Transazione contributiva con pagamento parziale dei debiti
Il novellato art. 182-ter del RD 267/1942 ha tacitamente abrogato il DM 4 agosto 2009, che stabiliva alcune ipotesi di soddisfazione integrale
L’art. 1 comma 81 della L. 232/2016, in vigore dal 1° gennaio 2017, ha riformulato l’art. 182-ter del RD 267/1942, riconoscendo al debitore, imprenditore fallibile in stato di crisi, la possibilità di proporre – nel rispetto di specifiche condizioni, con il piano di concordato preventivo (art. 160 del RD 267/1942), oppure nell’ambito delle trattative per la definizione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 182-bis del RD 267/1942) – il pagamento parziale, o anche dilazionato, dei debiti riguardanti le seguenti causali:
- tributi amministrati dalle agenzie fiscali, e relativi accessori (interessi, indennità di mora e sanzioni, comprese quelle amministrative per violazioni tributarie);
- contributi gestiti dagli enti di competenza delle forme obbligatorie di
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