Seconda sanzione al commercialista esecutiva solo una volta scontata la precedente
L’esecutività di un nuovo provvedimento disciplinare nei confronti del commercialista decorre una volta scontata la precedente sanzione irrogata: mentre è in corso quest’ultima, infatti, il secondo provvedimento non potrebbe avere effetto. Il CNDCEC, col P.O. n. 7/2025 pubblicato ieri, risponde così al quesito proposto dall’ODCEC di Lecco.
In particolare, si chiedeva se fosse possibile radiare un iscritto già attinto da un provvedimento disciplinare di sospensione dall’esercizio professionale e, in caso affermativo, se la radiazione avesse efficacia immediata o se invece decorresse dal termine del periodo di sospensione.
Il CNDCEC osserva che:
- un professionista già attinto da un precedente provvedimento disciplinare ancora in corso può essere sottoposto ad un nuovo procedimento disciplinare, purché i fatti per i quali si procede siano diversi da quelli che hanno condotto all’apertura del primo procedimento;
- in assenza di una espressa previsione legislativa sulla decorrenza del nuovo procedimento disciplinare, il CNDCEC, per prassi interpretativa, ha più volte affermato che l’esecutività del nuovo provvedimento debba decorrere una volta che sia stata scontata la precedente sanzione irrogata;
- il nuovo provvedimento disciplinare non può avere effetto mentre è in corso una sanzione precedente.
L’interpretazione, conclude il Consiglio nazionale, appare coerente con la ratio sottesa all’esercizio della funzione disciplinare, in ragione della quale non avrebbe senso irrogare una nuova sanzione i cui effetti siano sovrapponibili a quelli di un precedente provvedimento già irrogato al professionista.
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