Il tema del termine ultimativo per il deposito della proposta di concordato semplificato, stabilito in sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione di cui all’art. 17 comma 8 del DLgs. 14/2019 (CCII), si è arricchito di nuovi contenuti dopo l’intervento correttivo recato dal DLgs. 136/2024, che ha innestato un elemento di rilievo, ma anche di forte criticità, all’art. 25-sexies del CCII, stabilendo che “nel rispetto del termine di cui al primo periodo, l’imprenditore può proporre la domanda di cui all’articolo 40 anche con riserva di deposito della proposta e del piano”. Si ricorda che prima dell’intervento correttivo, il concordato semplificato non contemplava alcuna parentesi “interinale”: il termine di sessanta giorni, di natura pacificamente perentoria e decadenziale, assorbiva il deposito unitario di domanda, proposta e piano. Con la modifica il legislatore ha, invece, aperto per l’imprenditore la facoltà di proporre la domanda ex art. 40 del CCII anche con riserva di deposito di proposta e piano e ciò, come recita la norma, “nel rispetto del termine di cui al primo periodo”. L’infelice formulazione letterale ha portato a due tesi totalmente antitetiche. La prima, decisamente restrittiva, ritiene che il termine mantenga natura decadenziale anche per il deposito di proposta e piano, di talché la domanda prenotativa si ridurrebbe a mero strumento di accesso alle misure protettive ex art. 54 del CCII. Tale orientamento, sostenuto dalla relazione illustrativa al correttivo e accolto dalla giurisprudenza di merito largamente prevalente (Trib. Milano 5 dicembre 2024 e 20 marzo 2025, Trib. Bari 7 aprile 2025 e Trib. Taranto 28 maggio 2025), poggia sull’esigenza di preservare il nesso teleologico tra composizione negoziata e concordato semplificato, nonché sul carattere derogatorio di favor che lo connota (assenza della fase di ammissione, esclusione del voto, mancanza di soglie minime di soddisfo per i chirografari). La seconda, di segno diametralmente opposto, propugna l’autonomia disciplinare del termine di sessanta giorni quale riferimento confacente alla sola proposizione della domanda, restando il deposito di proposta e piano regolato dall’applicazione diretta dell’art. 44 comma 1 lett. a) del CCII, suscettibile pertanto di proroga “in presenza di giustificati motivi”. Tale lettura, accolta dalla Corte d’Appello di Genova con decreto del 30 ottobre 2025, si fonda sul tenore letterale della norma – ove l’inciso “nel rispetto del termine di cui al primo periodo” va riferito al solo deposito della domanda – e sull’esigenza ermeneutica, ex art. 12 delle preleggi, di non vanificare la portata innovativa della modifica normativa, pena un sostanziale effetto abrogativo dell’istituto. Nella predetta antinomia, si annota un recente provvedimento (Trib. di Salerno 23 aprile 2026) che, nel solco della giurisprudenza maggioritaria, aderisce all’indirizzo restrittivo, valorizzando la relazione illustrativa, pur nella consapevolezza della sua non vincolatività, e ricorrendo a un canone di ragionevole contemperamento tra il favor per il concordato semplificato e l’esigenza di contenimento temporale delle “rilevantissime agevolazioni” che lo connotano. Su detto impianto il Collegio salernitano dichiara non più praticabile il concordato semplificato per l’intervenuto decorso del termine, accogliendo, tuttavia, la proroga ex art. 44 del CCII in funzione del diverso strumento alternativo proposto, basato su un concordato a continuità indiretta. Pur nell’innovazione legislativa, l’opzione restrittiva presta il fianco a non trascurabili obiezioni sistematiche. Il dato letterale non sembrerebbe, infatti, dirimente, potendo l’inciso essere riferito tanto al deposito della domanda con riserva quanto al successivo deposito di proposta e piano. Ciò posto, la lettura estensiva, pur meno coerente con le esigenze di celerità, risulterebbe maggiormente idonea a consentire la predisposizione di proposta e piano con tempistiche adeguate alla complessità che queste attività richiedono, in linea, tra l’altro, con tutti gli altri strumenti. L’applicazione, che è diretta e non analogica, dell’art. 44 del CCII trova, del resto, fondamento nella rubrica generale della norma e nel richiamo all’art. 40 del CCII, che ricomprende anche la domanda di concordato semplificato. Così qualificato il tema, non può sottacersi che la lettura restrittiva, oggi decisamente maggioritaria nei tribunali di merito (quand’anche sconfessata dall’unica pronuncia di riforma in appello), rischia di svuotare di significato la modifica, riducendo la “prenotativa” a variabile meramente cautelare, così negando il ricorso al concordato semplificato proprio nei contesti di maggiore complessità, ove la predisposizione del piano potrebbe richiedere un tempo incompatibile con l’angusta finestra dei sessanta giorni. La portata innovativa dell’art. 25-sexies del CCII, letta in chiave sistematica con l’art. 44 del CCII e con i principi generali in materia di domanda “prenotativa”, ben potrebbe sostenere il consolidarsi di un diverso orientamento che, superando il vincolo della relazione illustrativa, assegni alla riforma quella reale efficacia espansiva che il legislatore ha sempre mostrato di voler perseguire.
11 maggio 2026
/ Tommaso NIGRO