La Cassazione, nella sentenza n. 21188/2026, ha fornito importanti precisazioni in ordine alla fattispecie di bancarotta semplice per aggravamento del dissesto. In particolare, si è stabilito che, ove si contesti il fatto che tale aggravamento sia avvenuto mediante reiterate violazioni tributarie e omettendo di convocare l’assemblea per l’adozione dei provvedimenti resi necessari dalla conclamata insolvenza, ai fini della condanna è comunque necessario provare taluni aspetti. Quanto alla prima contestazione, infatti, occorre chiarire l’entità dell’iniziale esposizione verso il fisco, l’entità dell’incremento fino all’apertura della procedura concorsuale e se all’incremento sia corrisposta una condotta attiva od omissiva dell’imputato che, con grave colpa, abbia aggravato una situazione di dissesto già esistente, anche, eventualmente, astenendosi dal richiedere il fallimento “in proprio” della società (oggi liquidazione giudiziale). In tale contesto, peraltro, la richiesta di rateizzazione del debito tributario (presente nel caso di specie), per quanto indicativa di una condizione di difficoltà economica, non è di per sé dimostrativa, in mancanza di specifiche argomentazioni al riguardo, di un irreversibile stato di insolvenza. Quanto all’omessa convocazione dell’assemblea per l’adozione dei provvedimenti resi necessari dall’intervento di uno stato di insolvenza, occorre precisare se e quando il capitale sociale si sia ridotto al di sotto del minimo legale al fine di correlare a tale evento la colposa inosservanza dell’obbligo di immediata convocazione dell’organo assembleare per l’assunzione delle decisioni necessarie a ricostituire il capitale sociale; omissione da porre in nesso eziologico con la determinazione o con l’aggravamento del dissesto della società. A supporto di tali conclusioni, la Suprema Corte ricorda innanzitutto il dato normativo. Ai sensi dell’art. 217 comma 1 n. 4 del RD 267/42, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni, se è dichiarato fallito, l’imprenditore che, fuori dai casi previsti nell’art. 216, abbia aggravato il proprio dissesto astenendosi dal richiedere la dichiarazione del proprio fallimento o con altra grave colpa. La medesima pena, ex art. 224 del RD 267/42, si applica agli amministratori (nonché ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori) di società dichiarate fallite che abbiano commesso alcuno dei fatti previsti nel suddetto art. 217 o abbiano concorso a cagionare o aggravare il dissesto della società con inosservanza degli obblighi ad essi imposti dalla legge; rileva, quindi, anche una colpa specifica per inosservanza degli obblighi previsti dalla legge (si pensi, ad esempio, all’obbligo di amministrare con diligenza ex art. 2392 c.c. ed a quello di convocare “senza indugio” l’assemblea dei soci, ex artt. 2447 e 2482-ter c.c., in caso di una riduzione del capitale al di sotto del minimo legale). Anche l’omissione della tempestiva richiesta di dichiarazione del proprio fallimento, quale causa di aggravamento del dissesto, deve essere sorretta – al pari delle altre condotte di aggravamento del dissesto, che deve dunque già sussistere al momento della commissione del fatto – dal coefficiente psicologico della colpa grave; colpa che, quindi, non è presunta ex lege. La distinzione tra le due figure criminose risiede nel fatto che la prima è a forma vincolata, perché esige l’inerzia dell’imprenditore che abbia omesso di richiedere il proprio fallimento, e la seconda è a forma libera, poiché integrata da qualsiasi comportamento, attivo od omissivo, che abbia determinato l’aggravarsi del dissesto. Per dissesto, poi, deve intendersi, non tanto una condizione di generico disordine dell’attività della società, quanto una situazione di squilibrio economico patrimoniale progressivo e ingravescente, che, se non fronteggiata con opportuni provvedimenti o con la presa d’atto dell’impossibilità di proseguire l’attività, può comportare l’aggravamento inarrestabile della situazione debitoria, con conseguente incremento del danno che l’insolvenza finisce per procurare alla massa dei creditori. L’aggravamento del dissesto deve, quindi, consistere nel deterioramento, provocato da colpa grave o da mancata richiesta di fallimento (con colpa grave), della complessiva situazione economico finanziaria dell’impresa fallita; a tali fini non è, invece, sufficiente il mero aumento di alcune poste passive. Dall’evidenziato obbligo normativo di azione diligente in ragione dell’attività svolta consegue una responsabilità “qualificata” che innalza il livello di perizia e di cura richiesto. Il grado della colpa in caso di inadempienza ai relativi doveri deve essere parametrato al più elevato standard comportamentale esigibile in ragione della carica rivestita. Può ritenersi, allora, in “colpa grave” l’amministratore che, in presenza di una situazione di dissesto, palesi evidente imperizia, negligenza, disinteresse o imprudenza per le sorti dell’impresa, disattendendo le regole fondamentali di una corretta gestione imprenditoriale, oppure, nel caso del mancato ricorso al fallimento in proprio, omettendo di instaurare tempestivamente la concorsualità; il tutto in assenza di ragionevoli prospettive circa la possibilità di riprendere una ordinaria prosecuzione dell’attività caratteristica.
27 giugno 2026
/ Maurizio MEOLI