IL PUNTO
TUTELA DEL PATRIMONIO
Il testamento con data incompleta è annullabile
/ Anita MAURO
La redazione del testamento olografo è circondata da una serie di importanti requisiti di forma, la cui mancanza comporta l’invalidità del documento. Il motivo di questa particolare attenzione alla forma si ricollega alla necessità di garantire la genuinità del documento, nonché che esso provenga con certezza dal testatore e che ne sia un’opera cosciente. In particolare, ai sensi dell’art. 602 c.c., il “testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore”. Sono, quindi, elementi imprescindibili del testamento:
- l’autografia;
- la data;
- la sottoscrizione. Ad esempio, è nullo il testamento olografo scritto da un terzo sotto dettatura del testatore, oppure il testamento scritto al computer. Invece, potrebbe valere come testamento una lettera, scritta a mano, datata e firmata, purché sia possibile dimostrare che il testatore aveva effettivamente intenzione di disporre dei suoi beni e non volesse, invece, solo manifestare un proposito per il futuro. Per quanto concerne la sottoscrizione, la norma precisa che essa “deve essere posta alla fine delle disposizioni” e se “anche non è fatta indicando nome e cognome, è tuttavia valida quando designa con certezza la persona del testatore”. Anche la data deve essere indicata con precisione: “deve contenere l’indicazione del giorno, mese e anno”, ma può essere valida anche un’indicazione equipollente inequivoca (ad esempio “Natale 2025”). Ove la data indicata non fosse veritiera, il codice civile ammette la prova della “non verità” “soltanto quando si tratta di giudicare della capacità del testatore, della priorità di data tra più testamenti o di altra questione da decidersi in base al tempo del testamento”. In pratica, il fatto che il testamento indichi una data non veritiera (non corrispondente al giorno in cui è stato effettivamente redatto), non ha rilievo di per sé, ma solo ove la data del testamento sia strumento per valutare altri elementi (come ad esempio la priorità rispetto ad altre schede testamentarie, oppure stabilire se il testatore fosse capace nel giorno in cui l’ha redatto). Invece, la mancanza o l’incompletezza della data sono causa di invalidità del testamento di per sé, anche se non vi sia da risolvere alcuna altra questione. A questo proposito, è interessante considerare una recente ordinanza della Corte di Cassazione (Cass. 1° giugno 2026 n. 17356), che ha esaminato proprio un caso di testamento con data incompleta. Nel caso di specie, infatti, sulla scheda testamentaria era stato indicato solo l’anno e mancavano giorno e mese. Il testamento, quindi, risultava annullabile (art. 606 c.c.). In proposito, la Corte rileva come l’incompleta od omessa indicazione della data, nel testamento olografo, è causa di annullabilità dell’atto, trattandosi di un requisito, richiesto dall’art. 602 comma 2 c.c. “ai fini della sua validità, che non può essere desunto aliunde”. Nel caso di specie, tuttavia, i ricorrenti non discutevano l’incompletezza della data, ma sostenevano che il testamento fosse stato oggetto di convalida, desumendone la prova dal fatto che gli eredi erano stati informati dal notaio (al quale si erano rivolti per la pubblicazione de testamento) dell’incompletezza della data e, quindi, del rischio di invalidità della scheda. Va ricordato, infatti, che il testamento olografo invalido può essere oggetto di convalida, ex art. 590 c.c., in presenza di “esecuzione volontaria della disposizione testamentaria nulla... attuata esclusivamente da chi sia investito della titolarità e del potere di disposizione del diritto”; la convalida, in particolare, “deve consistere in un’attività positivamente e concretamente rivolta all’attuazione della disposizione testamentaria, per cui deve escludersi che possa valere a tal fine un atteggiamento meramente passivo oppure un comportamento che lasci desumere, puramente e semplicemente, l’intenzione di convalidare, posto che tale intenzione, ancorché riconoscibile all’esterno, non significa esecuzione, né equivale ad un inizio di effettiva distribuzione dei beni ereditari secondo la volontà del de cuius”. Secondo la Corte, nel caso di specie, il fatto che gli eredi fossero stati informati dal notaio dell’invalidità di testamento, avrebbe potuto fornire elementi di prova a favore dell’avvenuta convalida. La convalida, infatti, si realizza ove il soggetto legittimato ad impugnare la disposizione testamentaria invalida ne conoscesse il vizio e, tuttavia, vi avesse dato volontaria esecuzione in modo inequivoco, con condotta incompatibile con la volontà d’impugnarlo. Tuttavia, nel caso di specie, tali circostanze non hanno raggiunto adeguata efficacia probatoria, in quanto le dichiarazioni relative alla conoscenza dell’invalidità, erano prive di natura confessoria. In breve, viene, quindi, confermata la decisione della Corte d’Appello, secondo la quale il testamento nel caso di specie, recando soltanto l’anno (cioè il 1996) senza alcun’altra indicazione di giorno e mese, era annullabile e non vi erano prove adeguate dell’avvenuta convalida.