IL PUNTO
FISCALITÀ INTERNAZIONALE
La finanziaria francese conferma la stretta sulle holding di famiglia
/ Gianluca ODETTO
Si è concluso il 19 febbraio 2026, con la promulgazione postuma dovuta alla difficile situazione politica del Paese, l’iter della legge di bilancio 2026 dello Stato francese, la quale naturalmente interessa anche, relativamente ad alcune misure, i numerosi contribuenti italiani titolari di redditi di fonte francese, o che vivono oltralpe. Il provvedimento (legge n. 2026-103 del 19 febbraio) riprende alcune delle disposizioni contenute nel progetto di legge dell’autunno del 2025, anche se altre delle misure originarie sono state sacrificate con l’obiettivo più realistico di consentirne l’approvazione. Per quanto riguarda la posizione delle persone fisiche, ferme restando le aliquote dell’imposta sul reddito (le quali oscillano dall’11% al 45%) e ferma restando la no tax area sino a 11.600 euro, gli scaglioni di reddito sono stati adeguati ad un tasso di inflazione quantificato nello 0,9%; per quanto riguarda ad esempio l’aliquota massima del 45%, essa grava sui redditi che eccedono l’importo di 181.917 euro. Viene, inoltre, mantenuta l’esenzione del 10% delle pensioni di anzianità, contrariamente a quanto previsto nel progetto di legge iniziale, il quale intendeva sostituire tale misura con una deduzione forfetaria di 2.000 euro. Un’altra misura molto discussa, ovvero la contribution differentielle sur les hauts revenus (CDHR), introdotta nel 2025, è stata prorogata. Il prelievo mira a garantire un’imposizione minima effettiva del 20%, da mantenere sino a quando il deficit statale non scenda al di sotto del 3%, in capo ai contribuenti maggiormente facoltosi con residenza in Francia, intendendo per tali i contribuenti con reddito superiore a 250.000 euro, o a 500.000 euro se in regime di dichiarazione congiunta. Per il 2025, il pagamento avverrà una volta ricevuto l’avviso di imposta dal Fisco francese nella prossima estate, dopo la liquidazione delle dichiarazioni dei redditi (l’acconto dell’imposta stessa doveva essere versato a dicembre 2025). Modifiche sono state apportate alla c.d. imposta sulle holding patrimoniali (taxe sur les actifs non affectés à une activité opérationnelle des sociétés holdings patrimoniales), la quale ha come obiettivo quello di disincentivare il ricorso a società di comodo a cui intestare beni in realtà utilizzati dai soci o dai loro familiari e il mantenimento nel sistema economico di mere cash box, sulla scorta di norme di tenore similare adottate da altre giurisdizioni, come gli Stati Uniti d’America. Rispetto alle ipotesi iniziale, si è assistito ad un’inasprimento dell’aliquota, a fronte della riduzione dei beni colpiti. Per quanto riguarda questi ultimi, sono stati esclusi rispetto al progetto iniziale le attività finanziarie del circolante, le opere d’arte e, soprattutto, la tesoreria (con conseguente salvaguardia per le cash box), rimanendo invece assoggettati al prelievo i valori di beni quali i natanti e gli aeromobili, le auto da collezione, i cavalli di corsa, i vini di pregio e gli immobili concessi in uso gratuito o a valori inferiori a quelli di mercato. L’imposta è dovuta, con aliquota del 20%, dai soci che rispondono a precisi requisiti di qualificazione (almeno il 50% di partecipazione); ulteriori requisiti riguardano la dimensione della società interessata (almeno 5 milioni di attivo) e la struttura del Conto economico della stessa (almeno il 50% dei proventi, infatti, devono essere rappresentati da passive income quali dividendi, interessi, royalties, ecc.). Non poteva poi mancare il prelievo di 2 euro per i piccoli colli di provenienza extraeuropea, applicabile dal 1° marzo 2026, con le connesse criticità che si stanno sperimentando anche in Italia. Per quanto riguarda le imprese, è stato confermato il prelievo straordinario sui redditi delle società di maggiori dimensioni (contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises). Il carattere straordinario non riguarda solo l’aspetto temporale, ma anche l’entità. Si prevede, infatti, che se le società in questione hanno un fatturato almeno pari a 1,5 miliardi di euro (soglia aumentata rispetto al miliardo di euro previsto per il 2025), la maggiorazione è calcolata con l’aliquota del 20,6%; per le imprese con fatturato almeno pari a 3 miliardi di euro, il prelievo è raddoppiato, e sale quindi al 41,2%. La maggiorazione si aggiunge all’ordinaria imposta sulle società (la cui aliquota è pari al 25%) ed è calcolata sulla medesima base imponibile; essa non è deducibile dall’imponibile dell’imposta sulle società. Una ulteriore misura riguarda i trasferimenti per successione o per donazione. La normativa fiscale francese accorda una riduzione della base imponibile del 75% (c.d. avantage fiscal Dutreuil) per il trasferimento di azioni o quote o di aziende, alla condizione dell’esercizio dell’attività prevalente del socio o del titolare in tali società o aziende. Il beneficio viene ridotto escludendo il valore dei beni considerati non strettamente attinenti all’attività imprenditoriale quali gli immobili civili, gli oggetti d’arte, i gioielli o determinati veicoli; è al contempo aumentato il periodo minimo di possesso delle partecipazioni in capo all’avente causa, il quale passa da quattro a sei anni.