IL PUNTO
FISCALITÀ INTERNAZIONALE
Il rimborso dell’imposta sui dividendi non crea distorsioni
/ Gianluca ODETTO
Su Eutekne.info era già stata richiamata la giurisprudenza favorevole alle Entrate per i rimborsi della maggiore imposta pagata dai residenti italiani per effetto della mancata detrazione delle imposte estere sui dividendi assoggettati a imposta sostitutiva nel quadro RM della dichiarazione (si veda “Strada più in salita per i rimborsi sui dividendi” del 5 agosto 2026). Il filone di contenzioso, naturalmente, è quello dei rimborsi che fanno leva sulle disposizioni di contrasto alla doppia imposizione contenute nelle Convenzioni internazionali, e in particolare sulla lettura rovesciata delle clausole che inibiscono il credito se l’imposizione sostitutiva è il frutto di una scelta del contribuente (la quale avallerebbe invece lo scomputo dell’imposta estera se, come nell’attuale contesto, l’imposizione sostitutiva ha carattere obbligatorio). Dopo le sentenze “pilota” di Cassazione, naturalmente, vi sono stati ulteriori giudizi di merito favorevoli ai contribuenti, di seguito rassegnati con riferimento all’ultima giurisprudenza disponibile. Di rilievo, ad esempio, è la sentenza della C.G.T. II Toscana n. 48/1/26, la quale ha confermato il giudizio della C.G.T. I Siena n. 68/1/24 (una delle prime sentenze di merito sul tema, riguardante i dividendi provenienti dalla Germania). Si è così stabilito che, accordando il diritto al rimborso, il prelievo sull’utile estero sarebbe pari a quello sull’utile italiano (il 26%), fatta salva la diversa ripartizione tra Stato estero (il 15%, se questa è la misura convenzionale) e Italia (il residuo 11%). Argomentazioni di interesse si rinvengono altresì nella sentenza della C.G.T. I Como n. 297/1/25, anche questa confermata in secondo grado dalla C.G.T. II Lombardia n. 1013/9/26, relativa a dividendi erogati da una società con sede in Svizzera. La sentenza ribadisce i principi, sanciti dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui le imposte pagate all’estero da persone fisiche residenti sui dividendi tassati in Italia con ritenuta a titolo d’imposta o imposta sostitutiva possono essere detratte da queste ultime o richieste a rimborso all’Italia alle condizioni sopra richiamate, legate alla formulazione delle singole Convenzioni contro le doppie imposizioni. Sotto il profilo fattuale, nel procedimento sono stati dimostrati tutti i presupposti a ciò necessari, e quindi il prelievo da parte della Svizzera della ritenuta interna del 35%, il rimborso, sempre da parte della Svizzera, del 20% del dividendo, in modo da portare il prelievo elvetico in linea con le previsioni convenzionali (il 15%), l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 26% in Italia, la residenza fiscale italiana del contribuente, l’impossibilità di accedere all’imposizione ordinaria per i dividendi, l’applicabilità della Convenzione Italia-Svizzera e, infine, la prova dell’effettività delle imposte pagate in Svizzera, come testimoniato dalle certificazioni del sostituto svizzero. Anche le sentenze gemelle della C.G.T. I Milano n. 152/11/26 e n. 153/11/26, riferite ai rapporti con i Paesi Bassi, confermano la spettanza dei rimborsi sulla scorta dei principi delle sentenze della Cassazione n. 25698/2022 e n. 10204/2024, se l’imposizione dei dividendi esteri con ritenute e imposte sostitutive ha carattere obbligatorio. Ciò in special modo nelle situazioni, quali quelle oggetto dei giudizi, in cui le azioni erano immesse in un deposito amministrato, in cui i prelievi sono operati in modo automatico dall’intermediario finanziario, senza riservare opzioni diverse al contribuente. Considerazioni giuridicamente di pregio si rinvengono nella sentenza della C.G.T I Pordenone n. 12/1/26. Secondo tale pronuncia, è erronea la lettura dell’Ufficio secondo cui l’art. 10 della Convenzione Italia-Svizzera, nel prevedere il diritto della Confederazione Elvetica a tassare i dividendi, derogherebbe ai principi stabiliti dall’art. 24 del Trattato, il quale – come invece confermato dalla giurisprudenza di Cassazione – autorizzerebbe il contribuente a richiedere il rimborso all’Italia. Secondo i giudici friulani, infatti, l’art. 10 non pone alcuna deroga al meccanismo del credito, ma agisce “a monte”, legittimando il potere impositivo dello Stato della fonte e confermando la doppia imposizione, a cui appunto l’art. 24 pone invece rimedio. Secondo la stessa sentenza n. 12/1/26, è vero che con il rimborso l’Erario italiano incassa un’imposta netta (11 euro ogni 100 euro di dividendo distribuito) inferiore a quella prelevata sui dividendi di fonte italiana (26 euro ogni 100 euro di dividendo distribuito), ma ciò dipende dal fatto che, a norma dei suddetti artt. 10 e 24 della Convenzione tra i due Stati, la ripartizione del potere impositivo è tale da riservare all’Italia la sola parte di tributo che eccede il prelievo estero dovuto in base alla Convenzione stessa. La stessa C.G.T I Pordenone, in diversa sezione, nelle sentenze n. 61/2/26 e n. 62/2/26, conferma questi principi argomentando come la circostanza per cui, accordando il diritto al rimborso, l’Erario italiano incassi un’imposta inferiore a quella applicata sui dividendi di fonte italiana dipende dal mero fatto per cui, con la Convenzione, i due Stati hanno concordato una determinata ripartizione del potere impositivo: l’entità complessiva del prelievo, ovvero 26 euro per ogni 100 euro di dividendo lordo, rimane comunque immutata.