Con le ordinanze nn. 16686/2026 e 16746/2026, la Cassazione è tornata a pronunciarsi sull’applicazione del regime sanzionatorio doganale in materia di contrabbando, con particolare riferimento alle ipotesi di confisca. In proposito, la giurisprudenza di legittimità continua ad adottare una linea di rigore, che tuttavia non si concilia in maniera cristallina con i principi generali di equità, legalità e proporzionalità, come espressi dalla Corte di Giustizia Ue e, da ultimo, dalla sentenza n. 93/2025 della Corte Costituzionale. Nei due casi le fattispecie sono similari, poiché i contesti nascono dall’impugnazione di atti sanzionatori e di confisca di beni al seguito di viaggiatori, i quali, fermati ai posti di confine, omettevano di dichiarare tali beni alle autorità di frontiera; si trattava, in particolare, di un orologio di valore e alcune pietre preziose. L’Agenzia delle Dogane, rimasta soccombente in secondo grado proprio per attuazione di principi generali di proporzionalità, ha proposto ricorso per cassazione per entrambi i giudizi, che si sono conclusi con il deposito delle due ordinanze in esame. Queste ultime hanno accolto i ricorsi dell’Agenzia, che ha articolato le proprie difese in riferimento particolare all’applicazione dell’art. 301 del TULD, che è la norma, ora abrogata e sostituita dall’analogo sistema di cui agli artt. 94 e 96 del DLgs. 141/2024, che dispone la confisca dei beni oggetto del reato di contrabbando. Nelle ordinanze, in particolare, si ripercorre la natura della confisca, basandosi – e, in realtà, per alcuni versi iper-estendendone la portata – su quanto affermato dalle Sezioni Unite (cfr. Cass. n. 18286/2024); qui, la Cassazione esclude che la confisca possa violare automaticamente il principio di proporzionalità, poiché essa si presenta come una misura di sicurezza con finalità special-preventiva, che mira a neutralizzare l’illecito, qualora il bene sia ancora nella disponibilità del trasgressore e a recuperare celermente il tributo evaso. Tale visione e definizione della confisca, quindi, non vìola il principio di proporzionalità espresso a più riprese anche dalla giurisprudenza Ue. In quest’ottica, l’art. 301 del TULD conserva altresì la sua legittimità costituzionale e svolge una funzione di garanzia che ne determina l’obbligatoria applicazione, divenendo illegittima e violativa del principio di proporzionalità soltanto nel caso in cui venga integralmente soddisfatta la pretesa tributaria, che ne fa venire meno la ratio. In sostanza, la Cassazione afferma che la confisca obbligatoria non è sproporzionata, ma ha un carattere punitivo e l’illegittimità costituzionale dell’art. 301 del TULD non è intrinseca, ma è eventualmente tale in ragione del cumulo sanzionatorio, amministrativo e penale, mentre l’apprensione del bene è giustificata dalla finalità di garanzia qualora il contribuente non abbia provveduto a versare quanto dovuto. Le osservazioni che possono trarsi, ora, sono le seguenti. Nonostante gli sforzi di voler riqualificare la confisca come (mera) misura di sicurezza, ad essa difficilmente può negarsi il carattere altresì di misura afflittiva (e dunque anche sanzionatoria) – peraltro estremamente gravosa – che, come tale, conduce a situazioni che sono di per sé sproporzionate. È il caso, ad esempio, degli orologi (gravati da un dazio irrisorio, pari a 80 centesimi di euro a pezzo) o delle opere d’arte (a dazio zero e aliquota di IVA ridotta al 5%). Qui, a fronte di una evasione, per esempio, di 5.000 euro, si applica una sanzione di pari importo e la confisca di un bene del valore di 25.000 o 50.000 euro. Se la confisca mira a garantire il tributo evaso è necessariamente da ripensare la quota afflittiva che tale tributo supera, che è pari al 400%-500% il tributo stesso. Resta poi, come tema centrale, l’applicazione della confisca operata dalle autorità doganali anche nelle ipotesi amministrative connotate da particolare tenuità e alle quali pure, a quanto pare, certa giurisprudenza indirettamente si orienta nel legittimare, comunque, l’apprensione del bene. Eppure, l’art. 301 del TULD dispone che, “nei casi di contrabbando è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l’oggetto ovvero il prodotto o il profitto”, ed appare abnorme, perché contrario ai principi di legalità e proporzionalità, procedere comunque alla confisca, se essa è riservata per legge ai fatti di reato. Si tratta di un tema, questo, mai centralmente affrontato e che a breve dovrà essere definitivamente sciolto dal giudice di legittimità, che tuttavia soprassiede a una decisione esplicita sul punto e sulla violazione del principio di legalità in particolare. In ultimo, sta poi una riflessione sul punto – in realtà anche questo non affrontato compiutamente dalle ordinanze qui in commento – dell’applicabilità della confisca, sempre e comunque, nell’ipotesi di pagamento dei diritti di confine dovuti. Nelle nuove disposizioni di attuazione del Codice doganale Ue di cui al DLgs. 141/2024 tale pagamento, seppure con tempistiche rapide che possono comprimere la difesa del contribuente, osta alla confisca, mentre non trova esplicito spazio nelle ipotesi antecedenti alla riforma doganale, senza che ciò abbia una logica concreta, se le ragioni della riforma stessa erano ispirate a principi di equità e proporzionalità.
29 giugno 2026
/ Ettore SBANDI e Giuliano VASSALLO