IL PUNTO
TUTELA DEL PATRIMONIO
Donazione della nuda proprietà di quote esente solo con l’acquisto del controllo effettivo
/ Carmela NOVELLA
L’art. 3 comma 4-ter del DLgs. 346/90 contempla una fattispecie di esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni riferita, tra l’altro, ai trasferimenti di quote sociali e azioni di società di capitali realizzati, anche tramite i patti di famiglia ex artt. 768-bis ss. c.c., in favore:
- di uno o più discendenti del defunto, donante o disponente;
- e/o del coniuge del defunto o donante. Nell’ipotesi considerata, l’art. 3 comma 4-ter del DLgs. 346/90 (come modificato dal DLgs. 139/2024) subordina, altresì, l’accesso all’agevolazione fiscale alla condizione che, per effetto del trasferimento delle partecipazioni, l’avente causa consegua il controllo della società ex art. 2359 comma 1 n. 1) c.c., ovvero integri una posizione di controllo già esistente. A pena di decadenza dal beneficio, il destinatario dell’attribuzione, mortis causa o inter vivos, deve assumere l’impegno a mantenere il controllo della società per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, con dichiarazione resa contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all’atto di donazione o al patto di famiglia. Circa il modo di intendere il requisito del controllo ex art. 2359 comma 1 n. 1) c.c., è pacifico che questo si riferisca alla titolarità della maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria (Cass. n. 7429/2021). Muovendo da tale premessa, l’Amministrazione finanziaria, pur avendo ammesso, in numerosi documenti di prassi, l’applicabilità dell’esenzione di cui all’art. 3 comma 4-ter del DLgs. 346/90 anche alle donazioni della nuda proprietà delle partecipazioni con riserva di usufrutto in capo al disponente, ha fornito chiarimenti in merito alle condizioni necessarie affinché il controllo richiesto dalla norma agevolativa possa dirsi effettivamente integrato. Sul punto, occorre, infatti, considerare che, in base all’art. 2352 comma 1 c.c., “nel caso di pegno o usufrutto sulle azioni, il diritto di voto spetta, salvo convenzione contraria, al creditore pignoratizio o all’usufruttuario”. Con tutta evidenza, una simile prescrizione vale a escludere l’acquisto in capo al donatario del controllo di diritto della società ex art. 2359 comma 1 n. 1) c.c. anche qualora l’oggetto del trasferimento sia costituito da quote di partecipazione corrispondenti alla maggioranza del capitale sociale. Pertanto, l’Agenzia delle Entrate, nelle risposte a interpello nn. 38/2020 e 271/2025, ha affermato che la donazione della nuda proprietà di quote sociali e azioni di società di capitali con riserva dell’usufrutto in capo al disponente può godere dell’esenzione dal tributo donativo ex art. 3 comma 4-ter del DLgs. 346/90, purché, unitamente a ogni altro requisito a tal fine richiesto del legislatore, l’atto di donazione contenga la specificazione del trasferimento al donatario della maggioranza dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria della società, in deroga all’art. 2352 c.c. Sulla scia delle indicazioni fornite dalla Cassazione con le ordinanze nn. 6614 e 6616 del 2026, l’Amministrazione finanziaria ha poi affrontato l’ulteriore tema della consistenza sostanziale del potere di voto trasferito al nudo proprietario ai fini dell’applicabilità del regime di esenzione dall’imposta di donazione. In particolare, nelle due pronunce sopracitate si è affermato che la situazione di controllo maggioritario ex art. 2359 comma 1 n. 1) c.c., richiesta dall’art. 3 comma 4-ter del DLgs. 346/90, presuppone il potere del donatario di determinare l’esito delle deliberazioni assembleari ordinarie nel loro complesso e non un potere circoscritto a singole delibere. Di conseguenza, secondo i giudici di legittimità, il requisito del controllo necessario per l’accesso al regime agevolato non si configura allorché l’usufruttuario donante conservi per sé il diritto di voto sulla delibera di destinazione/ripartizione degli utili, lasciando ai donatari nudi proprietari il potere di voto per gli argomenti residui. In sostanza, per la Suprema Corte, il controllo ex art. 2359 comma 1 n. 1) c.c. non può prescindere dal diritto di voto sulla delibera di destinazione/ripartizione degli utili: infatti, in assenza di questo diritto manca una parte essenziale dei poteri riservati dell’assemblea ordinaria, in quanto “deliberare se destinare gli utili a dividendo per i soci o patrimonio trattenuto dalla società, incide su diritti dei soci e struttura finanziaria dell’ente”. Di recente, la tesi fatta propria dalla Cassazione è stata ripresa dall’Agenzia delle Entrate nelle risposte a interpello nn. 115/2026 e 143/2026, ove si è chiarito che, ai fini dell’applicazione dell’esenzione di cui all’art. 3 comma 4-ter del DLgs. 346/90, in caso di patto di famiglia avente a oggetto il trasferimento al discendente di quote di società di capitali, non è sufficiente il trasferimento di quote di controllo che siano tali solo nella forma, ma è necessario che il controllo possa essere esercitato concretamente dai soci di maggioranza, con riferimento all’adozione delle delibere sulle materie che rientrano nella competenza dell’assemblea ordinaria, senza essere ostacolati da eventuali regole statutarie e/o eventuali patti parasociali che attribuiscono diritti particolari all’usufruttuario disponente.