IL PUNTO
TUTELA DEL PATRIMONIO
Possibili verifiche per holding statiche e trattenimento dei dividendi
/ Giorgio INFRANCA e Pietro SEMERARO
Negli ultimi mesi si è fatto sempre più acceso il dibattito intorno alla natura potenzialmente elusiva delle holding “statiche” che trattengano al proprio interno gli utili trasferiti dalle società operative (fra le varie, si veda “Centrale il destino dei dividendi erogati alla holding statica della persona fisica” del 23 giugno 2026). Si può ritenere, infatti, che il vantaggio derivante dalla tassazione dei dividendi in capo alla holding nella misura dell’1,2% (in luogo della ritenuta del 26% che sconterebbe il socio persona fisica) abbia natura sistemica, e quindi lecita, solo finché resti transitorio; quando invece gli utili vengono meramente trattenuti dalla holding per orizzonti di medio-lungo periodo, il differimento del prelievo IRPEF diverrebbe sine die, suscettibile di integrare una fattispecie abusiva ex art. 10-bis della L. 212/2000. Ciò in quanto l’Atto di indirizzo del MEF del 27 febbraio 2025 ricomprende tra i vantaggi fiscali anche i differimenti di imposizione, purché si tratti di un rinvio della tassazione sine die o significativamente posticipato, dunque non meramente temporaneo; d’altronde – si sostiene ancora in dottrina – la distribuzione ai soci costituirebbe il destino naturale degli utili, posto che il contratto di società è lo strumento con cui due o più persone esercitano in comune un’attività economica “allo scopo di dividerne gli utili” (art. 2247 c.c.). Queste posizioni dottrinarie stanno trovando sponda anche in attività di verifica, attualmente in corso di svolgimento, nelle quali l’Agenzia delle Entrate contesta l’asserito differimento sine die pure con riferimento a flussi di dividendi trasferiti alle holding in annualità recentissime (fra cui 2024, 2025 e addirittura 2026). Secondo i verificatori, in particolare, se gli utili percepiti dalla holding vengono impiegati in strumenti finanziari o assicurativi che anche il socio persona fisica avrebbe potuto sottoscrivere direttamente (titoli di Stato, obbligazioni, fondi comuni, polizze), la holding si ridurrebbe a una costruzione abusiva, volta unicamente a evitare la ritenuta del 26% altrimenti applicabile, con conseguente contestazione, in capo alla società erogante, delle omesse ritenute ex art. 27 del DPR 600/73. Tale ricostruzione (che si caratterizza spesso per effetti assai significativi in termini di imposte contestate) non pare corretta. Anzitutto, appare contrario alla logica, prima ancora che al diritto, ravvisare un rinvio “sine die” della tassazione a fronte di dividendi percepiti dalla holding in anni molto recenti, se non addirittura in annualità in corso: rispetto a tali flussi, per definizione, non è ancora decorso alcun orizzonte temporale che consenta di apprezzare un differimento non meramente temporaneo nel senso indicato dall’Atto di indirizzo del MEF. Del resto, neppure nelle ricostruzioni più “estreme” si è mai giunti a ritenere sic et simpliciter vietato per la holding trattenere il dividendo, giungendo a prevedere, nei fatti, una sorta di obbligo di immediata ridistribuzione al socio persona fisica; obbligo che non trova fondamento in alcuna norma dell’ordinamento. Si ricorda, infatti, che quello della società holding è uno strumento giuridico non solo previsto, ma addirittura incentivato dall’ordinamento – si pensi alla disciplina del conferimento a realizzo controllato ex art. 177 commi 2 e 2-bis del TUIR – proprio al fine di razionalizzare gli investimenti, incentivando i capitali a restare nell’ambito del regime d’impresa. È quindi del tutto fisiologico che una holding detenga, anche per alcuni anni, le risorse finanziarie al proprio interno, in attesa di individuare l’investimento più corretto e coerente con le proprie visioni e strategie; e se, nell’attesa, la cassa viene temporaneamente “parcheggiata” in un conto titoli, non pare potersi ravvisare alcun abuso. In ogni caso, considerata la posizione restrittiva che sta emergendo nella prassi accertativa, appare quantomeno consigliabile, in ottica prudenziale, anzitutto, in sede di costituzione di nuove holding, esplicitare negli atti societari le finalità extrafiscali dell’operazione (ad esempio, la gestione meno conflittuale della società operativa, la separazione tra proprietà e gestione, l’ordinato passaggio generazionale, ecc.). Inoltre, nell’ambito della vita societaria della holding, diventa quantomai opportuno mantenere traccia ed evidenza di tutte le attività imprenditoriali vagliate dai soci della holding, anche se poi non perfezionatesi. Infine, per quanto riguarda l’impiego della liquidità, potrebbe essere opportuno approcciare, in quota rilevante, strumenti di finanza aziendale maggiormente sofisticati rispetto ai semplici titoli di Stato o alle obbligazioni, magari dedicati in via esclusiva alle società di capitali o a investitori professionali (ad esempio, quote di OICR chiusi o strumenti finanziari cartolarizzati), così da marcare anche sul piano fattuale la distanza rispetto agli investimenti che il socio persona fisica avrebbe potuto effettuare direttamente.