Il CNDCEC e la Fondazione nazionale dei commercialisti (FNC), con il documento di ricerca pubblicato ieri, sono intervenuti sul tema della consulenza tecnica avente a oggetto la valutazione degli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili. Il documento ha lo scopo di fornire suggerimenti concreti ai professionisti, delineando i principi di base per le verifiche: la centralità di una valutazione ex ante e proporzionata; la qualità delle prove documentali e la tracciabilità delle fonti; la possibilità che gli strumenti di matrice aziendale (es. piani, budget, cash flow, ecc.) si possano tradurre in quesiti giudiziari verificabili. Occorre che la valutazione sia ancorata a parametri normativi e standard riconosciuti, evitando rischi di formalismo e di un’eccessiva discrezionalità. Riconosciuta l’affinità concettuale con il modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al DLgs. 231/2001, il documento offre, inoltre, un ampliamento del perimetro valutativo del concreto funzionamento dell’assetto amministrativo, senza però introdurre alcuna sovrapposizione tra i due. Ove esistente, infatti, il modello 231 può costituire una fonte probatoria integrativa per la verifica degli adeguati assetti (si veda “Nel «sistema 231» la valutazione si muove su un doppio binario” di oggi). L’analisi del consulente tecnico si muove entro una forbice ai cui estremi si colloca, da un lato, l’assenza di assetti e, dall’altro, la loro presenza sebbene “migliorabile”, senza integrare cioè gravi irregolarità ovvero colpe organizzative; nel mezzo, assetti formalmente esistenti ma non operanti ovvero assetti presenti ma non adeguati. Sotto il profilo operativo, la verifica dell’adeguatezza si articola in tre accertamenti tra loro complementari: documentale, organizzativo e comportamentale/decisionale. Il primo riguarda l’esistenza formale degli assetti: presenza di un organigramma, di procedure amministrative e contabili, della documentazione sociale, ecc. La verifica organizzativa riguarda, invece, la concreta operatività dei processi e delle procedure: svolgimento di riunioni periodiche, tempestività delle chiusure contabili, coerenza tra decisioni e report di gestione. In ultimo, è da verificare la capacità dell’organo gestorio di reagire adeguatamente ai segnali e alle informazioni ottenute. Tutto ciò trova una sintesi nei c.d. “output funzionali” di cui all’art. 3 commi 3 e 4 del DLgs. 14/2019, che costituiscono una griglia di verifica di cui il consulente deve servirsi per procedere con la verifica dell’adeguatezza. In altri termini, si tratta del set minimo di indicatori (segnali) utile, tra l’altro, ad ancorare il giudizio del consulente a circostanze concrete e documentabili. Il concetto di adeguatezza, tuttavia, non sembra richiamare anche quello della c.d. efficacia funzionale, ossia la capacità degli assetti di funzionare in concreto. In tal senso, si ritiene che l’assetto sebbene formalmente adeguato potrebbe non essere efficace; di contro, è possibile che l’assetto sebbene inadeguato possa essere “efficace di fatto”, in quanto l’imprenditore conosce bene la situazione della propria azienda. La distinzione impone al consulente di verificare, da un lato, il c.d. design check, ossia la formale implementazione degli strumenti; dall’altro, di valutare il c.d. effectiveness check, ossia che gli strumenti siano serviti al loro scopo. Nel merito della consulenza tecnica, affinché questa sia robusta, è necessario che il professionista garantisca la propria indipendenza, la tracciabilità documentale delle valutazioni condotte e del giudizio espresso e, in ultimo, l’espressione di un giudizio che tenga conto della proporzionalità e della scalabilità. La verifica degli adeguati assetti rivela l’emersione di talune criticità: il rischio che il giudizio diventi opinione; il rischio della dispersione posta l’ampiezza della materia; la prova dell’attuazione degli assetti; la diversa lettura (in ambito civile e penale) della stessa adeguatezza e funzionalità; la rapida evoluzione del contesto normativo e di prassi. In tal senso, il documento reca proposte di miglioramento rivolte al giudice, al consulente tecnico e anche alle imprese. Per il primo, l’invito è nella formulazione di un quesito che distingua tra lo status quo, la valutazione della capacità informativa prospettica e le indicazioni correttive minime. Al consulente, invece, è consigliato di dotarsi di un “minumum set” di standard di lavoro: una matrice quesiti-evidenze-conclusioni che per ogni conclusione evidenzi i riferimenti; una sezione dedicata ai limiti riscontrati e alle assunzioni formulate; una valutazione ex ante; l’analisi prospettiva; una sezione dedicata al contraddittorio, con le osservazioni tecniche delle parti e le repliche. Per le imprese, infine, la raccomandazione è che l’adozione di adeguati assetti sia dimostrabile (c.d. “prova pronta”).
5 maggio 2026
/ Francesco DIANA