle agevolazioni per la PPC, nella pronuncia 719/2025, la Cassazione ha esteso le agevolazioni alla casa colonica in costruzione sul fondo rustico al momento del trasferimento agevolato, ritenendo che in tale contesto debba prevalere una visione economica-funzionale, per cui il rapporto di pertinenzialità viene a configurarsi in funzione dell’attività di impresa e quindi vi rientrano tutti i fabbricati funzionali all’attività agricola, nonché i fabbricati utilizzati quale abitazione dell’imprenditore.