L’ordinanza n. 798/2026 della Cassazione conferma l’esistenza di un rigido vincolo di solidarietà tra gestore di un impianto di distribuzione di carburanti ed effettivo proprietario dello stesso, per tutte le ipotesi in cui, anche per frode, il prodotto venga sottratto al pagamento o all’accertamento delle accise. Parimenti, però, anche se qui il confine è storicamente molto labile, la solidarietà non comporta l’esistenza di una responsabilità oggettiva per il proprietario, che può liberarsi del vincolo tributario dimostrando di aver adottato ogni cautela possibile affinché non si realizzassero le ipotesi di illecito contestate. In effetti, la questione deriva, da un lato, da circostanze fattuali molto comuni, per cui è usuale che i soggetti proprietari di impianti di distribuzione affidino la gestione a terzi, di base estranei dal punto di vista dell’esistenza di legami societari; dall’altro, dalla norma di cui all’art. 25 comma 5 del DLgs. 504/95 (TUA), per cui per gli impianti di distribuzione stradale di carburanti la licenza è intestata al titolare della gestione dell’impianto, al quale incombe l’obbligo della tenuta del registro di carico e scarico, mentre “il titolare della concessione ed il titolare della gestione dell’impianto di distribuzione stradale sono, agli effetti fiscali, solidalmente responsabili per gli obblighi derivanti dalla gestione dell’impianto stesso”. La formula vaga della norma è stata sviluppata da prassi e giurisprudenza nel senso di una, pur discutibile, solidarietà estesa tra i due soggetti, anche se il concessionario, nel tempo, ha in parte emancipato la propria posizione, come dimostra l’ordinanza in commento che, sebbene sfavorevole al contribuente per il caso specifico, conferma l’inesistenza di responsabilità oggettiva che, nel sistema delle accise, non è affatto un dato scontato. Nel caso di specie, infatti, erroneamente il primo giudice regionale ha sostenuto che non erano stati forniti elementi dai quali evincere una qualche forma di compartecipazione del titolare della concessione alla gestione con modalità illecite da parte dell’affittuario dell’attività di distribuzione del carburante, fatto questo non rilevante perché la prova della solidarietà non è una prova positiva, ma negativa, come sopra illustrato. Nel successivo giudizio di rinvio dinanzi alla C.G.T. di appello, è stato osservato che la successiva apertura di un procedimento penale a carico del gestore per il delitto di contrabbando previsto dall’art. 40 del TUA fa emergere la totale estraneità – anche sotto il profilo della vigilanza – del titolare della concessione, espressamente definito dal giudice penale “soggetto in buona fede estraneo al reato” e meritevole del dissequestro dell’impianto di distribuzione di carburante già sequestrato al titolare della licenza fiscale di esercizio di cui all’art. 25 del TUA. La Dogana però ha proposto ricorso per un nuovo giudizio di cassazione, per violazione proprio, in primis, dell’art. 25 commi 4 e 5 del TUA, accolto dalla Suprema Corte con l’ordinanza in commento, che conferma che anche il secondo giudice di appello ha ignorato il principio secondo cui il titolare di un impianto di distribuzione di prodotti energetici è responsabile con il gestore di ogni violazione e sanzione dovuta dalla gestione delle attività. In effetti, nella giurisprudenza di legittimità è consolidato il principio secondo cui, in tema di accise, il concessionario dell’impianto stradale di distribuzione di carburanti è responsabile in solido, in caso di svincolo irregolare dal regime sospensivo del prodotto energetico soggetto ad accisa, con il gestore dell’impianto, salvo prova contraria, da parte del concessionario, del diligente esercizio dei suoi poteri di ispezione e controllo sull’impianto previsti dalla legge. In altre parole, la Corte rileva “l’errore giuridico in cui è incorsa la Corte di giustizia tributaria di II grado nell’escludere la responsabilità solidale dell’odierno intimato, per il solo fatto che il gestore dell’impianto fosse stato sottoposto a procedimento penale per il delitto di contrabbando, con ciò reputando che la condotta truffaldina tenuta da quest’ultimo escludesse, di per sé, ogni responsabilità del concessionario/titolare dell’impianto, assurgendo quasi per automatismo tra le ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore, che sole, invece, ma da provare rigorosamente, avrebbero potuto escludere la responsabilità solidale dell’intimato”. Il principio, in sostanza, è che non è condivisibile l’assunto secondo cui la natura delittuosa dell’attività posta in essere, in concorso, dal gestore dell’impianto o da terzi in genere eliderebbe il dovere di vigilanza del concessionario, poiché non riferibile all’ordinaria gestione dell’impianto e comunque in sé non esigibile: è vero invece che la detta posizione di garanzia del concessionario implica, secondo i principi generali, un dovere di diligente vigilanza più che rafforzato, secondo il canone dell’art. 1176 comma 2 c.c. Dunque, quella del titolare della concessione si conferma una posizione critica, rischiosa e sottoposta a margini di incertezza gravi, con fatica superabili solo con l’adozione di cautela fattuali, contrattuali, comportamentali rigorose e puntuali.
19 febbraio 2026
/ Ettore SBANDI